Srl semplificata: si può costituire senza notaio?
L’articolo 29 del decreto legge sulla Concorrenza, approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati e ora all’esame della Commissione Industria del Senato, consentirà la costituzione con scrittura privata di una Srl semplificata, quindi senza la consulenza di un notaio. Un approfondimento.
Srl semplificata: cos’è?
La Srl semplificata è a tutti gli effetti un soggetto giuridico, al pari di una Srl comune. La differenza? Per la sua costituzione è necessario un capitale minimo da sottoscrivere simbolico e pari ad 1€. Per la costituzione, è comunque necessario il rispetto di alcuni requisiti, come il capitale inferiore ai 10 mila euro che dovrà essere interamente sottoscritto e versato. Il capitale sociale dovrà essere formato solo di denaro non potendo prevedere anche conferimento in natura, d’opera o immobili o altro bene o servizio diverso.
La Srls può iniziare l’attività con solo socio. La responsabilità per eventuali debiti della società è limitata al capitale che avete investito: in sostanza, se le cose vanno male non siete tenuti a pagare i debiti della società con i vostri beni personali (per esempio, la casa). Tecnicamente, si parla di “autonomia patrimoniale” – che manca alle Snc o Sas, dove rispondete dei debiti della società anche con il vostro patrimonio. Inoltre, in caso di fallimento è la società a fallire, non i suoi soci.
Srl semplificata con scrittura privata
L’addio all’atto pubblico potrebbe essere definitivo, almeno per le Srl semplificate. L’articolo 29 del decreto legge sulla Concorrenza, infatti, stabilisce che la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata possa avvenire anche con una scrittura privata. Resterebbe comunque l’obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese.
La stessa forma di Srl semplificata è stata introdotta nel decreto liberalizzazioni (d.l. n° 1 del 2012) con la previsione di una nuova modalità di srl che garantisse la responsabilità limitata e, allo stesso tempo, il risparmio dei costi dei costituenti, tra i quali proprio gli oneri notarili, i diritti di segreteria e il bollo.
Costituzione di una Srl
Attualmente, la costituzione della società è disciplinata dall’articolo 2463-bis del codice civile che stabilisce che:
- la redazione dell’atto costitutivo va effettuata per atto pubblico
- in conformità al modello standard tipizzato con apposito decreto del ministro della Giustizia
- di concerto con il ministro dell’Economia e con quello dello Sviluppo economico.
Come ottenere l’atto costitutivo di una società?
Compila il form riportato di seguito per richiedere online l’atto costitutivo di una società e riceverlo direttamente alla tua email:
Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
ATTO COSTITUTIVO STATUTO E PATTI SOCIALIL’atto costitutivo della Srl semplificata contiene un contenuto minimo stabilito dalla legge, in particolare vi viene stabilito l’ammontare del capitale sociale, che dovrà essere pari ad almeno 1€ e inferiore a 10.000€, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione.
Sono compresi nell’atto costitutivo anche:
- la denominazione di società a responsabilità limitata semplificata
- l’ammontare del capitale sottoscritto e versato
- la sede della società
- l’ufficio del registro delle imprese presso cui essa è iscritta.
La modifica presentata consente alle parti di redigere l’atto costitutivo anche mediante scrittura privata. Dal momento che non si parla di scrittura privata autenticata, qualora si dovesse optare per tale forma, le parti potrebbero procedere alla costituzione della società senza avvalersi dell’attività del notaio.
Se si sceglie la scrittura privata per redigere l’atto costitutivo contenente i requisiti standard, gli amministratori sono chiamati a depositarlo entro venti giorni per l’iscrizione al registro delle imprese (presso l’ufficio nella cui circoscrizione è fissata la sede sociale), allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle autorizzazioni e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società stessa.
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