Usucapione abbreviata per beni mobili registrati

Usucapione abbreviata per beni mobili registrati

Anche per l’usucapione abbreviata è richiesta la presenza di tutti quegli elementi che porterebbero validamente al trasferimento del bene qualora non mancasse nel dante causa la legittimazione ad agire. Analizziamo quanto disposto dal Codice Civile.

usucapione abbreviata

L’usucapione abbreviata

Che cosa è l’usucapione

L’usucapione, in base a quanto disciplinato dall’art. 1158 del Codice Civile, è un modo di acquisto dei diritti reali su beni mobili e beni immobili per effetto del possesso continuo e ininterrotto per i periodi di tempo stabili dalla legge.

L’elemento fondamentale dell’usucapione è quindi il possesso. Questo dev’essere:

  • stato conseguito senza violenza o clandestinità (art. 1163 c.c.). Il possesso idoneo all’usucapione si verifica infatti dal momento in cui la violenza o clandestinità cessa;
  • protratto per i periodi stabili dalla legge;
  • continuo e ininterrotto.

Occupiamoci di un caso specifico, l’usucapione abbreviata.

L’usucapione abbreviata nel Codice Civile

L’usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri è un caso monto frequente in campo automobilistico. Si pensi ad esempio a quei veicoli storici con intestazione non trascritta al PRA e di cui adesso non si ha più traccia dei documenti, del titolo di proprietà o della provenienza.

La disciplina di riferimento è l’art. 1162 del Codice Civile: “Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l’usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione. Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l’usucapione si compie col decorso di dieci anni. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento”.

Chi acquista dal non dominus deve quindi farlo in buona fede. L’usucapione abbreviata avverrà a tre anni dalla data di trascrizione solo se il trasferimento sia avvenuto in forza di un titolo:

  • astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
  • debitamente trascritto.

Se queste condizioni non si verificano, l’usucapione si compie al trascorrimento di 10 anni. L’articolo si conclude stabilendo che quanto è previsto per la proprietà si applica anche per l’acquisto dei diritti reali di godimento.

Da quanto detto si evince che la presenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del bene non implica il trasferimento immediato della proprietà di beni mobili registrati se questi vengano da una persona non proprietaria. L’acquisto della proprietà sul bene può derivare soltanto dall’usucapione abbreviata che può essere di tre o dieci anni.

Trascrivere al PRA l’acquisto del veicolo per usucapione

Il giudice, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, dichiara l’avvenuto acquisto della proprietà del bene mobile registrato per usucapione. A questo punto è possibile trascrivere al PRA l’usucapione del veicolo. La sentenza costituisce quindi il titolo per la trascrizione. Tra i documenti da consegnare al PRA vi è anche il modello NP-3C, scaricalo subito gratuitamente:

Ricerche da effettuare prima dell’acquisto di un bene mobile registrato

Fin dove arriva la buona fede di chi acquista dal non dominus? Al giorno d’oggi esistono una serie di controlli che è possibile effettuare prima dell’acquisto di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi. Stiamo parlando di alcuni servizi del Pubblico Registro Automobilistico, che consentono di conoscere tramite la targa diverse informazioni.

Con una visura PRA per Targa è possibile risalire, partendo appunto dal numero di targa, ai dati tecnici di un veicolo e il relativo proprietario. In questo modo possiamo ottenere:

  • i dati dell’ultimo proprietario del veicolo (nome, cognome e residenza) in caso di persona fisica;
  • la ragione sociale e la sede in caso di persona giuridica;
  • la data dell’atto di vendita e la data di presentazione della trascrizione al PRA;
  • i dati tecnici del veicolo visurato, come il modello, la marca, la cilindrata, i cavalli, l’uso previsto, il numero di telaio, ecc…

Per avere invece un prospetto storico di tutti i trasferimenti di proprietà inerenti un veicolo è più opportuno procedere con la richiesta dell’estratto cronologico PRA per targa. Il documento è un certificato, valido ad uso legale, che contiene tutti i dati dei precedenti proprietari del veicolo. Il certificato cronologico può essere richiesto solo presso gli sportelli dell’ACI PRA.

 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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