Revoca dell’amministratore di condominio: come avviene?

Revoca dell’amministratore di condominio: come avviene?

L’art. 1129 c.c. prevede che l’incarico dell’amministratore di condominio abbia la durata di un anno, con possibile rinnovo per eguale durata, e che la sua revoca possa avvenire in qualunque tempo. Ma come avviene la revoca dell’amministratore di condominio? Facciamo un po’ di chiarezza sull’argomento.

INDICE:

  1. Come si fa a revocare un amministratore di condominio?
  2. Quanti millesimi occorrono per mandare via l’amministratore di condominio?
  3. Quando si può chiedere la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio?
  4. Revoca dell’amministratore per gravi irregolarità
  5. Revoca dell’amministratore per mancata apertura conto corrente

Come si fa a revocare un amministratore di condominio?

La revoca dell’amministratore di condominio può essere:

  • deliberata dall’assemblea;
  • ottenuta con le modalità previste dal regolamento di condominio;
  • disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’art.1131, se l’amministratore non rende il conto della gestione, oppure in caso di gravi irregolarità.

Ciascun condomino può, quindi, salvaguardare i propri diritti ricorrendo al Tribunale del luogo in cui si trova il condominio, qualora l’assemblea non provveda alla revoca dell’amministratore in via ordinaria e se ricorrono determinate condizioni.

Quanti millesimi occorrono per mandare via l’amministratore di condominio?

Nel caso in cui il condominio non sia soddisfatto dell’attività svolta dall’amministratore di condominio, quest’ultimo può essere revocato in qualsiasi momento e, quindi, anche prima del termine di due anni previsto dall’art. 1129 c.c..

L’assemblea deve deliberare la revoca dell’amministratore di condominio con la maggioranza prevista per la sua nomina (art. 1136 Codice Civile). Questo significa che la deliberazione sarà valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).

Contestualmente alla revoca, si dovrà provvedere alla nomina del nuovo amministratore.

Leggi anche>> Come avviene la nomina dell’amministratore di condominio?

Quando si può chiedere la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio?

Nel caso emergano gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal punto 3) dell’undicesimo comma dell’art. 1129 c.c., i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Le cause che legittimano la revoca dell’amministratore di condominio sono in primo luogo quelle indicate all’undicesimo comma dell’art. 1129 c.c.. Tuttavia, non si tratta di un elenco esaustivo, bensì esemplificativo, in quanto sarebbe stato impossibile per il legislatore prevedere con esattezza tutti i possibili comportamenti scorretti che possono riguardare un soggetto incaricato di amministrare e salvaguardare la proprietà comune altrui.

Revoca dell’amministratore per gravi irregolarità

Tra gravi irregolarità sono comprese:

  1. l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
  1. la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
  1. l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
  1. qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
  1. l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, n. 6), 7) e 9), vale a dire curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, del registro dei verbali e fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
  1. l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati anagrafici e professionali, del proprio codice fiscale, o, se si tratta di società, anche della sede legale e della denominazione, del locale ove si trovano il registro di anagrafe condominiale, il registro dei verbali, quello di nomina e revoca dell’amministratore ed il registro di contabilità, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

Revoca dell’amministratore per mancata apertura conto corrente

Una delle cause più importanti per cui la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio può essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condòmino, consiste nella mancata apertura o utilizzazione del conto corrente condominiale.

Questa previsione è strettamente collegata all’obbligo previsto espressamente dallo stesso art. 1129 c.c., in base al quale: “l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio“.

Nessun dubbio, quindi, sul fatto che non sia più possibile operare come amministratore senza avvalersi, per ogni spesa e per ogni riscossione, del conto corrente di condominio. L’amministratore condominiale, dunque, è tenuto ad essere trasparente nei confronti dei condòmini, evitando in questo modo di incorrere nella possibile confusione tra il patrimonio del condominio e quello dell’amministratore stesso o di altri condòmini. Un rischio non scontato, ma possibile qualora si effettuino operazioni senza avvalersi di uno strumento ormai indispensabile quale il conto corrente condominiale.

 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

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2 commenti per "Revoca dell’amministratore di condominio: come avviene?"

  • Paola ha detto:

    Nel caso venga richiesta da un singolo condomino l’assemblea per revoca amministratore per mancato utilizzo versamento c/c di rate pagate da un esiguo condomini in contanti, ma gestite tramite cassa contanti, quanto tempo ha l’amministratore per convocare l’assemblea? esistono tempi di legge come art. 66 disp. attuative c.c. ? Grazie per la risposta.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Paola, anche per la situazione da lei esposta dovrebbe trovare applicazione quanto previsto dall’art. 66 delle Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Cordiali saluti.

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