Rinuncia alla comproprietà: come si calcolano le imposte?
A volte può accadere che le spese di un immobile di cui si condivide la proprietà siano superiori ai benefici che si potrebbero trarre dallo stesso. In questi casi, una soluzione al problema potrebbe essere la rinuncia alla comproprietà immobiliare. In questo articolo spieghiamo in che modo avviene e come si calcolano le imposte.
INDICE:
Come si rinuncia alla comproprietà di un immobile?
Se un immobile non può essere rivenduto o comporta delle spese troppo onerose per ristrutturarlo, si può rinunciare alla proprietà dello stesso. Se appartiene a un solo soggetto, infatti, si può scegliere di farlo acquisire dallo Stato. Tuttavia, è importante sottolineare che la rinuncia immobiliare non è consentita quando trasferisce gli oneri legati al bene. La rinuncia può essere eseguita dal comproprietario in autonomia, dato che non è necessaria l’accettazione da parte degli altri comproprietari.
Inoltre, se si intende rinunciare ad una quota di comproprietà, il diritto reale non passa allo Stato ma agli altri comproprietari. Questi ultimi, a loro volta, hanno allo stesso modo la possibilità di rinunciare a beneficio degli altri, fino a quando ne resta soltanto uno. Se rinuncia anche l’ultimo, a quel punto la proprietà del bene passa direttamente allo Stato.
Nel caso della rinuncia alla comproprietà di un immobile, invece, l’atto di rinuncia costituisce una donazione agli altri comproprietari della propria quota. Per donazione, come disciplinato dall’art. 769 del Codice Civile, di un immobile si intende un atto di liberalità eseguito a titolo gratuito da un donante ad un donatario. La donazione può essere diretta o indiretta e, per quanto riguarda le tasse e le imposte da pagare in caso di donazione immobiliare, queste devono essere calcolate in base al grado di parentela.
Come si calcolano le imposte nella rinuncia alla comproprietà?
A differenza di altre tasse, le imposte di donazione non sono caratterizzate da un importo fisso o da un totale calcolato su base percentuale. Esse, infatti, vengono elaborate sulla base del diverso grado di parentela, aumentando di pari passo con l’allontanarsi dello stesso.
Riguardo alle imposte ipotecaria e catastale, esse sono dovute con le aliquote del 2 e dell’1% sul valore imponibile. Con imponibile si intende l’importo al quale vengono calcolate le imposte, in base alle percentuali previste dalla peculiarità fiscali di un’azienda, di un libero professionista, di un dipendente, e così via. Se il comproprietario rinuncia alla propria quota su un immobile, le imposte ipotecaria e catastale devono essere versate in misura proporzionale.
Donazione diretta
Prevede che si doni, quando si è in vita, un bene ad un soggetto. La donazione avviene per mezzo dell’intervento del notaio e dietro il pagamento di una specifica imposta di donazione. Vediamo quali imposte si applicano in base ai soggetti tra i quali avviene una donazione:
- coniugi, genitori e figli, l’imposta è del 4% se il valore del bene supera la franchigia di 1 milione di euro, mentre per i valori inferiori non si pagano tasse;
- fratelli e sorelle, l’imposta è del 6% ma solo sul valore del bene che supera la franchigia di 100mila euro;
- tra altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo, l’imposta è del 6% del valore del bene;
- nelle altre donazioni l’imposta è dell’8% del valore del bene.
Donazione indiretta
Anche questa costituisce un atto di liberalità che realizza gli effetti tipici della donazione, ma in questo caso non avviene la stipula della donazione. Ne consegue, quindi, che non esiste alcun contratto nella forma di un atto pubblico notarile stipulato in presenza di due testimoni.
Un esempio è quando un genitore dona una casa al figlio. In questo caso, dato che non avviene un passaggio di proprietà, non è richiesto nessun pagamento presso al notaio o allo Stato come imposta di donazione.
Rientrano nei casi di donazione indiretta, i seguenti:
- la rinuncia abdicativa, come ad un diritto di usufrutto, se eseguita senza corrispettivo;
- il contratto a favore di un terzo, con il quale far acquistare al terzo l’immobile trasferito o altre utilità;
- la donazione mista, come la vendita a prezzo inferiore al valore;
- l’intestazione di beni a nome di altri;
- l’adempimento del terzo, che si verifica con l’adempimento di un obbligo di altri.
14 commenti per "Rinuncia alla comproprietà: come si calcolano le imposte?"
buongiorno, vorrei sapere se è possibile rinunciare alla metà della quota di un immobile acquistato con un ex compagno e se è necessario che il soggetto sia eventualente presente all atto notarile
Buongiorno Giovanna, è necessario la presenza dei soggetti intestatari, anche perché la rinuncia sarà a favore del suo ex compagno. Le suggeriamo di confrontarsi con un notaio. Cordiali saluti.
Buongiorno, posso rinunciare alle mie quote ereditarie su immobili in comproprietà dove io pago Imu e voglio liberarmene senza nulla in cambio . Sono quote già in possesso dagli altri comproprietari.
Buongiorno Maria, potrebbe essere possibile. Le suggeriamo di rivolgersi ad un notaio per verificare quale sia la procedura da seguire nel suo specifico caso per rinunciare alla comproprietà. Cordiali saluti.
Buongiorno, ho ereditato da mio padre un immobile che ora ho in comproprietà con mia madre e mie sorelle, vorrei sapere se è possibile mantenere la nuda proprietà della mia quota, ma cederela in usufrutto gratuito, agli altri comproprietari, naturalmente con il loro consenso.
Grazie e cordiali saluti.
Marco
Buongiorno Marco, dovrebbe essere possibile. Le suggeriamo di confrontarsi con un notaio. Cordiali saluti.
Buongiorno, ho ereditato e accettato con la successione dei terreni per i quali sono diventata proprietaria in comproprietà con altri soggetti per quote pari a 1/44, 1/22 ecc… è possibile rinunciare a queste proprietà e lasciarle agli altri comproprietari senza che loro debbano per forza accettare?
Ringrazio e resto in attesa
Saluti
Buongiorno Federica, le suggeriamo di rivolgersi ad un notaio per verificare quale sia la procedura da seguire nel suo specifico caso per rinunciare alla comproprietà. Cordiali saluti.
Mia moglie è comproprietaria (del 70%) di un appartamento con la sorella (del 30%) derivante da un’eredità della zia. Mia moglie vorrebbe entrare in possesso al 100% dell’immobile del valore di 120.000 euro. Cosa è meno dispendioso a livello economico per le tasse ? Comprare la quota o avere la donazione da parte della sorella? Cmq bisogna risarcire la sorella di 40.00 euro …. Grazie per la risposta a detto quesito
Buongiorno Angelo, per preventivare tali costi è necessario rivolgersi ad un Notaio. Cordiali saluti.
buon giorno,ben 35 anni fa aquistai un terreno agricolo insieme a mio fratello e sua moglie, in seguito lui mi rimborsò il valore della mia quota per svolgere il suo lavoro di agricoltore su tutta il terreno, io non ho più messo piede nella suddetta proprietà ,ho chiesto loro di continuo di andare dal notaio per il passaggio di proprietà, sono anni che supplico per questo è anche perché mi arrivano le relative tasse da pagare, abbiamo litigato, lui non si decide a liberarmi, come posso fare a disfarmene senza la loro firma ,grazie per la sua cortese risposta Angela
Buongiorno Angela, se suo fratello si rifiuta di procedere con il passaggio di proprietà del terreno in oggetto, l’unica soluzione possibile per risolvere la situazione è quella di rivolgersi ad un avvocato che possa aiutarla a far valere i suoi diritti. Cordiali saluti.
salve, vorrei sapere se una persona vuole rinunciare dopo 12 anni ad una quota di un immobile non più vendibile e pericolante può quindi agire andando da un notaio pagando una quota e donando la sua parte agli altri comproprietari o ancora ad altri senza però doversi accordare con nessuno di essi? sono tanti cugini fra loro che non comunicano ed è difficile capire come poter agire. Mio papà è anziano e vorrei farli rinunciare a questi oneri da pagare per un palazzo che non si venderà mai.
grazie mille se può rispondermi a questo dubbio.
cordiali saluti
Buongiorno Marcella, dubitiamo che possa essere eseguito un atto di questo tipo. Le suggeriamo di confrontarsi con un notaio. Cordiali saluti.