Riforma del catasto dal 2014 al 2022: cosa cambia?
C’era una volta la riforma del catasto, una storia senza fine. Se ne parlava nel 2014 con la legge 23 sulla delega fiscale, ma nulla era divenuto effettivo e oggi, nel 2022, ci risiamo. Che sia la volta buona? Vediamo quanto era previsto nel 2014 e quanto cambierà con la riforma catasto 2022.
INDICE:
La riforma del catasto 2014
La riforma del catasto prevista nel 2014 aveva come obiettivo il recupero di situazioni di sottostima o sovrastima delle rendite catastali. Mirava, quindi, a una distribuzione fiscale equa nel settore impositivo immobiliare attraverso nuove norme catastali, bonus sulle ristrutturazioni e lotta all’evasione.
Tra i sedici articoli della Legge 11 marzo 2014, n. 23 vi era l’articolo 2 che prevedeva una “revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale“.
Questa doveva avvenire attraverso l’attribuzione a ciascuna unità immobiliare del relativo valore patrimoniale e della rendita. In particolare, il valore patrimoniale non si sarebbe più calcolato sul numero di vani ma sui metri quadri degli immobili in base alla tipologia.
La rendita sarebbe stata determinata, quindi, da una serie di coefficienti in successione come l’anno di costruzione, l’esposizione, la posizione, le scale, l’ascensore, l’affaccio, etc. per determinare tutte le caratteristiche dell’immobile. L’algoritmo sarebbe stato applicato al valore al metro di partenza e moltiplicato per i metri quadri della casa per la determinazione del suo valore patrimoniale.
Ma non finiva qui, vediamo meglio questo algoritmo e anche gli altri cambiamenti che intendeva introdurre la riforma del catasto 2014.
Nuovo algoritmo per la rendita catastale
Il nuovo algoritmo previsto dalla riforma del catasto 2014 e sul quale doveva essere elaborata la rendita dell’immobile a partire dai redditi di locazione medi, doveva consistere, quindi, in una formula matematica che comprendeva i dati indispensabili per avere un quadro completo dell’immobile dal punto di vista catastale.
Tra i dati considerati vi era la qualità della locazione, l’anno di costruzione e lo stato di conservazione dell’immobile.
L’utilizzo del nuovo algoritmo per la rendita catastale avrebbe permesso che gli immobili di ampie dimensioni e metrature venissero accatastati in categorie catastali con rendite basse. Ciò avrebbe reso le valutazioni catastali più eque e trasparenti.
Nuove categorie di destinazione
Altra novità era la riduzione e la modifica della denominazione delle categorie degli immobili. Ad esempio:
- A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 avrebbero costituito l’unica categoria R/1 “Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui”;
- A/7 e A/8 l’unica categoria R/2 “Abitazioni in villino e in villa”;
- A/11 sarebbe stata codificata in R/£ “Abitazioni tipiche dei luoghi”.
Questo per tenere conto di categorie e destinazioni nuove rispetto a quelle del passato.
Tra gli immobili storici (palazzi e castelli di eminenti pregi storico-artistici attualmente iscritti nella categoria A/9) sarebbero stati distinti quelli effettivamente non suscettibili di sfruttamento commerciale da quelli passibili di essere messi a reddito commerciali, per i quali la decisione sarebbe stata rimessa alla Commissione Finanze della Camera.
Comuni e commissioni censuarie
I comuni si sarebbero occupati di rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati informativi territoriali in loro possesso, di determinare i nuovi estimi e di accertare che la categoria catastale fosse corretta.
Le commissioni censuarie sarebbero state essere estese anche ai rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo immobiliare e potranno attribuire nuove rendite e nuovi valori; sarà possibile assumere provvedimenti di autotutela fermo restando che i ricorsi giurisdizionali saranno di competenza delle commissioni tributarie.
Le aziende e i rischi fiscali
Per le imprese sarebbero stati previsti sistemi di controllo e di prevenzione del rischio fiscale. Accanto a nuove forme di tassazione per i redditi d’impresa, doveva esserci la possibilità di rateazione per i debiti tributari. Una riduzione degli adempimenti fiscali per le piccole imprese aderenti ai programmi di tutoraggio.
Cosa è stato attuato della riforma del 2014
Per quanto riguarda la riforma del catasto, la Legge 11 marzo 2014, n. 23 era stata attuata, attraverso il D. Lgs n. 198 del 2014, solo per quanto riguarda la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni censuarie.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 18 febbraio 2015, aveva precisato il funzionamento delle nuove commissioni censuarie e aveva fornito le indicazioni operative sugli adempimenti da effettuare per l’insediamento delle medesime.
Con il D.M. 27 maggio 2015 erano stati poi individuati i criteri per la designazione, da parte dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali e centrale.
Nel 2021 si ritorna a parlare della riforma del catasto
Il 5 ottobre 2021 Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, da emanare entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del provvedimento. Tra i dieci gli articoli che compongono il disegno di legge delega è contenuta anche la riforma del catasto.
In particolare l’art. 7, intitolato “Modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto fabbricati”, presenta contenuti simili alla riforma del 2014.
Obiettivo della riforma del Catasto è quello di mettere a disposizione strumenti per rendere più semplice e veloce:
- il corretto classamento di immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto;
- la relativa destinazione d’uso ovvero la categoria catastale attribuita, di terreni edificabili accatastati come agricoli nonché di immobili abusivi.
Per il raggiungimento di tale obiettivo saranno individuati incentivi e forme di valorizzazione per le attività di accertamento svolte dai Comuni.
A ciascuna unità immobiliare saranno attribuiti, oltre alla rendita catastale “un valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base ai valori di mercato, stabilendo altresì un successivo meccanismo di adeguamento periodico, comunque non al di sopra del valore di mercato.” Questi interventi non avranno alcun impatto tributario e, quindi, non saranno utilizzati per determinare la base imponibile dei tributi la cui applicazione si basa sulle risultanze catastali.
Si tratta di informazioni saranno rese disponibili non prima del 1° gennaio 2026. Non ci saranno variazioni per gli estimi catastali, le rendite e i valori patrimoniali, in quanto rimarranno quelli attuali. Non ci sarà alcun impatto nella determinazione delle imposte e dei redditi rilevanti per le prestazioni sociali.
Riforma del catasto 2022: cosa cambia?
Ci eravamo lasciati così nel 2021, ma cosa è successo nei primi mesi del nuovo anno? La Commissione Finanze della Camera ha approvato la riforma del Catasto, così come delineata dall’articolo 6 della delega fiscale. Quest’ultimo prevede la delega al Governo per l’adozione di norme volte a modificare il sistema di rilevazione catastale
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Gli effetti della riforma decorrono dal 2026, mentre entro il 2023 deve esser emanato il decreto che stabilirà le nuove regole.
Fonte: Camera dei Deputati.
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