Riqualificazione energetica delle parti comuni del condominio: le linee guida ENEA

L’Enea nel suo vademecum 2018, aggiornato alla data del 10 settembre, in materia di riqualificazione energetica condominio, ricorda i requisiti tecnici che devono avere gli interventi su parti comuni degli edifici. In questo modo è possibile ottenere detrazioni fiscali dal 70% fino all’85%, vediamo quanto riportano le linee guida.

La riqualificazione energetica condominio 2018
È possibile usufruire dell’ecobonus non solo per gli interventi sulle singole unità immobiliari, ma anche sulle parti comuni degli edifici. Quest’ultime dovranno essere “esistenti” alla data della richiesta del bonus, ovvero accatastate o con richiesta di accatastamento in corso, in regola col pagamento di eventuali tributi e dotati di impianto termico.
Nel vademecum si elencano i requisiti e le condizioni che permettono di accedere alle detrazioni, che vanno dal 70 all’85%, nonché i soggetti che possono usufruirne.
Chi può eccedere all’ecobonus per la riqualificazione energetica condominio
Possono accedere all’ecobonus condomini tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
Il vademecum Enea aggiunge, inoltre, che è possibile per tutti i contribuenti in luogo delle detrazioni optare per la cessione del credito.
L’agevolazione potrà essere richiesta, come anticipato, per quegli edifici che alla data della richiesta di detrazione siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi e che siano dotati di impianto termico.
La percentuale di detrazione va dal 70% all’85% per spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Ecobonus 2018: i requisiti per la riqualificazione energetica condominio
Gli interventi di riqualificazione energetica del condominio, ovvero delle parti comuni degli edifici condominiali, riguardano:
- interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In questo caso la detrazione fiscale prevista è del 70% delle spese totali sostenute dal 1/1/2017 al 31/12/2021;
- interventi del punto precedente finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al DM 26/06/2015 (decreto linee guida). La detrazione fiscale è del 75% sempre per le spese totali sostenute dal 1/1/2017 al 31/12/2021;
- stessi interventi dei punti 1) e 2) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di 1 o 2 classi di rischio sismico inferiore. In tali circostanze la detrazione potrà raggiungere, rispettivamente, l’80% e l’85% per le spese totali sostenute dal 1/1/2017 al 31/12/2021.
Il limite massimo di spesa ammissibile è di:
- 40.000€ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi di tipo 1) e 2);
- 136.000€ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio interventi di tipo 3).
Nel documento sono inoltre indicati i requisiti tecnici specifici degli interventi, nonché le altre opere agevolabili. Gli interventi dovranno configurarsi, ad esempio, come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento) e riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente.
La documentazione necessaria
Per poter accedere all’ecobonus è necessario trasmettere all’Enea la “Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati. La scheda descrittiva deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto,
geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
Il cliente è tenuto a conservare una serie di documenti di tipo tecnico e amministrativo. Tra i primi rientra, ad esempio, l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato. Questa deve contenere una serie di informazioni, tra cui la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno, i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi e dei nuovi elementi strutturali, ecc…
Si precisa che l’asseverazione può essere sostituita con una dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni indicate in modo integrale nel vademecum. Inoltre, è necessaria la dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica e l’APE.
Tra i documenti di tipo amministrativo rientrano, invece, ad esempio, le fatture relative alle spese sostenute, la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale della ripartizione delle spese, ecc…
Quanto riportato sono alcuni degli aspetti più importanti del Vademecum ENEA sulla riqualificazione energetica condomino 2018. Vi consigliamo anche la lettura del documento completo che potete visionare cliccando qui.