Spese per condomino moroso addebitate ad altri condomini: quando succede?

Spese per condomino moroso addebitate ad altri condomini: quando succede?

Capita spesso di dover affrontare il problema di un condomino moroso che non paga le spese condominiali e le bollette. In questo caso, gioca un ruolo fondamentale l’amministratore del condominio, che ha il compito di agire in modo rapido per risolvere la situazione. Vediamo cosa succede se le spese per un condomino moroso vengono addebitate agli altri condomini.

INDICE:

  1. Cosa fare in caso di condomino moroso?
  2. Il decreto ingiuntivo
  3. Sospensione servizi
  4. Quando le spese di un condomino moroso sono addebitate agli altri condomini?
  5. Come agire nei confronti dei condomini morosi?

Cosa fare in caso di condomino moroso?

Un condomino si definisce moroso se non versa le quote condominiali a lui riferibili entro la scadenza stabilita. Sappiamo che l’amministratore deve chiedere ai condomini il pagamento delle spese subito dopo l’approvazione della suddivisione delle spese dall’assemblea di condominio. Ma nel caso in cui un condomino non paghi, l’amministratore è l’unico che in questi casi può prendere in mano la situazione. Per evitare che le spese del condomino moroso vengano addebitate agli altri condomini, infatti, può disporre un sollecito al debitore di pagare o può inviare una lettera di diffida e di messa in mora.

Il sollecito

Anche se non è un’azione legale, tramite questo sollecito amichevole l’amministratore ricorda al condomino moroso la somma da pagare entro 15 giorni. Questo sollecito viene inviato con una lettera, spedita tramite raccomandata A/R e deve contenere tutti i dettagli delle spese.

La lettera di diffida e messa in mora

Il sollecito viene ignorato? Allora si procede con l’invio di una lettera di diffida con cui si comunica che non ci saranno ulteriori avvisi. Qualora tale provvedimento non sia risolutivo, l’unica possibilità d’azione che rimane all’amministratore per tutelare tutti i condomini è agire per vie legali. Questo significa che deve chiedere entro 6 mesi al giudice un decreto ingiuntivo in modo da imporre al debitore di pagare.

Il decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento legale che può essere richiesto dall’amministratore al giudice entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio. Si tratta di un provvedimento che una volta presentato è subito esecutivo, quindi il condomino moroso non può fare ricorso.

A questo punto il condomino moroso ha due possibilità:

  • versare la somma liquida,
  • corrispondere un bene di sua proprietà che abbia lo stesso valore del credito da saldare (entro 40 giorni dall’avvio del provvedimento).

L’assemblea, inoltre, può decidere di concedere più tempo al moroso per saldare il suo debito. Ma se questo non accade, l’amministratore è obbligato ad agire per la riscossione forzata entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio. A questo proposito, l’amministratore che non dovesse prendere provvedimenti in tal senso può essere revocato senza preavviso dal suo incarico e può essergli richiesto il risarcimento del danno.

Sospensione servizi

Quando la morosità si protrae oltre i sei mesi, l’amministratore può interrompere al debitore l’uso dei servizi comuni di cui è possibile il godimento separato. Se l’amministratore non provvede in questo senso di sua iniziativa, la decisione può anche essere presa dall’assemblea condominiale. Quali sono i servizi che si possono interrompere? L’amministratore può sospendere solo l’uso di servizi che non sono essenziali: può per esempio sospendere l’uso dell’ascensore, ma non quello di fornitura dell’acqua.

Naturalmente il ricorso a un avvocato comporta delle spese per il condominio. L’amministratore provvede a pagare queste parcelle utilizzando i fondi presenti nel conto corrente condominiale oppure chiedendo il denaro ai condomini in base alle tabelle millesimali. Una volta pagate, queste spese verranno addebitate al condomino moroso: gli altri quindi devono solo anticiparle, dopo dovranno essere rimborsate.

Quando le spese di un condomino moroso sono addebitate agli altri condomini?

L’articolo 63 disp. att. c.c. stabilisce che vi sia tra i condomini un vincolo solidale. Questo significa che se uno di loro non paga, il debito ricade sugli altri, i quali dovranno per legge rispondere al pagamento. Prima che questo accada, però, il creditore deve disporre la preventiva escussione nei confronti dell’inadempiente. Se anche questo non porta un risultato concreto, il creditore potrebbe richiedere il pignoramento di un bene del debitore che possa estinguere il pagamento dovuto.

E se non esistono beni che soddisfino a pieno il credito vantato? Allora il creditore può rivolgersi agli altri abitanti del condominio, i quali dovrebbero corrispondere il pagamento dovuto. I creditori, inoltre, dovranno agire prima contro i morosi e, solo in caso di insuccesso, contro gli altri condomini in regola con i pagamenti. Quando il creditore si rivolge ai condomini in regola, lo deve fare in proporzione ai millesimi di quest’ultimo. Non si prevede, quindi, l’intero pagamento, ma solo la quota proporzionata al valore del suo appartamento. 

Come agire nei confronti dei condomini morosi?

Il condomino moroso può essere rintracciato in modo semplice e veloce, grazie ai numerosi servizi online offerti da VisureItalia:

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Il rintraccio posto di lavoro e reddito consente di conoscere l’occupazione lavorativa del debitore e, quindi, di accertare la sua capacità reddituale. Si tratta di un’informazione importante se si intende avviare un’azione legale di recupero crediti attraverso il pignoramento dello stipendio. Se il debitore è in età pensionabile si può richiedere un rintraccio pensione Inps per verificare lo stato pensionistico di una persona.

Con un’indagine bancaria, inoltre, è possibile verificare il censimento bancario di un soggetto, ditta individuale o libero professionista presso gli istituti di crediti in Italia. Si tratta di un’informazione utile per effettuare un’azione di pignoramento delle somme dal conto corrente dell’inadempiente.

Per concludere, il rintraccio veicoli permette di conoscere tutti i veicoli immatricolati in Italia presso il P.R.A. di proprietà di una persona.

 

Content Marketing Specialist

Ho conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione e un Master in Digital Marketing. Attualmente ricopro il ruolo di Content Marketing Specialist presso VisureItalia® e aiuto i lettori del blog SmartFocus a restare sempre aggiornati sulle novità in ambito fiscale, tributario ed economico.

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51 commenti per "Spese per condomino moroso addebitate ad altri condomini: quando succede?"

  • alberto ha detto:

    Salve, tre anni fa ho acquistato un appartamento le cui spese condominiali erano state interamente saldate dal vecchio proprietario. Il problema è stato l’amministratore che ha intascato queste spese e con cui siamo oggi in causa. La nuova amministrazione mi ha imputato però anche le quote di recupero degli anni precedenti, soldi con cui il vecchio amministratore avrebbe dovuto pagare i creditori (riscaldamento, acqua, corrente e così via). La mia domanda è: queste spese le devo per intero pagare io o è obbligato a partecipare in solido anche il vecchio proprietario? Parliamo di spese che si riferiscono ad anni prima dell’atto di rogito con cui ho comprato l’immobile. Le spese che devo quindi affrontare sono insostenibili, dalle due alle tre volte maggiori di un condominio con i conti sani.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Alberto, trattandosi di una casistica specifica, le consigliabile confrontarsi con un legale. Cordiali saluti.

  • Luigi ha detto:

    Buongiorno, sono proprietario di un appartamento in un condominio, uno dei condomini è moroso da alcuni anni, il suo locale è un bar, dato in locazione, il proprietario è residente all’estero, come posso tutelarmi per non pagare i debiti altrui? Posso comunicare all’amministratore che intendo pagare solo la mia quota sulla base dei miei millesimi? Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Luigi, le suggeriamo di confrontarsi con il suo amministratore di condominio per verificare come procedere. Cordiali saluti.

  • Oliviero Corsini ha detto:

    Salve
    sto acquistando un appartamento in condominio e ho scoperto che alcuni inquilini sono morosi, l’amministratore ha fatto tutti i passi per il recupero delle morosità, ma sembra che si dovrà aprire un atto giudiziario o di fallimento dell’impresa che ha in essere gli appartamenti morosi. Io risponderei in solido per l’anno di acquisto dell’immobile e l’anno antecedente, ma per gli altri anni devo rispondere perchè fa testo la data di ingiunzione / fallimento o fa testo la data effettiva del debito ?

    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Oliviero, trattandosi di una casistica che va analizzata nel dettaglio, le consigliamo di confrontarsi con un legale specializzato in diritto condominiale. Cordiali saluti.

  • brescia sante luigi ha detto:

    ho firmato un verbale condominiale nel quale si decideva di pagare la quota di un condomino moroso non rintracciabile. Il verbale prevedeva di pagare la sua quota in parti uguali : Dopo perè, mi sono reso conto che la quota non pagata andava pagata in millesimi di propietà. Infatti il mio app,to è di appena 30 mt.quadri rispetto agli molto più grandi. Posso contestare al creditore il suddetto verbale pur avendolo firmato? Grazie di cuore per un vostro consulto

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Sante, dubitiamo sia possibile per lei contestare quanto firmato, ma le suggeriamo di fare comunque un tentativo e far presente la situazione al creditore. Cordiali saluti.

  • Fabrizio ha detto:

    Buongiorno in un’abitazione privata dunque non condominiale se l’utenza elettrica e di riscaldamento sono intestate ad un soggetto,vi sono 2 piani abitati da nuclei differenti. Se uno si rifiuta di pagare cosa succede?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Fabrizio, le utenze sono intestate all’inquilino oppure al proprietario dell’immobile? In caso di inquilino che non paga le bollette a lui intestate, il proprietario può procedere alla sottoscrizione di nuovi contratti per le utenze. Se invece è l’inquilino a non pagare le bollette frutto di utenze intestate al proprietario dell’immobile, il locatore è tenuto a pagare ma ha la possibilità di rivalersi sull’inquilino per ottenere l’importo dovuto. Cordiali saluti.

  • Gianni ha detto:

    Buona sera.
    Vorrei chiederle se un condominio per essere tale debba essere costituito dai proprietari con firma dei costituenti. Il mio condominio è costituito da quattro palazzine A.B..C…D con un proprio ingresso ciascuno.La palazzina AB hanno in comune il riscaldamento come lo hanno le palazzina CD.Per tutto il resto sono indipendenti. Sia ha in comune il contatore d’acqua con autoclave e pompe diverse tra AB e BC. Il cancello elettrico e’ in comune come le luci esterne ed ovviamente le parti comuni calpestabili. Per il resto é tutto indipendentemente.La palazzina AB ha alcuni proprietari morosi con cifre alte. Addirittura ad un proprietario la banca gli ha sequestrato l’immobile col garage e messo all’asta. Tolti i due anni di debiti verso il condominio pagati dall’acquirente il resto del debito é dovuto anche dalla palazzina CD che sono indipendenti da quei servizi? Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Gianni, dipende da quanto è previsto dal regolamento condominiale. Le suggeriamo di confrontarsi con il suo amministratore di condominio. Cordiali saluti.

  • Enrico pusceddu ha detto:

    Buongiorno vorrei sapere avendo un appartamento in affitto dove c’è un condomino moroso se il debito deve essere pagato da me o dal padrone di casa grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Enrico, trattandosi di un caso particolare rispetto a quanto previsto dall’art. 63 disp. att. c.c., le suggeriamo di confrontarsi con un legale specializzato in diritto condominiale. Cordiali saluti.

  • Davide ha detto:

    Buongiorno,sono proprietario di un box in un condominio dove un condomino residente non paga le spese da anni. Il condomino in questione non è proprietario di box ma solo dell’alloggio, il suo debito è composto dalle spese acqua, riscaldamento scale e pulizie.
    L’amministratore ha avviato il decreto ingiuntivo, ma ha chiesto a noi di coprire il debito del condomino usando la tabella dei mm di proprietà. E’ corretto che io paghi con i mm di proprietà il debito del riscaldamento e acqua del condomino moroso, non dovrebbero essermi addebitate solo la quota spese luce box e pulizia che mi competono come proprietario del box?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Davide, lo stato di ripartizione deve essere approvato dall’assemblea. Cordiali saluti.

  • Vincenzo ha detto:

    Salve vorrei una info: avevo delle rate condominiali scadute che purtroppo per motivi personali non ho potuto pagare subito. Durante l’assemblea annuale di bilancio, come giusto che sia, l’amministratore ha reso edotti gli altri condomini del mio debito.
    Qualche giorno fa ho saldato tutti i miei debiti e l’amministratore ha subito provveduto a mandarmi prospetto rateale aggiornato.
    La mia domanda è: l’amministratore è tenuto ad avvisare gli altri condomini della mia regolarizzazione in questo caso? La cosa che mi fa rabbia è che, se hai un minimo di debito, lo sa chiunque, mentre se hai saldato tutto, non lo sa nessuno.
    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Vincenzo, l’amministratore è tenuto soltanto ad annotare tutti i pagamenti nel registro della contabilità che può essere consultato da ciascun condomino. Se qualcuno dovesse richiedere la consultazione di tale documento all’amministratore, quindi, verrà a conoscenza del saldo dei debiti da parte sua. Cordiali saluti.

  • Miriam ha detto:

    Buongiorno, ho venduto nel 2017 il mio appartamento liquidando in toto la quota in millesimi di spese condominiali di un inquilino moroso per il quale era stata aperta una procedura di recuperocrediti. L’appartamento è stato rivenduto dopo circa 4 anni ad un altro acquirente. L’amministratore ha recuperato una parte del debito del condomine moroso (da me pagato) e vuole rendere la quota recuperata all’ultimo proprietario. Avendo pagato il debito, ritengo di avere io il diritto al rimborso delle somme al tempo pagate e non il nuovo proprietario. Ringrazio in anticipo per la vostra cortese risposta

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Miriam, sulla base di quanto riportato sembrerebbe che sia lei ad aver diritto alla restituzione di quanto pagato. Le suggeriamo di confrontarsi con un legale specializzato in diritto condominiale. Cordiali saluti.

  • Manuela ha detto:

    Buongiorno volevo chiedere nel mio condominio esiste una persona morosa.la mia domanda e questa io sono un inquilina sono obbligata anche a pagare le spese di questa condomina proprietaria? Grazie mille

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno, l’articolo 63 disp. att. c.c. stabilisce che vi sia tra i condomini un vincolo solidale. Questo significa che potrà essere chiamata al pagamento delle spese della condona morosa, ma soltanto dopo la preventiva escussione nei confronti dell’inadempiente. Cordiali saluti.

  • Angelo ha detto:

    Buongiorno sono il titolare di un attività all’interno di un condominio,
    Sono stati effettuati dei lavori straordinari che in corso d’opera hanno subito diversi aumenti.
    Alcuni condomini non hanno pagato e oggi 17/02/2023 l’amministratore mi ha messo nella cassetta della posta una busta all’interno della quale richiede i soldi dei condomini morosi più l’acconto per le spese legali da sostenere per la procedura di escussione immobiliare che nella lettera scrive costerà da € 5000,00 a € 7000,00.
    L’amministratore richiede agli altri condomini di effettuare il pagamento entro il 28/02/2023.
    Con quanti giorni di preavviso l’amministratore deve richiedere questo pagamento delle spese dei morosi?
    Gli altri condomini devono provvedere al pagamento dei lavori straordinari effettuati e anche alle spese legali o solo alle spele legali?
    Grazie per la vostra consulenza

    • Redazione ha detto:

      Gentile Angelo, siamo spiacenti di non poterla aiutare in quanto trattandosi di una casistica che va analizzata nel dettaglio, è necessario confrontarsi con un legale specializzato in diritto condominiale. Cordiali saluti.

  • Giulia ha detto:

    Buonasera
    Se un moroso ha ricevuto una raccomandata 10anni dopo ,ha versato una parte e il condominio gli manda un altra raccomandata dopo 5…e sono 16 cosa può ancora fare il condominio per recuperare i soldi.se questa è stata la sua strategia? grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Giulia, in questo caso è necessaria la consulenza di un legale che possa aiutarvi a far valere i vostri diritti. Cordiali saluti.

  • Giovanni Esi ha detto:

    grazie, ero a conoscenza che le spese dell’anno in corso e quello precedente sono a carico dell’acquirente, E’ cambiata la norma?
    E’ urgente grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Giovanni, l’informazione a cui si riferisce corrisponde al comma 4 dell’art. 63 delle Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Cordiali saluti

  • Giovanni Esi ha detto:

    Buongiorno, l’amministratore può rilasciare liberatoria per appartamenti all’asta ai singoli acquirenti e poi richiedere l’intero ammontare al Condominio, in quote millesimali? E’ urgente
    grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Giovanni, si tratta di una casistica particolare, molto specifica rispetto al contenuto del presente articolo, per tal motivo le suggeriamo di rivolgersi ad un legale. Cordiali saluti.

  • Luigi ha detto:

    Buongiorno. Un anno fa abbiamo cambiato amministratore. Quello precedente era molto “allegro” con le scadenze delle rate e anche dopo tali scadenze non faceva nulla.
    Nel frattempo sono cambiati anche tre condomini, e temiamo sarà un problema farli pagare.
    Il nuovo amministratore, non appena scattava una scadenza, inviava invece il sollecito.
    Qualcuno si è “offeso” vedendolo come un affronto, in quanto vorrebbe pagare quando “ha voglia”.
    Con questa scusa si stanno muovendo epr ricambiare amministratore e riprendere il precedente.
    Posso in qualche modo tutelarmi?
    A me personalmente avere amministratore A o B cambia nulla, ma vorrei che tutti pagasseo ciò che devono nei tempi stabiliti.
    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Luigi, la revoca dell’amministratore può essere deliberata dall’assemblea con da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Se la revoca avviene in questo modo dubitiamo che possa opporsi in qualche modo. Le ulteriori informazioni le suggeriamo di rivolgersi ad un avvocato specializzato in diritto condominiale. Cordiali saluti.

  • Giovanni Cagiano ha detto:

    Il ns. complesso edilizio è composto da 198 appartamenti privati su più scale e un intero e autonomo piano ad uso uffici. Per il piano uffici esistono specifiche tabelle riguardanti il consumo di energia elettrica per il condizionamento(estivo e invernale) e la manutenzione degli stessi, ect. Nel tempo,alcune società sono fallite senza poter recuperare il credito accumulato per tali servizi.
    Domanda: noi condomini siamo obbligati a pagare tali spese?; possiamo richiedere all’amministrore di sopprimere tali tabelle dal “rendiconto generale” per tali servizi “prettamente personali” e non di interesse per i proprietari degli appartamenti?; Chiedere un’assemblea specifica per escludere tali tabelle di “natura esclusiva” tanto da escluderci dal vincolo solidale? Grazie.

    • Redazione ha detto:

      Gentile Giovanni, trattandosi di una casistica piuttosto specifica le suggeriamo di confrontarsi con un legale specializzato in diritto condominiale. Cordiali saluti.

  • Gio ha detto:

    Buon giorno,ho acquistato casa in un contesto di 12 famiglie.
    Il venditore ha pagato le spese condominiali fino al rilascio della casa. Appena entrato vengo a scoprire che quasi tutti gli appartamenti sono pignorati e che vi è un debito condominiale abbastanza cospicuo.
    L’amministratore per far fronte alle spese ha deciso di dividere le spese tra i condomini rimanenti (7 su 12) posso fare causa al venditore per aver omesso tale situazione condominiale?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Gio, è consigliabile rivolgersi ad un legale per verificare quali siano i suoi diritti e se vi siano le condizioni per far causa al venditore. Cordiali saluti.

  • Anna ha detto:

    Buongiorno
    Una banca ha pugnalato e venduto all asta l appartamento di un condomino che è scappato senza oagare ne mutuo ne spese condominiali che ora gravano sulla comunità.l amministratore ha messo in consuntivo questo debito da pagare procapite.al nuovo proprietario ha fatto pagare solo l anno corrente e i 2 anni precedenti ma non tutto il debito. Cosa si può fare ?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Anna, l’art. 63 delle Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie al comma 4 prevede che: “[…] Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”. Le suggeriamo per ulteriori informazioni di confrontarsi con il Suo amministratore di condominio. Cordiali saluti.

  • Giovanni Ragonesi ha detto:

    Salve ho comprato un’appartamento, tramite agenzia,e’ in notaio mi ha rilasciato l’attestato che era libero di ipoteche. Ma l’ammininistratore nuovo dopo 1 anno dell’acquisto mi ha informato che avevo un conto da pagare. Cosa devo fare? Cordiali saluti

  • Pietro Luis ha detto:

    Buongiorno abito in una palazzina di tre unità purtroppo ci sono dei problemini con una propietaria perché non vuole pagare delle cose essenziali che si devono fare alla palazzina come il muro di confine che sta crollando come impianti elettrici per il fuori .
    Inoltre abbiamo un contatore dell’acqua in comune tutte tre e lei non vuole più pagare. Come dobbiamo fare a che dobbiamo rivolgerci?.
    Lei ha la porzione di casa più grande perché ha tre unità intestate .

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Pietro, in tale situazione è consigliabile rivolgersi ad un legale specializzato in diritto condominiale. Cordiali saluti.

  • Carlo orso ha detto:

    Buonasera sono Carlo avrei un quesito da porvi:siamo un condomino di 13 famiglie di cui 1 di queste famiglie sono 2anni che non paga le spese del condominio l’amministratore ci chiede a noi di pagare,premessa questa famiglia sono 6 mesi che sono ritornati in Romania.lamministratote ha messo un avvocato e riferisce che dobbiamo pagarlo noi anche avvocato. Grazie della sua cortesia disponibilità Carlo.

    • Redazione ha detto:

      Gentile Carlo, si tratta di spese che devono essere ripartite tra i condomini, in quanto vige tra questi un vincolo solidale. Le suggeriamo di confrontarsi con un legale specializzato in diritto condominiale. Cordiali saluti.

  • Christian ha detto:

    Salve chiedo se si possono chiudere le utenze (riscaldamento comune , centralizzato e acqua calda) ad un condomino che non paga le spese ?
    Grazie saluti

    • Redazione ha detto:

      Gentile Christian, l’art. 63, c. 3, Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, stabilisce che: “In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”. Le suggeriamo di confrontarsi con il Suo amministratore. Cordiali saluti.

  • Giovanni ha detto:

    Salve avrei un quesito da sottoporLe. Nel condominio dove vivo c’e un debito per acqua non pagata da parte di un appartamento di proprietà di una società fallita, quindi non recuperabile.
    La spesa dovrà essere ripartita tra tutti gli altri condomini.
    Le chiedo, come dovrà essere eseguita la ripartizione? Ce una legge o una sentenza che regolarizza questa ipotesi?
    Grazie mille.

    • Redazione ha detto:

      Gentile Giovanni, si tratta di un caso complesso, in quanto si è in presenza di un debito contratto verso terzi. Dalla lettura congiunta dell’art.63 delle Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e dell’art. 1123 c.c., anche in questa situazione il creditore dovrebbe rivolgersi ai condomini in regola, chiedendo l’adempimento del debito in proporzione ai millesimi di proprietà. Le suggeriamo prima di procedere di chiedere il supporto di un avvocato specializzato in diritto condominiale. Cordiali saluti.

  • Andrea Barbagallo ha detto:

    Grazie della consulenza. Volevo solo una conferma, prima di inviare al suddetto amministratore una raccomandata, visto che venerdì u.s. all’ennesima mia contestazione testuali sue parole riferite al debito pregresso di € 203,00 sono state “altrimenti io come recupero questi soldi”.

  • Andre Barbagallo ha detto:

    Ho acquistato nel 2016 una cantina. Sono in possesso di liberatoria circa le spese condominiali pregresse (2014-2016). Il documento è stato consegnato anche all’amministratore, in quale continua a chiedere importi precedenti all’acquisto. Mi sono stancato abbastanza di questa situazione, che si ripropone ormai puntualmente ogni anno. Come mi devo comportare?

    • Redazione ha detto:

      Buonasera, le confermiamo che lei non è tenuto a rispondere delle spese condominiali pregresse all’acquisto dell’immobile, dato che è compito dell’amministratore chiedere conto delle suddette spese ai precedenti proprietari dell’appartamento. Le suggeriamo pertanto di confrontarsi con l’amministratore per chiarire questo punto. Cordiali saluti.

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