Titolare effettivo e legale rappresentante? Quali sono le differenze

Titolare effettivo e legale rappresentante? Quali sono le differenze

Titolare effettivo legale rappresentante vengono spesso utilizzati indistintamente ma i due termini hanno una precisa connotazione da utilizzare in contesti differenti. Il concetto di rappresentanza deriva dal Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942 ed è disciplinato dall’art. 2384 del Codice Civile.

In questo articolo esamineremo nel dettaglio il contenuto e le differenze, in particolare:

  1. Amministrazione e rappresentanza nelle società
  2. Il legale rappresentante: definizione e funzioni
  3. La rappresentanza legale dei soggetti incapaci
  4. La rappresentanza nelle società
  5. Differenza tra titolare e legale di rappresentante

Amministrazione e rappresentanza nelle società

Amministrazione e rappresentanza afferiscono a due ambiti differenti. L’amministratore ha la funzione e il potere di gestire le attività dell’impresa. Il suo ruolo è disciplinato dal sistema di amministrazione definito nello statuto e nell’atto costitutivo dell’impresa. Il legale rappresentante svolge la funzione di rappresentare l’impresa e di compiere tutti quelli atti che sono previsti nell’oggetto sociale. Le due funzioni possono coincidere nella stessa persona ma nelle imprese strutturate vengono conferite a soggetti distinti.

Come verificare le funzioni e cariche attribuite all’interno di una impresa?

Nelle visure camerali estratte dal Registro delle Imprese è possibile verificare sempre le specifiche funzioni attribuite all’interno dell’impresa.

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Visura camerale ordinaria

L’amministratore compie atti di gestione dell’attività di impresa: la sua funzione ha, quindi, una rilevanza interna. Al contrario il legale rappresentante svolge il suo ruolo verso l’esterno in quanto rappresenta l’impresa nelle relazioni con altri soggetti, pubblici o privati. La rappresentanza ha, pertanto, una rilevanza esterna. È il caso, ad esempio degli atti di trasferimento di diritti reali o dei passaggi di proprietà.

Il legale rappresentante: definizione e funzioni

Chi è, quindi, il legale rappresentante? Essendo il nostro articolo incentrato sulla differenza tra titolare effettivo e legale rappresentante, l’ambito di riferimento da subito analizzato è stato quello dell’attività dell’impresa ma, in realtà, la figura del legale rappresentante è presente in contesti differenti.

Volendo dare una definizione generale, con il termine rappresentante legale si fa riferimento a quel soggetto che ha il potere di compiere un atto che riveste degli effetti giuridici sul rappresentato. Quest’ultimo può essere, come abbiamo visto, l’impresa oppure un soggetto legalmente incapace di compiere determinati atti.

Nello specifico, la rappresentanza può essere volontaria o legale. Nel primo caso deriva da un accordo tra le parti, rappresentante e rappresentato, e quindi, ad esempio, da patto sociale che viene definito tra i soci nell’atto costitutivo e nello statuto dell’impresa. I soci decidono, dunque, di affidare volontariamente la rappresentanza dell’impresa ad una o più persone, interne o esterne all’impresa, secondo le modalità di esercizio definite nello statuto.

La rappresentanza legale viene conferita dal Giudice con la finalità di tutelare interessi generali o particolari, come nel caso della rappresentanza di minori o interdetti.

La rappresentanza legale dei soggetti incapaci

È prevista la rappresentanza di minori e interdetti, ovvero di quei soggetti che non sono in grado di svolgere autonomamente determinate azioni curando i propri interessi. In questi casi, sono rappresentanti i genitori o il tutore.

L’art. 320 c.c. stabilisce, infatti, che la rappresentanza legale dei figli minori spetta ai genitori e nello specifico: “I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni“.

È necessario assicurare una adeguata protezione anche agli interdetti, cioè quei soggetti maggiori di età e i minori emancipati che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi (art. 414 c.c.). Il rappresentante legale dell’interdetto è il tutore, nominato successivamente all’accertamento dello stato di infermità mentale e, quindi, alla dichiarazione di interdizione del soggetto effettuata attraverso una sentenza del giudice.

La rappresentanza nelle società

Per quanto riguarda, invece, il legale rappresentante di un società, l’art. 2384 c.c. stabilisce che “il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi [19, 2193, 2207], anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società
“.

Può capitare di imbattersi nella dicitura di “legale rappresentante pro tempore” e in questi casi il ruolo attribuito non è definitivo. Si tratta, quindi, di quel legale rappresentante attualmente in carica e che vi rimarrà finché non interverrà una eventuale revoca o la nomina di un nuovo soggetto.

La rappresentanza può essere affidata contemporaneamente a più soci, congiuntamente o disgiuntamente.

Rappresentanza congiuntiva

Qualora nell’oggetto sociale non sia disposto diversamente, il potere di rappresentanza spetta ad ogni socio amministratore, in relazione al sistema di amministrazione della società. Nel caso di amministrazione congiuntiva, tutti i soci amministratori hanno il potere di rappresentare l’impresa nella stipula di atti e contratti. Pertanto, la validità di un atto sarà subordinata alla firma di tutti i legali rappresentanti.

Rappresentanza disgiuntiva

Nel caso di un sistema di amministrazione disgiuntiva, ogni legale rappresentare può stipulare atti per nome e per conto della società. Nell’oggetto sociale devono essere precisati i limiti ed i confini della rappresentanza onde evitare che i legali rappresentanti possano stipulare atti in contrasto tra loro e con l’oggetto sociale.

I limiti alla rappresentanza

Nell’oggetto sociale i soci possono regolamentare in maniera differente il potere di amministrazione da quello di rappresentanza. Ad esempio, i soci possono:

  • affidare la rappresentanza legale dell’impresa solo ad alcuni soci amministratori;
  • anche nel caso di rappresentanza disgiuntiva, stabilire che per la stipula di determinati atti sia necessaria la firma congiunta;
  • definire una soglia oltre la quale sia sempre necessaria la firma congiunta dei legali rappresentanti per atti di straordinaria amministrazione o che comportino un impegno di spesa superiore alla soglia definita nell’oggetto sociale.

Il legale rappresentante nelle s.p.a, s.r.l e s.a.s

Le società per azioni (s.p.a.) sono caratterizzate dalla presenza di un consiglio di amministrazione (c.d.a.) che si occupa della gestione di tutti gli affari sociali. Come anticipato ad inizio articolo, l’amministrazione riguarda la gestione interna della società, mentre la rappresentanza ha ad oggetto i rapporti con l’esterno e, quindi, il legale rappresentante ha il compito di manifestare della volontà dell’impresa nelle relazioni con altri soggetti. L’atto costitutivo stabilisce quale soggetto dovrà ricoprire il ruolo di legale rappresentante, ma se nulla viene disposto questo corrisponde al presidente del consiglio di amministrazione.

Nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.) l’amministrazione può essere affidata ad un unico soggetto, per questo motivo si parla di amministratore unico. Quest’ultimo o il presidente del Consiglio di amministrazione rivestono il ruolo di legale rappresentante di s.r.l., a meno che non sia disposto diversamente dallo statuto sociale.

Le società in accomandita semplice (s.a.s.) si caratterizzano per la presenza di due tipologie di soci, gli accomandanti e gli accomandatari, a quali spetta l’amministrazione della società. Per quanto riguarda, invece, la rappresentanza legale di s.a.s, questa viene attribuita solo ai soci accomandatari.

Differenza tra titolare e legale di rappresentante

Definiti ruolo e qualità di legale rappresentante, analizziamo ora chi è il titolare effettivo. La persona o le persone fisiche che possiedono o controllano, direttamente o indirettamente, una persona giuridica corrispondono al titolare effettivo. Il limite è dato dalla percentuale del capitale sociale. Il titolare effettivo deve possedere almeno il 25% del capitale sociale della persona giuridica.

Che succede se nessun soggetto possiede almeno il 25% del capitale sociale? In questo caso si considererà titolare effettivo il soggetto che compia atti che comportino una influenza determinate nelle decisioni societarie.

Pertanto, il titolare effettivo si distingue dal legale rappresentante in quanto non ha il potere di rappresentanza né quello di amministrazione ma solo quello di controllo delle quote societarie.

Quando titolare effettivo e legale rappresentante coincidono

Normalmente, nelle ditte individuali il titolare della ditta coincide con il legale rappresentante e, spesso, anche con l’amministratore. Trattando di una piccola impresa, le funzioni vengono spesso svolte dal medesimo soggetto.

Il nostro ordinamento, precisamente l’art. 2203 c.c., prevede la preposizione della carica dell’istitore. Definito come “[…] colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa“, può svolgere la sua attività in una sede secondaria o essere preposto a controllare un ramo di attività dell’impresa.

L’istitore ha il potere di rappresentanza dell’impresa, pertanto, tutti gli atti da lui stipulati ricadono sul titolare effettivo. A titolo esemplificativo, la stipula del passaggio di proprietà di un auto può essere compiuta dall’istitore in rappresentanza del titolare.

 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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16 commenti per "Titolare effettivo e legale rappresentante? Quali sono le differenze"

  • Lucia Difraia ha detto:

    Buongiorno ho il 98% delle quote di una società srls e sono nominata come rappresentante legale mentre l’amministratore il 2% mi sa mica spiegare in pratica i miei obblighi e doveri e chi ha potere decisionale ?
    Grazie mille per la sua attenzione

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Lucia, siamo spiacenti non poterla aiutare in quanto si tratta di una casistica che necessita della consulenza di un commercialista. Cordiali saluti.

  • giuditta ha detto:

    Buongiorno una domanda, ma se i soci di capitali di una srl detengono ciascuno il 33,33333 del capitale, ma l’amministratore unico è una persona estranea ai soci, la comunicazione deve essere fatta per ogni socio?? oppure è l’amministratore che deve fare la comunicazione? tutti i documenti aziendali sono intestati a lui, pec, firma digitale, spid ecc…i soci non hanno nulla di tutto cio e nessuno ha mai chiesto a loro queste cose..senza contare che l’unico rapporto che hanno con la società è la detenzione del capitale, lavorando e vivendo altrove.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Giuditta, si tratta di una casistica che necessita della consulenza di un commercialista. Cordiali saluti.

  • giorgio lombardini ha detto:

    Buon giorno, innanzi tutto complimenti per chiarezza e professionalità. Una domanda: si può demandare ad uno dei legali rappresenti di una Snc, che già è responsabile della privacy, lavoro , dipendenti, anche le eventuali sanzioni amministrative e fiscali, al fine di non avere la duplicazione sanzioni? grazie per la collaborazione

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Giorgio, la ringraziamo per i complimenti! In merito al Suo quesito, trattandosi di una casistica particolare che va oltre la disciplina generale, le suggeriamo di confrontarsi con il Suo commercialista. Cordiali saluti

  • Maria Cavallo ha detto:

    Buongiorno, avrei il seguente quesito: L’amministratore di una società Srl è da ritenersi titolare di attività d’impresa? Da specificare che l’amministratore è anche socio della società per una quota del 20%.
    grazie mille

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Maria, per scoprire chi è il titolare effettivo di una srl, può richiedere online con consegna alla sua e-mail in pochi secondi il seguente servizio >> Titolare effettivo. Cordiali saluti.

  • pierluigi colleluori ha detto:

    Buongiorno,
    partendo da una persona fisica ed andando a ricercare le cariche da lui possedute in varie società, nel caso di una Srl (inattiva) mi viene indicato: “Proprietario”

    In questo caso il soggetto ricopre tutti i ruoli previsti (amministratore, rappresentante legale e titolare)?
    Detiene il 100% delle quote?

    Grazie dell’attenzione

  • Laura Zedda ha detto:

    Buongiorno, approfitto del suo articolo per chiederle se potesse aiutarmi a chiarire la seguente fattispecie: il caso di una ditta individuale ed una Srls il cui socio unico sia la medesima persona fisica titolare della ditta individuale. In questo caso, tenuto conto del fatto che la Srls fruisce di conferimenti in conto futuro aumento di capitale da parte della ditta, è ravvisabile tra le due una relazione di influenza dominante della prima sulla seconda, tale da identificare il concetto di Impresa Unica ai sensi dell’art. 2.2 del regolamento CE n. 1407/2013?
    La ringrazio

    • Redazione ha detto:

      Gentile Laura, ci spiace ma non possiamo aiutarla in quanto si tratta di una casistica molto particolare. Le suggeriamo di esporre la situazione al Suo commercialista, saprà sicuramente esserle di supporto. Cordiali saluti.

  • Gabriele Tarantini ha detto:

    Di rado si leggono articoli di tale chiarezza: complimenti.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Gabriele, è un grande piacere leggere il suo commento! Felici che abbia apprezzato il nostro articolo :)

  • gianfranco rinaldi ha detto:

    il legale rappresentante di una s.r.l. CONTROLLANTE con maggioranza voti , puo decidere in assemblea di controllata , in cui é pure legale rappresentante ,ma con soci differenti , secondo suoi desideri ( o interessi ) ( per es. divisione utili o premi solo a controllata ) o deve dipendere da volere della controllante e per elargire premi o deliberare utili; grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Gianfranco, si tratta di una casistica molto particolare e specifica. In questo caso per avere informazioni dettagliate e precise, le consigliamo di rivolgersi direttamente al Commercialista della società o al Notaio che si occupato della sua costituzione.

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