Successione per rappresentazione: cos’è e quando opera?

Successione per rappresentazione: cos’è e quando opera?

Nell’articolo di oggi spieghiamo il concetto di successione per rappresentazione a partire da un quesito posto da un nostro lettore, che chiede:

Se uno dei figli è morto prima del defunto lasciando figli (i nipoti del defunto), questi ultimi diventano automaticamente legittimari prendendo il posto del genitore? Oppure la ripartizione avviene tra gli altri figli del defunto e l’eventuale coniuge ancora in vita?

Prosegui la lettura per sapere cosa stabilisce la legge al riguardo.

INDICE:

  1. La risposta al quesito
  2. Quando opera la rappresentazione in successione?
  3. Chi sono i rappresentanti ed i rappresentati?
  4. Rappresentazione in linea collaterale
  5. Successione per rappresentazione con i nipoti

La risposta al quesito

È l’art. 467 del Codice Civile a disciplinare l’istituto giuridico della rappresentazione, stabilendo che i discendenti del figlio del de cuius, che non può o non vuole accettare l’eredità, possono subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente. La ripartizione dell’eredità, per rispondere al quesito sopra citato, avverrà così: 1/3 al coniuge superstite e 2/3 divisi tra i figli del de cuius e i nipoti (cioè i figli del figlio premorto).

Da questo esempio, quindi, possiamo comprendere come, secondo la rappresentazione, il discendente è legittimato a prendere il posto dell’ascendente che non voglia o non possa accettare l’eredità. Si specifica che la mancata volontà oppure l’impossibilità ad accettare l’eredità fanno riferimento alle situazioni in cui l’ascendente sia deceduto oppure abbia alterato o modificato il testamento, diventando così indegno (art. 463 del Codice Civile).

La casistica analizzata, però, riguarda esclusivamente la successione legittima. In presenza di un testamento, infatti, la rappresentazione ereditaria entra in gioco nell’eventualità in cui il testatore non abbia indicato un subentrante che rimpiazzi il successore originario che non possa o non voglia accettare l’eredità. Se, invece, chi redige il testamento specifica il soggetto che dovrà sostituire colui che potrebbe rinunciare all’eredità, non si verificherà una rappresentazione, ma una sostituzione.

Quando opera la rappresentazione in successione?

Adesso vediamo quando un chiamato non può o non vuole accettare l’eredità. Di seguito riportiamo l’elenco dei presupposti che rendono possibile l’applicazione della rappresentazione:

  • premorienza: colui che dovrebbe essere chiamato all’eredità muore prima del de cuius. Ad esempio, se il de cuius lascia a sé superstite il figlio del proprio figlio premorto, il nipote succederà per rappresentazione al nonno;
  • rinuncia: il chiamato all’eredità rinuncia alla stessa e la sua quota è attribuita ai suoi discendenti;
  • indegnità del rappresentato: i suoi discendenti, invece, potranno succedergli per rappresentazione;
  • perdita del diritto di accettare l’eredità: i discendenti del chiamato all’eredità potranno succedere per rappresentazione al de cuius.

Chi sono i rappresentanti ed i rappresentati?

Secondo l’art. 468 del Codice Civile, i soggetti rappresentati sono quelli al posto dei quali i propri discendenti potranno subentrare quando questi non possano o non vogliano accettare l’eredità. I rappresentati sono, quindi, i figli (anche adottivi) del de cuius oppure i fratelli/sorelle dello stesso.

Sempre secondo il sopra citato articolo 467, i rappresentanti sono tutti i discendenti senza limite di grado di uno dei soggetti della categoria dei rappresentati.

Rappresentazione in linea collaterale

Se l’erede designato non può accogliere il lascito, non è automatico che si applichi il diritto di rappresentazione, poiché la discriminante diventa il grado di parentela tra il de cuius e chi non ha voluto o potuto accettare l’eredità.

Si dovrà quindi valutare se tale soggetto sia un discendente del defunto: in tal caso la parentela è in linea retta, che comprende anche un eventuale figlio adottivo. Inoltre, se è un fratello o una sorella del de cuius a non volere o potere accettare il lascito, si tratta di parentela in linea collaterale.

In entrambe le situazioni, comunque, è possibile applicare la rappresentazione. In caso contrario, però, se la persona che non eredita il patrimonio lasciato dal defunto è un ascendente, saranno applicate le norme sulla successione.

Successione per rappresentazione con i nipoti

Un’ulteriore precisazione contenuta nell’art. 469 del Codice Civile riguarda i nipoti, ai quali prima della legge 151/1975 non era consentito ereditare il lascito per rappresentazione.

Vediamo l’ipotesi in cui il defunto abbia due figli, i quali non possano o non vogliano accettare l’eredità. Il primo ha a sua volta quattro figli, mentre il secondo solo uno. A questo punto, secondo la rappresentazione, il lascito del defunto non sarà diviso tra i cinque nipoti, ma tra i due figli. Dopodiché, la parte riservata al primo figlio che non eredita il lascito sarà sottoposta a un’altra suddivisione pari al numero dei suoi figli (quattro). L’altra metà, poi, sarà riservata per intero al nipote del de cuius (figlio del secondo figlio). La procedura appena descritta, infine, si ripete di discendente in discendente, sulla base della nozione di “infinito” citata sempre nell’art. 469 del Codice Civile.

Leggi anche >> Tempi di attesa per la successione: ecco quanto si deve aspettare

 

Legal Service Specialist in VisureItalia®

Legal Service Specialist – Ho acquisito una formazione tecnica in architettura di interni e nell’architettura del paesaggio. Da venti anni svolgo la professione di visurista per ispezioni ipotecarie e catastali presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Catasto per conto di studi notarili, enti di riscossione e istituti di credito. In VisureItalia® ricopro il ruolo di Legal Services Specialist e coordino le attività del team di visuristi operativi in tutti gli Uffici di Pubblicità Immobiliare in Italia. Su SmartFocus condivido le mie conoscenze per facilitare l’accesso alle banche dati pubbliche e ai Pubblici Registri in particolare.

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4 commenti per "Successione per rappresentazione: cos’è e quando opera?"

  • stefano ha detto:

    salve avrei una domanda: se nella successione legittima il primo chiamato è un nipote cui genitore(figlio unico) è premorto al nonno, se il nipote mettiamo il caso abbia un figlio e dovesse rinunciare all ‘ eredità del nonno la stessa passa al figlio del nipote(pronipote) cioe si applica la rapprsentazione oppure al momento della rinhncia del nipote l’ eredità va ad esemipo ad eventuali fratelli/sorelle del decuius(nonno)

    • Redazione ha detto:

      Gentile Stefano, se il nipote dovesse rinunciare all’eredità, la stessa passerebbe al figlio che, a sua volta, avrà la possibilità di accettarla oppure di rinunciarvi. Cordiali saluti.

  • Carla Falleroni ha detto:

    Mio marito è deceduto.E’figlio unico e non abbiamo figli.Sua madre molto anziana ha deciso di rinunciare all’eredità.
    Trattasi di conti bancari.
    Mi chiedo: restano a me o vanno ai suoi parenti più vicini(sorella e fratello).Scusi la mia ignoranza nell’esprimermi.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Carla, in mancanza di figli, di fratelli e di genitori o altri ascendenti, in qualità di coniuge superstite potrà ereditare lei il conto corrente. Le suggeriamo di recarsi in banca per ottenere maggiori informazioni. Cordiali saluti.

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