Superbonus 110% in condominio: qual è la maggioranza richiesta?
Con l’obbiettivo di rilanciare l’economia provata dall’emergenza Covid-19, lo Stato italiano ha introdotto il Superbonus 110%. Scopri nel nostro articolo di cosa si tratta e qual è la maggioranza richiesta per approvare in condominio gli interventi previsti da questa misura.
INDICE:
Quali sono le linee guida del Superbonus 110%?
Il Superbonus 110% è una misura ideata per aiutare l’economia italiana duramente provata dall’epidemia da coronavirus. Consiste in una detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute da chi effettua lavori di ristrutturazione su edifici esistenti, finalizzati a migliorarne la classe energetica.
Per usufruire del Superbonus è necessario almeno uno dei seguenti interventi definiti trainanti:
- isolamento termico,
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale,
- riduzione del rischio sismico (Sismabonus 110%).
Dopo aver eseguito almeno uno degli interventi sopra citati, il beneficiario può effettuare anche quelli definiti trainati. Tra questi rientrano i seguenti:
- sostituzione degli infissi,
- schermature solari,
- installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e impianti di domotica,
- abbattimento delle barriere architettoniche per disabili e per soggetti con più di 65 anni.
Chi usufruisce del Superbonus e come si può utilizzare?
Vediamo nel dettaglio quali sono tutti i possibili beneficiari del Superbonus 110%:
- condomìni,
- persone fisiche,
- Istituti autonomi case popolari (IACP),
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi eseguiti su immobili posseduti dalle stesse e assegnati in godimento ai propri soci,
- organizzazioni non lucrative che presentano una utilità sociale,
- società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito, in relazione ai lavori destinati ai soli immobili o parti di questi ultimi utilizzati per gli spogliatoi.
Si può usufruire dell’agevolazione in tre modi diversi: sconto in fattura, cessione del credito e detrazione fiscale.
Sconto in fattura
Utile soprattutto quando si dispone di un reddito basso, in questo caso la ditta che effettua i lavori di riqualificazione energetica anticipa la cifra per poi recuperarla sotto forma di credito d’imposta, sulla base di quote annuali di pari importo.
Cessione del credito
La seconda modalità per usufruire dell’agevolazione consiste nel cedere ad altri enti, come ad esempio delle banche, la cifra garantita dal bonus. Questo sistema permetterà di ottenere subito la liquidità rientrando nella spesa sostenuta per i lavori.
Detrazione fiscale
Nell’ultima opzione rientra la possibilità di poter utilizzare i soldi garantiti dall’incentivo come detrazione fiscale quindi, come asserito dall’Agenzia delle Entrate, recuperando i soldi in 5 o 4 rate dell’importo dovuto, ogni anno.
Come funziona il Superbonus 110% in condominio: qual è la maggioranza?
Come hai letto nel paragrafo precedente, tra i beneficiari del Superbonus 110% rientrano i condomìni. Ma qual è la maggioranza richiesta per approvare in assemblea condominiale gli interventi previsti da questa misura? A questo proposito, si richiede una maggioranza assembleare bassa, ovvero la maggioranza degli intervenuti in assemblea di condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Oltre a questa regola di base, la spesa per l’efficientamento energetico deliberata dalle maggioranze assembleari si suddivide tra tutti i condomini in base alla proprietà millesimale di ciascuno oppure in base ad criteri che possono essere stati stabiliti dal condominio.
In luogo della detrazione, i condomini hanno la possibilità di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura dal fornitore di beni o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che l’intero condominio opti per le possibilità sopra citate. Infatti, mentre alcuni condomini possono scegliere di sostenere le spese per gli interventi per beneficiare della detrazione, altri possono scegliere lo sconto in fattura oppure la cessione del credito.
Quest’ultima opzione, inoltre, può essere scelta da coloro che sostengono, nel 2020 e nel 2021, spese per interventi (oltre a quelli già indicati) relativi al recupero del patrimonio edilizio, all’efficienza energetica, all’adozione di provvedimenti antisismici, al restauro facciate delle case, all’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
6 commenti per "Superbonus 110% in condominio: qual è la maggioranza richiesta?"
nel 2012 ho fatto lavori nella casa dei Genitori di mia moglie.ilsottotetto con polierutano,sostituzioni di tutti gli infissi con tapparelle,sostituite con infissi in PVC sezione 90.gli ultimi soldi che avevo ho fatto il cappotto.mi manca impianto di fotovoltaico + pompa di calore,i soldi sono finiti,non sò come fare perchè la villa vecchia dei miei suoceri con sua sorella,hanno fatto 1 scala per 2 appartamenti,pertanto dopo aver sbattuto la testa a destra e sinistra con un Ing.mi ha detto che non avrei mai potuto scaricare tutte le spese per un impianto fotovoltaico al 110% 110%,pertanto vedo che il tempo passa,ma purtroppo no ho i soldi per pagare la rimanenza dei soldi da pagare qualora facessi i lavori.
Gentile Antonio, in questo caso le suggeriamo di rivolgersi al suo consulente bancario affinché possa valutare insieme a lei la possibilità di richiedere un prestito o finanziamento. Cordiali saluti.
Quindi la maggioranza semplice può approvare degli interventi che influiscano sulla proprietà del singolo?
Ad esempio: l’installazione di un cappotto determina l’impossibilità di aprire le inferriate di sicurezza già installate sugli infissi di un condomino perchè, anche se spostate più esternamente coerentemente con lo spessore del cappotto, nell’apertura andrebbero a sbattere contro la ringhiera del terrazzo.
Buongiorno Andrea, si tratta di una casistica specifica, che non è espressamente prevista dal D.L. n. 34/2020. L’orientamento comune è che la maggioranza prevista dal comma 9bis dell’art. 119 del predetto D.L. sia applicabile solamente per interventi riguardanti le parti comuni dell’edificio e per questo motivo l’assemblea non può assumere decisioni che riguardano interventi su beni di proprietà esclusiva del singolo condomino. Le suggeriamo di confrontarsi ad un legale specializzato in diritto condominiale per ricevere maggiori informazioni in merito al Suo quesito. Cordiali saluti.
per la demolizioni di parti dell’edificio che maggioranza assembleare occorre?
Gentile Adriano, in merito alla modifica delle parti comuni del condominio la invitiamo alla lettura dell’approfondimento “Parti comuni del condominio: quali sono e quale uso farne?“. Cordiali saluti.