Sanzioni abuso edilizio: demolizione o multa?
La Corte di Cassazione, con la sentenza 3579 del 2021, si è espressa sul tema delle sanzioni che vengono comminate in caso di abuso edilizio. In particolare, la Corte ha chiarito che la tipologia di sanzione è direttamente collegata con la tipologia di opera costruita e con il luogo i cui tale opere è stata edificata. Vediamo quanto è stato stabilito.
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Demolizione o multa per abuso edilizio? Il caso.
La decisione della Corte nasce dal caso concreto riguardante un ordine di demolizione di un fabbricato in cemento armato realizzato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Nel caso in esame, il proprietario dell’immobile, edificato senza nessun permesso di costruzione, si è opposto all’ordine di demolizione facendo ricorso e richiedendo una sospensione o una revoca del provvedimento.
Dopo essere stato respinto dal tribunale ordinario, il proprietario si è rivolta alla Corte di Cassazione richiedendo la revoca o la sospensione del provvedimento di demolizione.
Il ragionamento della difesa si fondava sul fatto che, pochi mesi prima, lo stesso proprietario aveva presentato al Comune competente (senza averne avuto risposta alla data del ricorso) un istanza secondo l’articolo 34 del Testo Unico dell’Edilizia.
Cosa prevede l’articolo 34 del testo Unico dell’Edilizia?
Il dettato normativo in questione prevede la possibilità per il proprietario, di optare per il pagamento di una sanzione pecuniaria come alternativa alla demolizione.
La conversione da demolizione a multa può essere richiesta nel caso in cui le opere edilizie siano state realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire.
Opere che se demolite potrebbero nuocere anche alla stabilità delle parti dell’edifico che invece sono state realizzate con tutti i permessi e quindi legittimamente.
Sulla base di questa ricostruzione, il proprietario ha mosso la richiesta di non demolizione dell’edificio, presentando come motivazione il fatto che l’immobile fosse parte di un unico corpo, realizzato (anche) legittimamente.
Le motivazioni della sentenza
La Cassazione nel respingere il ricorso del proprietario dell’immobile abusivo ha proceduto seguendo una doppia strada.
Da una parte, i giudici hanno ricordato che un ordine di demolizione può essere revocato soltanto quando il Comune, o il giudice amministrativo, riscontrino determinazioni incompatibili con l’abbattimento, oppure quando si presume che in tempi brevi possano essere prese decisioni amministrative che renderebbero la demolizione non più eseguibile.
Inoltre, andando più nello specifico, la Corte ha respinto il ricorso in quanto gli abusi edilizi soggetti a demolizione non possono essere, in realtà, considerati come un unicum strutturale con le restanti parti legittime.
Secondo la Cassazioni quindi le demolizione non avrebbe comportato il danneggiamento degli edifici o delle restanti parti del fabbricato.
Fonte. Corte di Cassazione.