Sanzioni amministrative tributarie e responsabilità dell’amministratore

Sanzioni amministrative tributarie e responsabilità dell’amministratore

La figura dell’amministratore delegato è disciplinata dagli artt. 2380 e seguenti del Codice Civile in modo piuttosto dettagliato. Infatti, il codice non solo ci dà una definizione di amministratore delegato, ma ci spiega anche quali sono i loro compiti e i loro doveri. Non si può poi prescindere dall’analisi del D.lgs 18 dicembre 1997. In particolare, in questa breve analisi andiamo a vedere fino a che limite l’amministratore delegato risponde in caso di sanzioni amministrative.

D.lgs 18 dicembre 1997

L’art. 11 del decreto legislativo in oggetto, stabilisce quali siano i parametri in base ai quali determinare la responsabilità per le violazioni e le relative sanzioni amministrative. Il legislatore, infatti, ha ritenuto necessario elaborare nuove norme che siano volte a punire non solo il complesso di individui che formano ma la società e anche il singolo individuo responsabile della violazione tributaria.

Tuttavia, una simile visione evidenziava una palese disparità di trattamento, poiché se è vero che della violazione ne giovava (evidentemente) la società, colui che nella maggior parte dei casi era punito effettivamente, era il singolo individuo, nella maggioranza dei casi l’amministratore.

Proprio a causa di tale disparità di trattamento e dei relativi effetti invasivi, il legislatore ha deciso che la responsabilità per la violazione di sanzioni tributarie dovesse ricadere esclusivamente sulla persona giuridica, vale a dire sulla società. Conseguentemente, l’onere della sanzione non dovrà ricadere sulla persona che l’ha commessa, ma sulla globalità dei soci. Questi ultimi potranno eventualmente esperire un’azione di responsabilità nei confronti di colui che ha commesso la violazione. Ovviamente, tali considerazioni non potranno essere valide per le società di persone, stante la loro caratteristica struttura, spesso anche unipersonale, o comunque struttura che prevede la diretta responsabilità del socio (e quindi anche dell’amministratore).

Discorso differente deve essere fatto se la violazione non è un illecito bensì un reato. In questo caso, a rispondere della violazione dovrà essere solo ed esclusivamente chi l’ha commessa nel rispetto del principio immanente della responsabilità personale nel diritto penale. Per proporre esempi concreti, delle dichiarazioni fraudolente inerenti l’attività economica e patrimoniale risponde il legale rappresentante (o l’amministratore) della società: falso in bilancio, bancarotta fraudolenta ecc., sono solo alcuni dei reati per cui amministratore e/o legale rappresentante di una società possono rispondere.

La responsabilità degli amministratori nei confronti della società

Riprendendo le fila del discorso relativo alla responsabilità civile degli amministratori nello svolgimento delle proprie mansioni (ivi compresi gli oneri fiscali/tributari), la responsabilità è così distribuita:

  • sui soci nei confronti della società;
  • nei confronti dei singoli soci e/o dei terzi, se colposamente o dolosamente danneggiati;
  • nei confronti dei creditori sociali per quel che attiene ai danni arrecati al patrimonio della società, cui hanno legato il loro credito.

Non è un caso che nel breve elenco riportato qui sopra, la prima responsabilità elencata sia quella nei confronti della società. Infatti, tale responsabilità è strettamente connessa all’inadempimento o ad un adempimento sbagliato delle funzioni dell’amministratore, il quale è garante dell’integrità patrimoniale. Se quindi l’amministratore non risponde direttamente dell’illecito tributario, egli sicuramente risponde del suo operato di fronte all’assemblea dei soci.

In conclusione, gli amministratori non rispondono direttamente al fisco in merito alle violazioni tributarie (salvo che tali violazioni non consistano in un reato), ma risponderanno del loro operato alla loro società.

Come verificare la sussistenza di sanzioni amministrative a carico di una persona giuridica

Per verificare la esistenza di sanzioni amministrative a carico di una persona giuridica (società di persone, società di capitali, società per azioni, enti commerciali e non commerciali con personalità giuridica) è possibile ricorrere al certificato anagrafe delle sanzioni amministrative e al certificato carichi pendenti Agenzia Entrate.

Il certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attesta la sussistenza o meno di sanzioni amministrative a carico delle sole persone giuridiche . In esso vengono quindi riportati i provvedimenti giudiziari definitivi relativi a sanzioni amministrative comminate ad enti, società e associazioni. Il Certificato dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative viene rilasciato dal  Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica ed è possibile richiederlo online.

Il certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate attesta l’esistenza o meno di carichi pendenti su persone giuridiche, iscritte all’Anagrafe Tributaria, ai fini delle imposte dirette, IVA, imposte indirette, imposte indirette sugli affari ed altri tributi indiretti. Anche in questo caso è possibile richiedere il certificato online.

Fonti normative

D.lgs n. 471 18 dicembre 1997

Art. 7 D.L n. 269 del 2003

Art. 2392 e ss Codice Civile

Greta Umanità, AvvocatoFlash

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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