Separazione coniugi: in questo caso decade l’agevolazione prima casa?

Separazione coniugi: in questo caso decade l’agevolazione prima casa?

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’istanza di interpello n. 80 del 27/02/2020, si è occupata dell’eventuale decadenza dell’agevolazione prima casa nel caso di separazione dei coniugi davanti all’ufficiale di stato civile e la successiva vendita a terzi dell’immobile oggetto delle sopraccitate agevolazioni. Vediamo quanto è stato stabilito dall’Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione prima casa è disciplinata dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR). Questa agevolazione interessa chi acquista un’abitazione principale, in quanto, in presenza di determinate condizioni, consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto.

La separazione consensuale dei coniugi davanti all’ufficiale di stato civile e la successiva cessione a terzi dell’immobile per cui si è fruito della agevolazione prima casa comporta la decadenza di quest’ultima?

La risposta è affermativa, in quanto la vendita a terzi dell’abitazione, concordata con il coniuge in conseguenza di separazione firmata davanti all’ufficiale di Stato civile non omologata da un giudice, comporta la decadenza dall’agevolazione prima casa di cui si è beneficiato originariamente per l’acquisto dell’immobile.

L’accordo di separazione semplificata, infatti, non prevede pattuizioni patrimoniali. Analizziamo nel dettaglio la vicenda esposta nell’istanza di interpello n.80 e la relativa risposta dell’Agenzia delle Entrate.

Decadenza agevolazione prima casa: il quesito posto all’Agenzia Entrate

L’istante, insieme alla moglie, avevano acquistato nel 2014 un immobile abitativo usufruendo delle agevolazioni prima casa.

Nel 2018 i due si separano consensualmente davanti all’ufficiale di stato civile e successivamente, nello stesso anno, cedono a terzi l’abitazione.

L’istante, considerata l’impossibilità di acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla cessione, chiede, quindi, se la cessione a terzi della suddetta abitazione, “concordata consensualmente con il coniuge ma in assenza di una omologazione di detto accordo da parte di un Giudice, comporti la decadenza dalle suddette agevolazioni fruite per l’acquisto del 2014“.

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Soluzione interpretativa dell’istante

Viene prospettata una soluzione interpretativa con la quale vengono richiamate le disposizioni dell’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, la sentenza n. 7966/2019 della Corte di Cassazione e la risoluzione del 9 settembre 2019, n. 80.

Quest’ultimo documento di prassi l’Agenzia delle Entrate prevede la decadenza dalle agevolazioni prima casa nel caso si verifichi una cessione a terzi dell’immobile agevolato solamente in condizioni “di patti di divisione dei beni, con trasferimento a terzi, siglati alla presenza di un giudice“.

L’istante fa presente che il Ministero dell’Interno, con Circolare del 28 novembre 2014, n. 19, ha affermato che “Parimenti a quanto previsto per le convenzioni di negoziazione di cui all’art. 6, anche l’accordo concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio“.

Sulla base di quanto esposto, l’istante sostiene l’applicabilità della “non decadenza dal beneficio fiscale anche in caso di cessione a terzi della casa coniugale, concordata tra ex coniugi senza ricorso ad un giudice, laddove la ripartizione del ricavato avvenga secondo le quote di relativo possesso“.

La risposta dell’Agenzia Entrate

La soluzione dell’istante non può essere condivisa. Nel caso di trasferimento entro il quinquennio di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa e di mancato acquisto entro l’anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall’agevolazione di cui si fa beneficiato.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22023/2017, ha ribadito che il legislatore, attraverso le agevolazioni prima casa, ha inteso favorire “gli atti e le convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali“.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 80 del 9 settembre 2019, ha aderito alla tesi espressa dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 21 marzo 2019, n. 7966, ritenendo che, in linea con quanto stabilito dall’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione prima casa in base alle clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio.

Tuttavia, considerando il caso specifico esposto dall’istante, occorre fare riferimento al decreto legge n. 132/2014, nella parte riguardante l’istituto della separazione consensuale tramite accordo concluso innanzi al sindaco, quale ufficiale di stato civile.

L’articolo 12 del citato decreto disciplina, infatti, una modalità di separazione semplificata, in cui la presenza dei difensori non è obbligatoria, ma “non può contenere patti di trasferimento patrimoniale“.

Per questo motivo non può essere applicata la disposizione agevolativa dell’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo cui vengono favoriti gli atti e le convenzioni “che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio“.

Inoltre, nel caso in esame non si può far riferimento alla risoluzione n. 80 del 2019, in quanto la stessa si riferisce all’ipotesi di una separazione realizzata nell’ambito dell’istituto della negoziazione assistita di cui all’art. 6 del citato d.l. n. 132 del 2014.

Fonte: Agenzia Entrate – Risposta alle istanze di interpello n. 80 del 27/02/2020

 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

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