Visura protesti: cos’è e quando richiederla?

Visura protesti: cos’è e quando richiederla?

Sai cos’è la visura protesti? Conosci il suo contenuto e i casi in cui potrebbe esserti utile? Vediamo quali sono le principali tipologie di visura protesti che si possono richiedere online senza inutili code agli uffici pubblici!

INDICE:

  1. Cosa sono i protesti?
  2. Cosa succede una volta effettuato il protesto?
  3. Pubblicità del protesto: il Registro Informatico dei Protesti
  4. Quanto dura l’iscrizione nel Registro dei Protesti?
  5. Cos’è una visura protesti?
  6. Quali informazioni contiene una visura protesti?
  7. Quali dati servono per richiedere la visura protesti?
  8. Come richiedere la visura protesti?
  9. Qual è la differenza tra una visura protesti e una visura protesti e pregiudizievoli?

Cosa sono i protesti?

Il protesto è disciplinato dagli artt. 51-73 del Regio Decreto n. 1669 del 1933 per la cambiale e negli artt. 45-65 del Regio Decreto n. 1736 del 1933 per l’assegno.

Esso si verifica nel momento in cui viene emesso un titolo di credito ma non si riesce ad onorarlo. Nello specifico, il protesto costituisce l’atto pubblico con cui l’Ufficiale Giudiziario constata la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale, dell’assegno bancario o del vaglia cambiario.

Nel caso in cui si tratti di cambiali a vista, il protesto va effettuato entro 1 anno dalla data di emissione, mentre per quelle con data certa si procede entro 2 giorni feriali successivi alla scadenza. Per quanto riguarda invece gli assegni, il protesto deve essere richiesto entro la scadenza utile dello stesso termine di presentazione.

Viene trasmesso al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio il giorno successivo alla fine di ogni mese, mentre la pubblicazione nell’Elenco Ufficiale dei Protesti avviene nei 10 giorni successivi.

>> Scarica la dispensa sul protesto: pubblicità, registro informatico ed effetti

Cosa succede una volta effettuato il protesto?

Se il protesto riguarda una cambiale, il debitore (che entro 1 anno dal protesto abbia eseguito il pagamento di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario) può richiedere la cancellazione del protesto depositando una richiesta formale. In caso di rifiuto, l’interessato potrà ricorrere al giudice di pace del luogo di residenza.

Per quanto riguarda gli assegni, invece, non è prevista l’immediata cancellazione del protesto a seguito del pagamento. Se il debitore protestato ha effettuato il pagamento dell’importo corrispondente al titolo e non abbia subito ulteriore protesto, ha diritto ad ottenere la riabilitazione solo trascorso 1 anno dal giorno della levata del protesto (presentando apposita richiesta di riabilitazione).

Ricordiamo che, per quanto riguarda gli assegni bancari e postali, il mancato pagamento comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. Se entro 60 gg dalla presentazione all’incasso il debitore non provvede al pagamento dell’importo dell’assegno comprensivo della penale, degli interessi e delle spese del protesto, l’Ufficiale Giudiziario che ha effettuato il protesto è tenuto ad inviare alla Prefettura territorialmente competente il nominativo del soggetto. La Prefettura stabilirà una sanzione pecuniaria e provvederà alla segnalazione alla Banca d’Italia ai fini dell’inserimento nella Centrale di Allarme Interbancaria.

Inoltre, altri effetti conseguenti al protesto sono che, dalla data del protesto decorrono gli effetti civili tipici dell’inadempimento come gli interessi legali di mora e la possibilità di procedere con il pignoramento previo precetto.

Nel caso di assegni emessi senza copertura parziale o integrale, il protestato è inoltre inserito nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, l’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.

La sanzione prevede la revoca di sistema, ossia il divieto per la durata di 6 mesi di emettere assegni. Si tratta di una sanzione evitabile se il protestato dimostra di aver provveduto al pagamento integrale dell’importo indicato nell’assegno, delle spese di protesto e della sanzione penale del 10%.

Pubblicità del protesto: il Registro Informatico dei Protesti

Al fine di rendere evidenti a terzi e con l’obiettivo di tutelare chiunque dovesse incorrere in rapporti economici con il protestato, la legge dispone che il protesto abbia evidenza pubblica.

La diretta conseguenza di questo obbligo è il carattere sanzionatorio contro il protestato, impossibilitato, a seguito della pubblicità del protesto, ad avere accesso al credito e alla conseguente chiusura dei rapporti con istituti di credito e società finanziarie.

In passato i protestati venivano iscritti in un elenco tenuto presso il Tribunale, che provvedeva a trasmettere periodicamente il dato alla Camera di Commercio con la successiva comunicazione in un apposito bollettino. I tempi lunghi e la difficoltà di aggiornamento dei dati hanno portato col tempo ad una radicale trasformazione del sistema.

Ad oggi, a decorrere dal 1995, gli ufficiali levatori, entro il primo giorno di ogni mese, trasmettono alla Camera di Commercio competente, l’elenco dei soggetti protestati aggiornati fino al giorno 26 compreso del mese precedente.

Quanto dura l’iscrizione nel Registro dei Protesti?

L’iscrizione al Registro Informatico dei Protesti dura 5 anni. Il protestato, decorso un anno dalla levata del protesto, dopo aver provveduto all’integrale estinzione del debito, può presentare istanza di riabilitazione al Tribunale (nel caso di assegni) o presentare istanza all’Ufficio Protesti della Camera di Commercio (nel caso di cambiali).

In entrambi i casi, l’istanza di riabilitazione deve essere accompagnata dalla quietanza di avvenuto pagamento a saldo del titolo protestato, con firma autentica.

Cos’è una visura protesti?

La visura protesti è un documento contenente informazioni basilari per la valutazione dell’affidabilità un soggetto e, soprattutto, per determinarne la solvibilità o l’eventuale rischio di insolvenza.

Essa contiene dati oggettivi provenienti da fonti ufficiali ed aggiornate. Questo documento è particolarmente utile, ad esempio, quando si devono:

  • acquisire informazioni su un nuovo cliente, su un partner commerciale o su un fornitore;
  • valutare un conduttore in una locazione commerciale;
  • valutare la solvibilità di un nuovo cliente o si vuole inserire in monitoraggio un cliente già acquisito.

Quali informazioni contiene una visura protesti?

Le informazioni contenute in una visura protesti sono estratte, quindi, dal Registro Informatico dei Protesti tenuto presso le Camere di Commercio. Queste riguardano i dati del soggetto e i dati completi ed aggiornati dei singoli effetti insoluti. Di quest’ultimi viene evidenziata:

  • tipologia del titolo (assegno, cambiale)
  • importo del titolo protestato
  • data di levata
  • data di iscrizione al Registro Protesti
  • Camera di Commercio competente
  • causale del mancato pagamento.

Quali dati servono per richiedere la visura protesti?

la visura protesti essere richiesta sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche. Nel primo caso, è necessario conoscere con esattezza la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita Iva. Nel caso delle persone fisiche, invece, occorre sapere il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita.

Come richiedere la visura protesti?

È possibile richiedere una Visura Protesti online su VisureItalia. In questo modo si otterrà un rapporto completo ed aggiornato tutti gli effetti insoluti a carico di un soggetto riferiti al mancato incasso di assegni bancari, vaglia e cambiali.

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La consegna standard di entrambe le visure è di pochi secondi. Il servizio viene fornito 24 h su 24, 365 giorni l’anno, tramite l’accesso diretto a InfoCamere. Il costo è di € 3,00, a cui si deve aggiungere lva e le spese relative ai diritti camerali imposti dalla Camera di Commercio pari a €1,49.

Qual è la differenza tra una visura protesti e una visura protesti e pregiudizievoli?

La visura protesti e pregiudizievoli unisce le informazioni estratte dalle banche dati della Camera di Commercio con quelle della Conservatoria dei Registri Immobiliari. Infatti, il documento non rileva solo gli eventuali protesti in Camera di Commercio ma anche le pregiudizievoli da Conservatoria RR.II.

Anche in questo caso la richiesta può essere effettuata sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche e i dati sono sempre aggiornati al momento della richiesta.

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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