Società controllate e partecipate. Responsabilità e risarcimento

Società controllate e partecipate. Responsabilità e risarcimento

Le società controllate e partecipate rientrano tra le società di capitali e si distinguono tra loro per la differente percentuale di quota posseduta. Analizziamole nello specifico, soffermandoci in particolare sul tema della responsabilità e del risarcimento delle società.

Le differenze tra società controllate e partecipate

La differenza sostanziale tra società controllate e partecipate riguarda quindi la percentuale delle azioni/quote possedute dalla società sovraordinata (Società Madre o Holding Company) rispetto quella subordinata. In aggiunta, le società partecipate sono vere e proprie società di diritto privato, al cui capitale sociale “partecipa” l’ente pubblico, costituite per l’esercizio di attività pubblicistiche.

In generale, però, non basta avere una semplice potestà di tipo amministrativo-gestionale per considerare un ente sovraordinato rispetto al subordinato. Serve infatti anche la titolarità di altri poteri, come:

  • l’ingerenza, cioè la condizione che pone l’ente controllante in condizione di dirigere l’ente dipendente;
  • la verifica che l’ente subordinato agisca in nel rispetto delle specifiche imposizioni impartite;
  • l’incidenza sul processo formativo della sua volontà;
  • l’influenza sul processo formativo della sua volontà.

Una società si definisce controllante quando:

  • dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea dei soci;
  • non si dispone della maggioranza dei voti, ma si ha comunque un’influenza dominante nell’assemblea (ad es. perché si hanno delle deleghe di voto, ecc.);
  • dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea grazie a particolari vincoli contrattuali.

Invece, si definisce partecipante quando:

  • ha una partecipazione semplice (quindi non possiede la maggioranza) nel capitale della società, senza potere di ingerenza o di nomina dei rappresentanti.

Responsabilità e Fallimento delle Società Controllate

L’art. 2497 c.c. definisce il principio di responsabilità affermando che “le società o gli enti che, agiscono in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste società per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società”.

Risponde ovviamente in solido chiunque abbia preso parte al fatto lesivo/illecito e chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Per quanto riguarda invece il fallimento della società controllata, si tiene conto del 3° comma dell’art. 2497 c.c. che dispone: “l’azione dei soci e dei creditori sociali, nei confronti della società controllante, può essere validamente esperita solo se questi non sono stati soddisfatti dalla società soggetta all’attività di direzione e coordinamento”.

Il danneggiato è tenuto ad allegare e provare: l’attività di direzione e coordinamento, il pregiudizio subito, il nesso causale tra questo e la condotta tenuta e anche la violazione dei doveri di corretta gestione imprenditoriale e societaria. Altresì rientra all’interno dell’onus probandi del danneggiato anche la colpa della società sovraordinata.

Per i creditori, inoltre, la prova del pregiudizio subìto, implica anche quella dell’insolvenza della società rispetto alle ragioni di questi.

Infine, in tema di prescrizione, l’azione dovrà essere esperita, per espressa dell’art. 2949 c.c., nel termine di cinque anni.

Responsabilità e fallimento delle società partecipate

Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica e il D. Lgs Integrativo, definiscono in modo chiaro ed esplicativo la volontà di limitare il fenomeno della partecipazione di enti pubblici a società di capitali, oltre alle specifiche sulla responsabilità e il fallimento.

Fonti normative

Art. 2497 c.c.
Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.soc.)
Lgs. 16 giugno 2017, n. 100

AUTORE: Paolo Matassa, AvvocatoFlash
 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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