Superbonus 110 per cento e compenso all’amministratore di condominio

Superbonus 110 per cento e compenso all’amministratore di condominio

In fase di disbrigo pratiche per la richiesta del Superbonus 110 per cento la figura dell’amministratore di condominio ricopre un ruolo importante.

É l’amministratore di condominio infatti a dover espletare le pratiche relative al Superbonus 110 e in tanti si interrogano sul quesito relativo alle detrazioni fiscali.

“E’ vero che il compenso pagato all’amministratore del condominio per espletare le pratiche burocratiche legate al superbonus 110 non può essere portato in detrazione?”.

É questa la domanda, da un milione di dollari, che in tanti ci avete rivolto in queste settimane.

Una domanda che è sicuramente tra le più gettonate, tanto è vero che la stessa Agenzia delle Entrate ha ritenute pubblicare dei chiarimenti su un recentissimo articolo apparso sulle pagine di Fisco Oggi, rivista ufficiale delle Entrate.

Compenso dell’amministratore di condominio e pratiche burocratiche legate al superbonus 110 per cento: chiarimenti definitivi dall’Agenzia delle Entrate.

Il ragionamento delle Entrate è partito da una precisa domanda fatta da una contribuente che ha interrogato l’agenzia sulla possibilità o meno di portare in detrazione il compenso pagato all’amministratore del condominio per espletare le pratiche relativa al Superbonus 110“.

La risposta è di quelle che promettono di alimentare polemiche su un terreno già ampiamente dibattuto.

Secondo l’Agenzia delle Entrate “analogamente a quanto previsto per le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, confermiamo che anche per il superbonus del 110 per cento la detrazione fiscale relativa agli altri eventuali costi spetta solo se questi costipossono essere considerati come strettamente collegati alla realizzazione dei lavori agevolati”.

Gli unici compensi che possono essere portati in detrazioni quindi, ha ribadito l’Agenzia delle Entrate, sono quelli che possono essere considerati come collegati ai lavori da eseguire e carte alla mano il compenso straordinario che un condominio dovesse riconoscere all’amministratore di condominio che svolge l’incarico di espletare le pratiche relative al Superbonus del 110 % NON rientra tra questa tipologia di spese.

Il compenso riconosciuto all’amministratore di condominio, secondo la ricostruzione degli uffici delle Entrate, non sarebbe un costo strettamente correlato agli interventi che danno diritto alla detrazione.

Tale costo sarebbe quindi escluso dalla possibilità di detrazione in quanto considerato come semplice e comune attività professionale quotidiana di un amministratore di condominio.

Le pratiche da svolgere per la richiesta del superbonus rientrerebbero infatti tra i normali adempimenti amministrativi tipici che un amministrazione condominiale deve svolgere, e la remunerazione sarebbe quindi la stessa che viene corrisposta al professionista per le spese generali di amministrazione condominiale.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Un commento su per "Superbonus 110 per cento e compenso all’amministratore di condominio"

  • Paolo Baiocco ha detto:

    Il Condominio di cui sono attualmente amministratore, a breve, delibererà la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico per i quali è previsto il beneficio fiscale del 110% (cosiddetto surperbonus).Nella realizzazione dei citati interventi sono sostanzialmente chiamati ad operare tre attori principali: il tecnico specializzato nella direzione dei lavori e responsabile della sicurezza nonché nel rilascio delle asseverazioni sulla idoneità e congruità delle opere; il general Contractor e, infine, l’amministratore come committente e responsabile dei lavori. Secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate i compensi previsti per i primi due rientrano tra le spese detraibili con il superbonus mentre il compenso straordinario per l’amministratore (eventualmente deliberato dall’assemblea) no, rientrando gli adempimenti, quantunque straordinari e di elevata responsabilità, tra quelli equiparabili all’ordinaria amministrazione. Tale orientamento mi appare incomprensibile e discriminatorio non solo per la quantità, complessità e responsabilità degli adempimenti stessi ma anche contraddittorio rispetto alla vigente normativa condominiale laddove si prevede la possibilità, in caso di lavori condominiali straordinari di elevata portata ed entità di spesa e, quindi, di responsabilità, di un compenso straordinario percentuale (fino al 3%) all’amministratore ovviamente deliberato dall’assemblea riunita in sede straordinaria.

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