Successione: la guida con tutto quello che devi sapere

Successione: la guida con tutto quello che devi sapere

In questo articolo analizzeremo tutto quello che c’è da sapere sulla successione ereditaria.

INDICE:

  1. Diritto ereditario: come funziona la successione in Italia?
  2. La successione ereditaria
  3. Quali beni entrano in successione?
  4. Come avviene la successione ereditaria
  5. Chi deve fare l’accettazione dell’eredità?
  6. Cosa si intende per capacità a succedere e a chi è riservata?
  7. Chi è indegno a succedere?
  8. Tipologie di accettazione dell’eredità
  9. Cosa comporta l’accettazione con beneficio di inventario?
  10. Cosa si deve fare in caso di rinuncia all’eredità?
  11. Come funziona la successione legittima?
  12. Divisione e comunione ereditaria
  13. Divisione ereditaria: come vengono divise le quote ereditarie?
  14. Chi eredita in caso di figlio premorto?
  15. Chi sono gli eredi di una persona senza figli?
  16. Come fare la successione in caso di testamento?
  17. Come distinguere un erede da un legatario?
  18. Quante tipologie di testamento esistono?
  19. Limiti libertà del testatore: patti successori e testamento congiunto o reciproco
  20. Quando si apre la successione necessaria?
  21. Donazioni in vita e successione ereditaria
  22. Come si fa la dichiarazione di successione?
  23. Chi fa le pratiche di successione?
  24. Quali documenti servono per la successione?
  25. Quanto tempo si ha per fare la successione?
  26. Chi deve pagare la successione?
  27. Quanto costa la tassa di successione?
  28. Cosa succede se non si fa la successione dopo 10 anni?
  29. Voltura per successione
  30. Dichiarazione di successione integrativa
  31. Certificato di successione europeo
  32. Fonti normative di riferimento

Diritto ereditario: come funziona la successione in Italia?

Il diritto ereditario, o anche detto successorio, ha ad oggetto la successione a causa di morte o mortis causa. Si tratta di quel fenomeno giuridico che riguarda il patrimonio di un soggetto nel periodo successivo alla sua morte.

La normativa di riferimento della successione ereditaria è contenuta nel Codice Civile al Libro Secondo – Delle successioni.

La successione ereditaria

L’art. 456 c.c. stabilisce che: “la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto“.

In seguito al decesso di un soggetto, cosiddetto de cuius, il suo patrimonio rimane privo di titolare e per questo motivo avviene il trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui egli era titolare in vita ad altri soggetti. Sono esclusi da tale trasferimento, però, i rapporti personalissimi, in quanto si estinguono con la morte del de cuius.

Successivamente all’apertura della successione ereditaria seguono altri due momenti molto importanti:

  • la vocazione, che avviene con l’individuazione dei chiamati all’eredità, cioè quei soggetti che potranno divenire eredi;
  • la delazione, attraverso la quale viene attribuito il diritto di accettare l’eredità.

Leggi anche >> Come posso sapere se c’è una eredità

Quali beni entrano in successione?

L’insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi costituisce il patrimonio del defunto che può essere oggetto della successione.

Ciò significa che denaro, gioielli, aziende, beni mobili e immobili entrano in successione, così come altri diritti reali immobiliari e diritti patrimoniali. Possono essere acquistati per successione le rendite, le pensioni, i crediti, le quote o le azioni derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d’investimento, i titoli azionari.

Ma non solo, anche i debiti di cui era titolare il de cuius al momento della sua morte sono compresi nell’asse ereditario.

Come avviene la successione ereditaria

All’art. 457 c.c. è disposto che: “l’eredità si devolve per legge o per testamento“. Si parla, infatti, di successione legittima (ex lege o ab intestato) nel caso in cui il defunto non abbia lasciato disposizioni relative ai propri beni dopo la sua morte. In presenza di una successione testamentaria, invece, tali disposizioni vengono lasciate.

Le due tipologie di successione possono anche coesistere: il defunto potrebbe, ad esempio, lasciare disposizioni relative solo ad una porzione dei suoi beni.

Tuttavia, “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari“. Questi ultimi sono dei soggetti a cui, per legge, deve essere riservata una quota di patrimonio anche se il testamento dispone diversamente.

In tale situazione, ovvero se il testatore dispone del suo patrimonio senza rispettare i diritti sopraccitati, si configura la cosiddetta successione necessaria.

Chi deve fare l’accettazione dell’eredità?

Coloro che intendono diventare eredi devono accettare dell’eredità. L’accettazione dell’eredità è necessaria, quindi, per acquisire la qualità di erede. Gli effetti dell’accettazione sono retroattivi, in quanto risalgono al momento in cui è stata aperta la successione (art. 459 c.c.).

Tuttavia, chi non ha ancora accettato l’eredità, cioè il chiamato all’eredità, può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, nonché “compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio” (art. 460 c.c.). Tali atti non possono essere compiuti dal chiamato all’eredità se si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità.

I chiamati all’eredità per poter ricevere l’eredità devono essere capaci di succedere e non essere indegni.

Leggi anche >> Accettazione tacita di eredità e voltura catastale

Cosa si intende per capacità a succedere e a chi è riservata?

Tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione hanno capacità di succedere. Quest’ultima corrisponde all’idoneità di una persona fisica a poter diventare erede di una persona defunta e, come abbiamo appena visto, non si acquista con la maggiore età o con la capacità di intendere e di volere, bensì con la nascita o con il concepimento.

I soggetti nati entro trecento giorni dalla morte del de cuius si presumono, salvo prova contraria, concepiti al tempo dell’apertura della successione.

Inoltre, possono ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, anche se non ancora concepiti (art 462 c.c.). Tuttavia, anche in questo caso, la capacità di succedere è subordinata all’evento della nascita.

Chi è indegno a succedere?

Ci sono delle situazioni in cui, pur avendo la capacità di succedere, si è comunque esclusi della successione. È il caso della indegnità a succedere che riguarda quei chiamati all’eredità colpevoli delle condotte indicate nell’art. 463 c.c..

Tale norma stabilisce, infatti, chi è indegno a succedere e nello specifico colui che ha:

  1. volontariamente ucciso o tentato di uccidere il de cuius, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente dello stesso, a meno che non ricorra nessuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
  1. commesso, in danno di uno dei sopraccitati soggetti, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;
  1. denunciato una di tali persone per reato punibile con la morte, con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni e la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale, oppure ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati e la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
  1. bis – perso la responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta (art. 330 c.c.) e non è stato reintegrato alla data di apertura della successione stessa;
  1. indotto con dolo o violenza il de cuius a fare, revocare o mutare il testamento, o l’ha impedito;
  1. eliminato, nascosto, o alterato il testamento sul quale si sarebbe basata la successione;
  1. redatto un testamento falso o ne ha fatto consapevolmente uso.

L’indegno a succedere deve, inoltre, restituire i frutti percepiti dopo l’apertura della successione, in modo tale che venga privato di qualsiasi vantaggio patrimoniale derivante dall’eredità (art. 464 c.c.).

Tipologie di accettazione dell’eredità

L’accettazione dell’eredità è necessaria affinché il chiamato all’eredità acquisti la qualità di erede. Esistono due tipologie di accettazione dell’eredità:

  • pura e semplice
  • con il beneficio d’inventario

In base al modo in cui è manifestata la volontà a diventare erede, l’accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita. Invece, nel caso dell’accettazione con beneficio di inventario può essere soltanto espressa, in quanto deve essere seguito un particolare procedimento, che vedremo a breve.

L’accettazione dell’eredità per essere espressa deve essere dichiarata in un atto pubblico o in una scrittura privata. Deve essere, quindi, dichiarata in forma scritta e i suoi effetti sono retroattivi, cioè hanno efficacia dal momento dell’apertura della successione.

Si è in presenza di una accettazione tacita, invece, nel caso in cui il chiamato all’eredità compia un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare. Si tratta di un atto che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

L’art. 480 c.c. stabilisce che “il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni“. Tale termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione dell’erede condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. L’autorità giudiziaria può fissare un termine differente su richiesta di chiunque vi abbia interesse e se entro questo termine non viene fatta la dichiarazione, il chiamato all’eredità perde il diritto di accettare.

Cosa comporta l’accettazione con beneficio di inventario?

Attraverso la successione si ereditano anche i debiti. Per questo motivo può essere utile accettare l’eredità con beneficio di inventario, in quanto consente all’erede di limitare la responsabilità circoscrivendo le conseguenze negative dal solo patrimonio del de cuius.

Come anticipato, l’accettazione con beneficio di inventario non può essere tacita. Può avvenire solamente attraverso dichiarazione resa dinnanzi a un notaio o a un cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Inoltre, dovrà essere inserita nel registro delle successioni conservato nello medesimo tribunale ed entro 30 giorni trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario: nel caso avvenga prima, la data in cui è avvenuto l’inventario dovrà essere menzionata nel registro; se invece avviene dopo, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto dovrà entro un mese far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

Cosa si deve fare in caso di rinuncia all’eredità?

Così come si può accettare l’eredità, si può anche rinunciare. La rinuncia all’eredità deve essere sempre espressa e, precisamente, deve avvenire mediante dichiarazione da fare dinnanzi a un notaio o un cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Tale dichiarazione, come visto anche nel caso dell’accettazione con beneficio di inventario, deve essere inserita nel registro delle successioni (art. 519 c.c.).

La rinuncia all’eredità è retroattiva, questo significa che colui che rinuncia è come se non fosse stato mai chiamato all’eredità.

È consigliabile effettuare la rinuncia all’eredità prima della presentazione della dichiarazione di successione o comunque prima di dividere l’eredità. Tuttavia, potrebbe verificarsi che, successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione, un chiamato all’eredità decida di rinunciarvi. In questo caso, ad esempio, sarà necessario procedere con una dichiarazione di successione sostitutiva, allegando una copia dell’atto di rinuncia, in modo da modificare la misura delle quote spettanti e ridistribuire il patrimonio ereditato. 

Nelle successioni legittime, come stabilito dall’art. 522 c.c., questo comporta che la quota ereditaria del rinunziante venga devoluta in base al seguente ordine: diritto di rappresentazione, concorso tra genitori o ascendenti e fratelli o sorelle, se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione (art. 571 c.c., c. 3), e per accrescimento in confronti di coloro che avrebbero concorso con lo rinunziante.

Nel caso il rinunziante fosse l’unico erede, l’eredità verrà devoluta a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

Nelle successioni testamentarie, invece, l’ordine da seguire per la devoluzione della quota ereditaria del rinunziante è il seguente: sostituzione disposta dal testatore, diritto di rappresentazione, accrescimento coeredi e norme sulla successione legittima.

Come funziona la successione legittima?

Siamo in presenza di una successione legittima quando il de cuius non ha lasciato del tutto o in parte il testamento e l’eredità si devolve per legge. In base a quanto previsto dall’art. 565 c.c., nella successione legittima l’eredità si devolve, in base alle regole stabilite dal Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, ai seguenti soggetti:

  • coniuge
  • discendenti (figli)
  • ascendenti (genitori)
  • collaterali (fratelli e sorelle)
  • altri parenti (fino al sesto grado)
  • Stato

La divisione delle quote ereditare dipende da quali tra questi soggetti sono effettivamente presenti.

Divisione e comunione ereditaria

Quando i chiamati all’eredità decidono di accettare la stessa diventano contitolari del patrimonio ereditario. Si costituisce in questo modo la comunione ereditaria, che perdura fino al momento in cui viene effettuata la divisione del patrimonio.

I coeredi possono sempre domandare la divisione ereditaria, la quale determinerà la ripartizione del patrimonio ereditato in base alle quote spettanti a ciascun erede. Questi diventeranno, quindi, pieni proprietari della quota assegnata.

Quando esiste un accordo tra gli coeredi per effettuare la divisione e ne stabilisce il suo contenuto, siamo in presenza di una divisione contrattuale. Il contratto di divisione deve essere stipulato tra tutti i coeredi a pena di nullità e deve avere la forma dell’atto pubblico in presenza di beni immobili o altri diritti reali immobiliari.

Se, invece, gli eredi sono in disaccordo e non vogliono procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, è possibile chiedere la divisione giudiziale.

Divisione ereditaria: come vengono divise le quote ereditarie?

Come abbiamo avuto modo di specificare nei paragrafi precedenti, la legge riserva una quota di eredità al coniuge, ai figli e agli ascendenti. Ma come vengono divise queste quote?

Gli eredi dei genitori sono i figli, i quali ereditano in parti uguali (art. 566 c.c.). Da ciò deriva che insieme al coniuge superstite concorrono figli. Nello specifico, il coniuge ha diritto a 1/2 dell’eredità in presenza di un solo figlio, e a 1/3 in tutti gli altri casi (art. 581 c.c.).

In assenza di figli, al coniuge che concorre con ascendenti e/o fratelli e sorelle, anche se unilaterali, spettano 2/3 dell’eredità. Se mancano anche ascendenti, fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredità.

Al coniuge, anche se concorrono altri chiamati, spetta il diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (art. 540 c.c.).

Per approfondire, leggi anche >> Quote ereditarie: ecco come fare il calcolo

Chi eredita in caso di figlio premorto?

I discendenti subentrano nella quota di eredità o nel legato che spetterebbe al figlio premorto del de cuius. Questo avviene ad opera dell’istituto giuridico della rappresentanza.

L’art. 467 c.c. stabilisce, infatti, che: “la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi e naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato“.

Nello specifico, la rappresentazione opera solo nel caso il chiamato diretto, quindi il rappresentato sia figlio o fratello del de cuius e se quest’ultimo non può o non vuole accettare l’eredità in quanto premorto, indegno, assente o abbia rinunciato all’eredità.

Chi sono gli eredi di una persona senza figli?

Se il de cuius non aveva figli, né fratelli o sorelle o loro discendenti, gli eredi sono i genitori in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive (art. 568 c.c.).

E se non sono più in vita entrambi i genitori? L’eredità per una metà agli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà agli ascendenti della linea materna.

Se, invece, il de cuius non aveva figli, né genitori, né altri ascendenti, gli eredi sono i fratelli e le sorelle in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali, cioè quelli che hanno in comune solo un genitore, hanno diritto però alla metà della quota che conseguono i fratelli e le sorelle germani. Quest’ultimi sono quelli che hanno in comune con il de cuius entrambi i genitori.

Ipotizziamo il caso di una persona senza figli e coniuge. Al momento della sua morte, come dovrà essere ripartita l’eredità tra genitori e i fratelli germani? Tutti saranno ammessi alla successione in quote uguali, a patto che quella spettante ai genitori non sia inferiore a 1/2. Ciò significa, ad esempio, che se ci sono due genitori e un figlio a ciascuno spetterà la quota ereditaria di 1/3, oppure in presenza di un genitore e 5 figli, al primo dovrà essere garantita la quota di 1/2 e la restante parte dovrà essere ripartita in parti uguali tra i figli (1/10 ciascuno).

Come fare la successione in caso di testamento?

L’eredità può essere devoluta anche attraverso testamento e in questo caso si parla di successione testamentaria.

L’art. 587 c.c. fornisce una definizione di testamento, descrivendolo come “un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse“.

Da tale definizione si evincono quelli che sono i tratti distintivi del testamento. Si tratta, infatti, di un negozio giuridico revocabile, unilaterale, nonché personalissimo. Le disposizioni in esso contenute possono avere carattere patrimoniale e non patrimoniale.

Inoltre, le “ultime volontà”, come disposto dall’art. 588 c.c., possono essere:

  • a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore.
  • a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario, se comprendono una parte del patrimonio.

Leggi anche >> Successione testamentaria e legittima: ci sono differenze?

Come distinguere un erede da un legatario?

Esistono, quindi, due tipi di successori in base a quanto viene previsto dalle disposizioni testamentarie. Ma qual è la differenza tra erede e legatario? Vediamolo subito.

L’erede subentra nella titolarità dell’intero patrimonio ereditario (beni, diritti e debiti) oppure in una quota di esso. Come esposto in precedenza, tale status si acquista con con l’accettazione, espressa o tacita, dell’eredità.

Il legatario succede in uno o più specifici rapporti giuridici attivi. A lui sono destinati, quindi, uno o più beni o diritti e non risponde, invece, dei debiti ereditari, salva diversa disposizione, come accade al contrario per l’erede. Nel caso fosse disposto che il legatario debba rispondere di tali debiti, questi non dovranno comunque eccedere il valore dei beni legatigli. Per divenire legatari non è necessaria l’accettazione.

Quante tipologie di testamento esistono?

Le tipologie ordinarie di testamento sono: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio. Quest’ultimo può essere pubblico o segreto (art. 601 c.c.).

Caratteristica fondamentale del testamento olografo è che sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

Il testamento per atto di notaio è pubblico quando viene ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. In questo caso, il testatore dichiara al notaio la sua volontà, la quale viene riportata per iscritto dal notaio stesso. È, invece, segreto il testamento che viene dal testatore o da un terzo.

Per approfondire meglio il tema abbiamo realizzato un guida completa dedicata al testamento.

Limiti libertà del testatore: patti successori e testamento congiunto o reciproco

Abbiamo parlato di testamento e di come con questo il testatore possa decidere a chi destinare il suo patrimonio quando non sarà più in vita. Esistono, tuttavia, dei limiti rappresentati dal divieto dei patti successori e del testamento congiunto o reciproco.

L’art. 458 c.c. stabilisce, infatti, la nullità dei patti successori, ovvero di tutti quei patti, accordi o anche atti unilaterali con cui si dispone della propria successione, di un’eredità ancora non aperta o della rinuncia alla medesima.

La nullità è prevista anche per il testamento congiuntivo o reciproco, come previsto dall’art.589 c.c.. Infatti, due o più persone non possono fare testamento nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.

Quando si apre la successione necessaria?

La libertà testamentaria incontra anche un altro limite, ovvero la quota di riserva, anche detta quota di legittima.

La successione necessaria riguarda quella parte di patrimonio del de cuius che per legge, a prescindere della volontà del defunto, deve essere destinata a determinati soggetti. Questa quota non può essere intaccata, quindi, dal testamento ma neppure da una donazione.

Se un testamento non rispetta la quota di legittima, questo è comunque valido ed efficace, ma potrebbe essere impugnato dai legittimari. Questi sono coloro che hanno diritto alla quota di legittima e, quindi, il coniuge o la parte dell’unione civile, i figli e i loro discendenti e, in assenza di figli, i genitori.

I legittimari lesi nella loro quota di riserva possono esperire l’azione di riduzione contro coloro che hanno beneficiato delle disposizioni testamentarie che ledono i loro diritti.

Donazioni in vita e successione ereditaria

L’azione di riduzione rappresenta un rischio anche per le donazioni. I legittimari che non hanno ricevuto nulla (c.d. pretermessi) oppure hanno ricevuto beni di valore inferiore a quello della quota di legittima (legittimari lesi) possono proporre nei confronti del donatario una azione giudiziaria per ottenere quanto gli spetta di diritto.

Questo perché la quota di legittima non può essere lesa neppure in caso di donazione. Essa si calcola, infatti, sul valore del patrimonio comprensivo del valore delle donazioni in vita e al netto del valore dei debiti del defunto.

Questo vale anche nel caso della donazione di un immobile a un figlio? La risposta è affermativa. Il figlio che accetta l’eredità e che ha ricevuto donazioni in vita dal genitore, è obbligato a conferire nell’asse ereditario quanto ricevuto per ricostituire le porzioni originarie. Si tratta della cosiddetta collazione, disciplinata dall’art. 737 c.c. e ss..

Gli eredi possono evitare la restituzione delle donazioni non accettando o rinunciando all’eredità, oppure nel caso sia stata prevista una dispensa da collazione.

Come si fa la dichiarazione di successione?

La dichiarazione di successione è un adempimento a carico degli eredi, dei chiamati all’eredità, dei legatari, attraverso la quale avviene il trasferimento delle attività e delle passività di cui era titolare in vita il de cuius.

Sono altresì tenuti alla sua presentazione i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, gli immessi nel possesso dei beni in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta, gli amministratori dell’eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari e i trustee.

Dal 1° gennaio 2019, dichiarazione di successione è telematica, deve essere presentata attraverso i servizi telematici dell’Agenzia dell’Entrate. Può essere lo stesso contribuente ad occuparsene, oppure, può rivolgersi a:

  • un intermediario abilitato;
  • l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

Chi fa le pratiche di successione?

Gli intermediari abilitati all’esecuzione delle pratiche di successione sono, solitamente, i CAF, gli studi commercialisti e notarili, le agenzie di disbrigo pratiche amministrative, e altri professionisti come i visuristi, ecc.

Prepara la tua dichiarazione di successione con tranquillità. Parla con i nostri consulenti per ricevere un preventivo comprensivo delle imposte di successione.

Il preventivo è senza impegno e, se deciderai di procedere, potrai richiedere la dichiarazione di successione online tramite VisureItalia.

Quali documenti servono per la successione?

Usufruendo dei servizi online offerti da VisureItalia è possibile recuperare anche tutti i documenti che servono accertare il patrimonio ereditario, ad esempio in Catasto, Conservatoria, Camera di Commercio e PRA.

Documenti per successione beni mobili immobili e quoteRichiedilo qui

Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:

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Verifica debiti-del defuntoRichiedilo qui

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Verifica debiti-del defunto

Una volta verificato quali beni si dovranno portare in successione, si potrà predisporre la documentazione necessaria per la dichiarazione. Solitamente sono richiesti:

  • i dati anagrafici, il luogo e la data di nascita e di morte del deceduto, nonché di eventuali eredi premorti;
  • i dati anagrafici, il luogo e la data di nascita del coniuge e degli altri eredi;
  • la fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità in corso di validità e l’autocertificazione dell’ultima residenza del de cuius e degli eredi;
  • la dichiarazione redditi del defunto;
  • gli atti di provenienza degli immobili del defunto, ad esempio gli atti di compravendita, le donazioni ricevute, le dichiarazioni di successione precedenti;
  • i certificati di destinazione urbanistica uso successione, se presenti terreni;
  • il saldo fiscale dei beni mobiliari, come conti correnti, depositi, libretti, titoli, azioni, fondi, ecc.;
  • l’eventuale copia della pubblicazione del testamento con gli estremi della registrazione;
  • la copia degli atti di rinuncia all’eredità con gli estremi della registrazione, se esistenti;
  • gli atti di donazione compiuti dal deceduto in favore agli eredi;
  • il verbale di inventario.

Sarà il professionista incaricato alla presentazione della dichiarazione di successione ad indicarvi di quali documentazioni ha bisogno per procedere con la pratica.

Quanto tempo si ha per fare la successione?

La dichiarazione di successione deve essere effettuata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, generalmente coincidente con la data del decesso del contribuente.

Esistono, però, delle eccezioni. Vi riportiamo alcuni casi in cui il termine dei 12 mesi non decorre dal decesso ma dalla data in cui:

  • il rappresentante legale degli eredi o dei legatari o dei chiamati all’eredità, il curatore dell’eredità giacente oppure l’esecutore vengono a conoscenza della loro nomina;
  • avviene la chiusura del fallimento del defunto, il quale era in corso al momento dell’apertura della successione oppure era stato dichiarato entro i successivi sei mesi dal decesso;
  • i beneficiari vengono immessi nel possesso temporaneo dei beni della persona assente;
  • diviene eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta, se non è stata precedentemente richiesta l’immissione nel possesso dei beni dell’assente;
  • avviene la rinunzia all’eredità o al legato, oppure dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrano di averne avuto notizia.

All’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione telematica viene trasmessa una ricevuta da parte dell’Agenzia delle Entrate. In quest’ultima sono riportati gli estremi di registrazione della domanda e la Direzione provinciale in cui si trova l’ufficio che ha preso in carico la lavorazione della pratica. Questo significa che la dichiarazione non è immediata e che ci sono dei tempi di attesa per la successione.

Chi deve pagare la successione?

I soggetti tenuti al pagamento della dichiarazione di successione, o meglio delle tasse che ha essa ne derivano, sono:

  • gli eredi;
  • i chiamati all’eredità che non hanno ancora accettato ma che sono in possesso di beni ereditari rispondono solidalmente delle somme dovute;
  • gli eredi che hanno accettato l’eredità con beneficio d’inventario limitatamente al valore della propria quota ereditaria;
  • i legatari, relativamente al pagamento delle somme relative al loro legato.

Quanto costa la tassa di successione?

Come anticipato, la dichiarazione di successione comporta il pagamento di una serie di imposte. A prescindere dalla tipologia del bene ereditato è dovuta la tassa di successione, disciplinata dall’art. 2, c. 48, del D.L. n. 262/2006.

Nello specifico, come riportato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, l’imposta di successione è dovuta per:

  • il trasferimento di beni e di diritti per causa di morte, inclusa la costituzione di diritti reali di godimento;
  • la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni;
  • l’immissione nel possesso dei beni dell’assente e la dichiarazione di morte presunta;
  • tutti i beni e diritti trasferiti, anche all’estero, se alla data di apertura della successione il de cuius era residente in Italia. Altrimenti la tassa dovrà essere versata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in Italia.

Il costo della tassa di successione varia in base al soggetto in favore del quale avvengono i trasferimenti. Puoi approfondire l’argomento attraverso l’articolo dedicato al calcolo della tassa di successione.

Quando nell’attivo ereditario sono presenti anche beni immobili, dovranno essere versate, inoltre, anche l’imposta ipotecaria e catastale, l’imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali.

Cosa succede se non si fa la successione dopo 10 anni?

Nel caso in cui la dichiarazione di successione non venga presentata entro i 12 mesi dall’apertura della successione, l’imposta verrà accertata e liquidata d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate. L’avviso deve essere, però, notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.

In caso di dichiarazione di successione omessa sarà dovuta, oltre all’imposta, una sanzione compresa tra il 120 e il 240 % dell’imposta liquidata. Se, invece, l’imposta non è dovuta, verrà applicata la sanzione amministrativa da 250 a 1000 euro. Alle successioni presentate entro i trenta giorni si applica una sanzione amministrativa tra il 60 e il 120 % dell’imposta liquidata, mentre se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da 150 a 500 euro.

Se dopo 10 anni ancora non si è provveduto ad effettuare la successione, l’imposta dovrà essere comunque corrisposta, ma non saranno dovute le sanzioni per avvenuta prescrizione dei tempi.

Voltura per successione

In seguito all’accettazione dell’eredità e alla conseguente dichiarazione di successione, ci si dovrà occupare anche di aggiornare gli atti conservati in Catasto. Questo avviene attraverso la voltura per successione, che ha lo scopo di aggiornare gli intestatari catastali, in quanto, a seguito del decesso del de cuius, è avvenuto il trasferimento della proprietà di un immobile da un soggetto ad un altro.

La voltura catastale, tranne in casi specifici, viene eseguita in automatico con la dichiarazione di successione. Tuttavia, se ciò non avviene, il termine per la sua presentazione è di 30 giorni dalla registrazione della dichiarazione.

I casi specifici in cui la voltura non è automatica sono:

  • immobili ricadenti nei territori ove vige il Sistema Tavolare;
  • immobili gravati da oneri reali
  • eredità giacente/amministrata
  • Trust

Dichiarazione di successione integrativa

Può capitare che una volta conclusa la procedura relativa alla presentazione della dichiarazione di successione si riscontri che in essa non sono stati inseriti tutti i beni del de cuius. In tale circostanza sarà necessario integrare la dichiarazione di successione.

Per le dichiarazioni di successione presentate in modalità cartacea è necessario procedere con una dichiarazione di successione integrativa utilizzando il precedente modello cartaceo. L’integrazione non deve riguardare l’indicazione degli eredi oppure dei beni dichiarati nella dichiarazione principale, bensì dovrà completare i beni, mobili o immobili, presenti nell’asse ereditario.

Invece, per modificare o integrare le dichiarazioni di successione telematiche è necessario procedere con una dichiarazione di successione sostitutiva. Questa sostituirà integralmente la precedente successione e, quindi, si dovranno compilare anche i quadri non soggetti a modifica.

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata, ad esempio, anche nel caso in cui vi sia la necessità di modificare i dati identificativi degli eredi, degli immobili, il loro valore, la misura delle quote e/o i diritti.

Certificato di successione europeo

Ipotizziamo che Tizio, cittadino Italiano residente in Italia, lavorasse in Germania e che in tale paese avesse un conto bancario. Tizio viene viene a mancare improvvisamente e il decesso avviene in Germania. La moglie di Tizio ha necessità di accedere al conto del de cuius, ma affinché ciò sia possibile dovrà fornire all’istituto di credito tedesco un documento che attesti la qualità di erede e, quindi, il suo diritto di accesso ai beni di Tizio.

Per approfondire, leggi l’articolo >> Certificato di successione europeo: cos’è e dove è valido?

In Italia sarebbe stato sufficiente un atto notorio per successione, ma poiché il documento dovrà essere presentato in un paese straniero è possibile fare riferimento al certificato di successione europeo. Questo documento consentirà, infatti, al coniuge di Tizio di fare valere il suo status di erede in uno Stato UE diverso da quello di rilascio.

Fonti normative di riferimento

Tutta la disciplina riguardante la successione è contenuta nel Codice Civile al Libro Secondo – Delle successioni. Inoltre, si è fatto riferimento a quanto riportato sul sito web del Ministero della Giustizia.

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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10 commenti per "Successione: la guida con tutto quello che devi sapere"

  • Antonio Gentile ha detto:

    La rinuncia alla propria quota è ammessa solo in presenza di debiti o si può in ogni caso. Si può rinunciare alla propria quota entro quanti anni dalla morte/successione dichiarata.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Antonio, non vi sono dei casi specifici previsti dalla legge che stabilisco quando la rinuncia deve essere fatta. Il diritto di accettare, così come rinunciare l’eredità, può essere esercitato entro dieci anni dal giorno della morte del defunto. Cordiali saluti

  • Marco ha detto:

    Buongiorno, se per cortesia mi può confermare quanto segue:
    Alla morte di un genitore con due figli minori, il coniuge superstite in separazione di beni acquisisce 1/3 del bene ed il diritto di abitazione (usufrutto), i figli minori acquisiscono invece 1/3 ciascuno la nuda proprietà . Questi diritti sono di fatto acquisiti con la suddivisione ereditaria o devono comparire per iscritto?
    Inoltre nella dichiarazione dei redditi solo il genitore usufruttario compila il quadro B mentre i figli no?.. questo anche quando i figli diventeranno maggiorenni?. Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Marco, la situazione che ha prospettato non ci sembra valida in quanto, in caso di successione legittima e in assenza di testamento, il patrimonio ereditario sarà suddiviso tra il coniuge superstite (1/3) e i figli (1/3 ciascuno). Poiché si tratta di minori, questi ultimi non potranno accettare o rifiutare l’eredità in autonomia, ma dovranno essere rappresentati dal coniuge superstite che ne esercita la potestà. Per un’analisi completa della sua casistica le suggeriamo di richiedere la consulenza di un legale o un notaio, mentre per la compilazione della dichiarazione dei redditi dovrà rivolgersi ad un commercialista o CAF. Cordiali saluti.

  • Dritan ha detto:

    Molto utile, utilissimo… Grazie per le informazioni

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Dritan, la ringraziamo per il suo feedback! Lieti che il contenuto sia stato utile. Cordiali saluti.

  • Pier Aldo Colussi ha detto:

    Ha diritto ad eredita il fratello di una sorella defunta,vedova e con due figli?

  • alessandro monguidi ha detto:

    E’ morta recentemente mia cugina e non ha lasciato alcun testamento. Io e mio fratello siamo i cugini primi?, figli di sorelle. Poi ci sono due sorelle figlie di un nostro cugino, diciamo cugine seconde. Come va divisa l’eredità? Grazie.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Alessandro, tra i cugini dovrebbe esserci un grado parentela di 4° grado in linea collaterale (primi cugini), mentre con i figli dei cugini una parentela di 5° grado in linea collaterale (secondi cugini).
      In merito alla divisione delle quote ereditarie è necessario fare riferimento a quanto previsto dall’art. 572 del codice civile e vi suggeriamo di confrontarvi con un notaio per avere un quadro più chiaro della situazione. Cordiali saluti.

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