Reverse charge e partite IVA comunitarie

Reverse charge e partite IVA comunitarie

Il reverse charge o “inversione contabile”, introdotto dalla normativa comunitaria – articolo 17 del D.P.R. 633/1972 – è un meccanismo tributario creato a livello europeo che si applica al pagamento dell’IVA in fase di compravendita di beni e/o servizi tra due soggetti passivi, in modo da  impedire illecite evasioni IVA.

Reverse charge

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Che cosa è il reverse charge e quali sono i requisiti di applicazione

Questo meccanismo, che rappresenta un vero e proprio incubo per molti contribuenti, è stato introdotto prima per regolare il commercio con l’estero e dal 2012 esteso al mondo dell’edilizia, settore maggiormente interessato e al contempo risentito dalla crisi economica italiana. Ma non solo: non sono esenti il settore immobiliare, della telefonia, di beni usati, rottami e commercio di oro, high tech in genere, pc portatili, tablet e console da gioco. Si ricorda che il reverse charge ha trovato la sua applicazione originaria e naturale negli scambi comunitari, anche affinché si cerchino di evitare le cosiddette “frodi carosello”.

Premettiamo che l’obiettivo di base che si intende perseguire applicando il reverse charge è quello di evitare le cosiddette frodi e, in particolare, di evitare che il destinatario del bene/servizio proceda alla detrazione dell’IVA in assenza del pagamento della fattura di riferimento. Inoltre, si tenga conto che tale meccanismo si concretizza attraverso l’emissione dell’autofattura. Per quale motivo? Per fare in modo che colui che corrisponde l’IVA all’erario sia il destinatario del bene/servizio, non il fornitore. Quindi, in estrema sintesi, si tratta di traslare il pagamento dell’IVA dal soggetto che riceve la fattura a colui che la emette. Per fare un esempio concreto, si pensi a come si procede nel sistema della ritenuta d’acconto, in cui il debitore dell’imposta diviene il cessionario o committente il quale dovrà integrare la fattura con l’IVA da versare. Affinché il reverse charge si possa applicare, risultano necessari questi due requisiti:

  • entrambi i soggetti coinvolti devono essere soggetti passivi d’imposta (IVA), ovvero titolari di partita IVA;
  • il destinatario del bene e/o servizio deve risiedere all’interno del territorio dello Stato italiano.

Come si procede in pratica?

Come già anticipato prima, i due “protagonisti” principali del reverse charge sono il cedente e il cessionario, ciascuno dei quali svolge un ruolo specifico nell’applicazione di tale meccanismo contabile e fiscale:

  • Cedente o venditore (detto prestatore del servizio): emette fattura, senza indicazione dell’IVA, ma con indicazione della dicitura reverse charge o “inversione contabile”, e la annota nel registro delle vendite.
  • Cessionario o acquirente: riceve la suddetta fattura che integra riportando l’IVA e la dicitura “autofatturazione”, e procede con la duplice annotazione nel registro degli acquisti (fatture di acquisto) e nel registro delle vendite (fatture emesse).

Casi in cui il reverse charge può essere applicato oppure no

Considerato che nel corso del 2016 il reverse charge ha subito dei cambiamenti si tenga presente che, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 37/E/2015, esistono differenti casistiche in cui tale meccanismo può essere applicato o meno.

  1. È possibile effettuare il reverse charge: se si tratta di installazioni di  impianti e di pertinenze esterne (esempi: impianto citofono, impianto di videosorveglianza, impianto idraulico, etc.); oppure per le prestazioni di manutenzioni ed installazioni –  effettuate verso soggetti passivi di IVA – di impianti fotovoltaici, uscite di sicurezza e impianti di spegnimento antincendio.
  2. Il reverse charge non può essere applicato: se è presente un contratto unico d’appalto comprendente prestazioni soggette a inversione contabile e avente come oggetto interventi edilizi di frazionamento/accorpamento di unità immobiliari; se si tratta di operazioni riguardanti i parcheggi, pur facendo eccezione per i parcheggi che sono parte integrante dell’edificio; se si ha a che fare con prestazioni d’opera intellettuale, rese disponibili nel settore dell’edilizia per esempio da ingegneri, architetti e geometri.

Come si può verificare un’impresa europea?

Gli scambi tra imprese comunitarie sono certo un’opportunità di crescita e sviluppo per le imprese italiane ma è sempre bene svolgere alcune verifiche preliminari, soprattutto per le implicazioni di natura fiscale che ha il reverse charge.

  1. In prima istanza è indispensabile verificare l’effettiva registrazione dell’impresa europea al E.B.R. (European Business Register) attraverso una ricerca impresa europea.
  2. Una volta accertati i dati essenziali, è possibile estrarre una scheda impresa europea con i dati rilevanti dell’impresa.
  3. Prima di procedere con la fornitura, in relazione anche alla sua entità, è bene verificare il bilancio e gli atti in modo da avere un quadro più preciso sulla consistenza dell’impresa.

Quali ricadute ha il reverse charge?

Le conseguenze del reverse charge sul sistema partite IVA si ripercuote sotto diversi aspetti, quali:

  • Fatturazione: la fattura non dovrà indicare la partita IVA per colui che la emette e per colui che la riceve, quanto invece dovrà riportare la dicitura “integrazione IVA” con la quota di IVA da pagare. Si precisa che la fattura dovrà avere la descrizione che non c’è addebito d’imposta IVA.
  • Registrazione contabile (situazione finanziaria): il soggetto che riceve la fattura la dovrà inserire nel registro degli acquisti ed in quello delle vendite per rendere neutro il tributo.
  • I registri IVA: i sistemi informativi dovranno recepire le modifiche anche nei registri IVA, sia delle vendite che degli acquisti (in quest’ultimo caso la registrazione della fattura da parte di colui che la riceve dovrà riportare la dicitura “Integrazione IVA”). Inoltre, colui che riceve la fattura è chiamato ad indicare l’aliquota propria dell’operazione (sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse) e dell’ammontare del tributo, per la liquidazione dello stesso.

Importanti le tempistiche di registrazione: il soggetto che integra la fattura la dovrà annotare nel registro delle fatture emesse entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Come funziona il Reverse Charge per le operazioni di soggetti comunitari ed extra-comunitari

Nei primi tre commi dell’art. 17 del D.P.R 633/72, riguardanti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi residenti (sia che si tratti di soggetti cedenti o prestatore), viene individuato chi è debitore di imposta nei confronti dello Stato Italiano. In particolare, i soggetti interessati possono essere:

  • residenti in paesi facenti parte della Comunità Europea;
  • residenti in paesi extra europei.

Risulta che il reverse charge si applica per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni  effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, sia comunitari che extra-comunitari, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Il cessionario o committente è colui che è chiamato a rispondere agli obblighi relativi al versamento dell’imposta IVA. Premesso ciò, procediamo con ordine per analizzare due casistiche specifiche:

  1. Se l’operazione rilevante in Italia è effettuata da un soggetto passivo comunitario, al cessionario o committente residente in Italia spetterà adempiere l’obbligo di versamento dell’imposta con integrazione della fattura. È previsto che applichi l’IVA sulla base dell’aliquota dovuta e che registri la fattura sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti.
  2. Se invece l’operazione rilevante in Italia è effettuata da un soggetto passivo extra- comunitario, al cessionario o committente residente in Italia spetterà adempiere l’obbligo di versamento dell’imposta con emissione di un’autofattura. Anche in questo caso è previsto che applichi l’IVA sulla base dell’aliquota dovuta e che registri l’autofattura sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti.

Quali conseguenze dell’errata emissione di fattura con IVA?

Per concludere, vediamo insieme cosa succede se un soggetto (cedente o prestatore a seconda che si tratti di beni o servizi), a fronte di una operazione soggetta inequivocabilmente al regime del reverse charge, emette erroneamente una fattura con applicazione dell’IVA. Si precisa che, così come potrebbe trattarsi sia di un errore in buona fede, potrebbe anche trattarsi di un errore pianificato in mala fede da parte di un soggetto cedente/prestatore in comune accordo con il cessionario/committente che intende evadere l’imposta e, quindi, frodare il fisco. Nel dettaglio, secondo quanto esplicitato dal comma 9-bis, articolo 6 del D.Lgs. 471/1997, ecco due possibili situazioni conseguenti:

  1. IVA non versata da parte del cedente: la sanzione andava dal 100 al 200 per cento dell’imposta, con un minimo di 258,00 euro;
  2. nel caso di IVA versata: la sanzione era pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258,00 euro.

Secondo la nuova norma D.Lgs. 158/2015, entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2016 per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016,  è previsto che: il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Un ultimo aspetto da evidenziare: qualora il cessionario/committente non abbia limitazioni di sorta, conserva il diritto di detrarre l’IVA sulla fattura erroneamente emessa. Ma non finisce qui. Qualora egli si renda comunque conto del fatto che c’è qualcosa che non va nella scelta operata dal cedente/prestatore, non è comunque tenuto ad assolvere l’imposta.

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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