Commissioni censuarie per la riforma del Catasto

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n° 198 del 17 dicembre 2014 che dà il via alla riforma del catasto, a più di due mesi di distanza dal via libera definitivo del Consiglio dei Ministri.
Commissioni censuarie per la riforma del catasto
Il contenuto del decreto di attuazione della delega fiscale (legge n° 23/2014, art. 2) ridefinisce la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni censuarie, che avranno un ruolo di primo piano nei procedimenti che porteranno alla definizione delle tariffe d’estimo e che hanno già creato un notevole dibattito per il rischio di rendite sovrastimate.
Il provvedimento, con l’art. n° 1, divide le commissioni in:
- locali, cioè aventi sede nelle città capoluogo individuate grazie a una tabella in allegato al decreto
- centrale, con sede a Roma.
Le commissioni censuarie locali, a loro volta, sono suddivise in sezioni:
- competente in materia di catasto terreni
- competente in materia di catasto urbano
- specializzata in materia di revisione del sistema estimativo (in fase di prima attuazione)
quindi il numero delle sezioni passa da 2 a 3, delle quali una sarà espressamente dedicata all’attuazione della riforma del catasto.
Quali funzioni eserciteranno le nuove commissioni censuarie catastali? In primis, provvederanno alla validazione delle funzioni statistiche previste dal decreto legislativo attuativo della riforma, oltre che alle funzioni già previste in materia di catasto terreni e urbano.
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Componenti delle commissioni censuarie: i requisiti
Per far parte delle commissioni censuarie del nuovo catasto, è necessario:
- essere cittadini italiani
- avere l’esercizio dei diritti civili e politici
- non aver riportato condanne per delitti non colposi, contravvenzioni punite con pena detentiva, per reati tributari
- non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza
- non aver superato i 70 di età al momento della nomina.
Per quanto riguarda invece le incompatibilità, il decreto stabilisce che tra i componenti delle commissioni censuarie non possono essere nominati:
- membri del Parlamento nazionale ed europeo
- consiglieri degli enti locali
- dirigenti di partito
- prefetti
- appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, forze armate e polizia
- consulenti che esercitano abitualmente attività di assistenza e rappresentanza nell’ambito di controversie di natura tributaria e tecnico amministrativa.
Nella designazione dei componenti delle commissioni, verranno coinvolte anche delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare. La carica di presidente e di membro della commissione dura 5 anni.
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