Rimborso spese amministratore condominio: solo se approvato dall’assemblea

Rimborso spese amministratore condominio: solo se approvato dall’assemblea

Nessun rimborso all’amministratore di condominio se le spese non sono state preventivamente approvate dall’assemblea condominiale.

Amministratore di condominio e rimborsi spese

Per quanto riguarda i rimborsi all’amministratore di condominio, secondo l’art. 1720 c.c., i condomini devono rimborsare le spese anticipate dal mandatario, cioè dall’amministratore di condominio, se il credito è stato approvato dall’assemblea. A quest’ultima, infatti, spetta non solo approvare il conto consultivo ma anche valutare le stesse spese sostenute dall’amministratore.

Ecco perché in caso contrario, l’amministratore non potrà richiedere il rimborso delle spese da lui sostenute salvo delle spese che rientrano nell’ambito di applicazione dei due articoli 1130 e 1135 c.c. denominate urgenti in cui l’amministratore ha potere di spesa. Così, ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n° 14197 del 27/06/2011.

Sentenza sui rimborsi all’amministratore di condominio

Nella suddetta sentenza, dei condomini impugnavano la sentenza di primo grado lamentando una violazione degli articoli 1713 e 1134 c.c. con la motivazione che la Società amministratrice non avrebbe tenuto fede all’obbligo di rendere conto del proprio operato di rimettere tutto ciò che conseguiva a causa del mandato, con la conseguenza che non andavano restituite le somme anticipate in quanto effettuate in assenza di approvazione dell’assemblea condominiale e carenti del presupposto dell’urgenza.

Il secondo motivo dell’impugnazione era la mancata ammissione del consulente tecnico d’ufficio che stabilisse l’esatto ammontare del credito da spendere, benché avessero mosso una specifica contestazione alla documentazione contabile esibita dalla controparte. La sua presenza era necessaria proprio perché la documentazione appariva disordinata e illogica e non sufficiente ad assolvere l’onere probatorio.

Il terzo motivo dell’impugnazione, invece, era che il tribunale avrebbe preso una decisione errata nel rigettare la domanda. Si richiedeva quindi anche la condanna della società al risarcimento dei danni morali e materiali. Il motivo? La carenza nella gestione nell’amministrazione condominiale.

La Corte d’Appello, per i motivi esposti, ha accolto l’appello proposto e rigettato la domanda proposta dalla società. A parere dei giudici, infatti, la società amministratrice non aveva dimostrato gli esborsi sostenuti dato che nella documentazione prodotta non vi era alcun specifico e pertinente riferimento all’ammontare del credito che tali documenti avrebbero dovuto provare.

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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2 commenti per "Rimborso spese amministratore condominio: solo se approvato dall’assemblea"

  • Simonetta Rutigliano ha detto:

    Sono una condomine e il mio condominio sta vivendo proprio questo. …anzi abbiamo perso bonus 90% facciata per colpa amministratore ora ci chiede spese per pratica bonus 😕….assurdo anzi dovremmo richiedere i danni

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Simonetta, ci dispiace per la situazione che sta affrontando. In questo caso, effettivamente, potrebbe richiedere i danni all’amministratore del vostro condominio. Cordiali saluti.

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