Tempi di rilascio, validità e costo del certificato antipedofilia

Il certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro viene comunemente indicato anche con il nome di “certificato antipedofilia”. In questo articolo andremo ad analizzare i tempi di rilascio, la validità e il costo di questo documento.
Quando il datore di lavoro può richiedere il certificato del casellario giudiziale
Il certificato antipedofilia è, quindi, il certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro. Quest’ultimo può richiederlo se intende assumere soggetti che entreranno a contatto diretto con minori.
Il documento consente, infatti, di verificare l’eventuale sussistenza di condanne per reati commessi in danno dei minori, nonché sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il certificato antipedofilia deve essere obbligatoriamente richiesto dal datore di lavoro, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato, ogni qualvolta si intende stipulare un contratto di lavoro con una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate a contatto con minori. Non è richiesto, invece, nel caso di semplici forme di collaborazione.
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Casellario giudiziale per lavoro: dove richiederlo?
Il certificato penale antipedofilia si può ottenere presso qualunque Ufficio del Casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende impiegare, oppure online.
Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Certificato casellario giudiziale uso adozioneIl documento ha validità 6 mesi dalla data di rilascio. Il costo del certificato antipedofilia è dato dalla marca da bollo richiesta dal Casellario Giudiziale di € 19,87, dai diritti camerali per la visura camerale da allegare alla domanda pari a € 3,25 e dai compensi se richiesto online.
Come anticipato, è possibile richiedere online il certificato antipedofilia. Una volta effettuato l’ordine, il servizio Assistenza Clienti di VisureItalia invierà la modulistica da firmare ed inviare unitamente alla copia di un documento di identità.
Leggi anche >> Certificato penale antipedofilia: il modello
I tempi di rilascio decorrono dalla data di ricezione dei documenti presso gli uffici di VisureItalia. Questi corrispondono a 3 giorni lavorativi, oppure 24 ore se il documento è richiesto con urgenza. Il certificato, unitamente alla visura camerale ordinaria del datore di lavoro, viene inviato via email per posta elettronica. Per ricevere l’originale via posta ordinaria è necessario indicare l’indirizzo di spedizione per recapito del certificato al momento dell’acquisto del servizio.
La sorte del certificato antipedofilia dopo 26 ottobre 2019
A partire dal 26 ottobre 2019, in base a quanto stabilito dal d.lgs. n. 122/2018, è prevista l’abrogazione delle norme relative ai Certificati del casellario giudiziale richiesti dall’interessato (art. 23 del Testo unico n. 313/2002) e al Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato (art. 25 del Testo unico n. 313/2002).
L’art. 25-bis, che disciplina il certificato antipedofilia, è stato invece così modificato:
“1) alla rubrica, la parola «penale» e’ soppressa;
2) al comma 1, le parole «Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «Il certificato del casellario giudiziale di cui all’articolo 24»“.
Fonte: Ministero della giustizia
2 commenti per "Tempi di rilascio, validità e costo del certificato antipedofilia"
Buongiorno, non mi è chiaro quindi se tale decisione è già operativa o se andrà rivista la normativa. In buona sostanza se richiedo il documento figurerà la messa alla prova (superata)? grazie
Buongiorno Francesco,
il D.lgs. n. 122/2018 ha modificato il D.P.R. n. 313/2002, stabilendo che tra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale rientrano “l’ordinanza che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale“.
Cordiali saluti.