Responsabilità dell’amministratore condominiale per omessa informativa

Responsabilità dell’amministratore condominiale per omessa informativa

Quali rischi corre l’amministratore di condominio che omette di informare i condomini sulla notifica di atti giudiziari?

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L’amministratore di condominio che non informa i condomini della notificazione di un decreto ingiuntivo ai danni del condominio è responsabile di omessa informativa. In questo caso, come nei casi di mancata informazione su titoli esecutivi formatisi a seguito della mancata opposizione o di procedura informativa intrapresa, l’amministratore avrà violato l’articolo n° 1131 comma 3 del Codice Civile.

Le conseguenze? L’amministratore incorre nella revoca delle sue funzioni e nell’obbligo di risarcire i danni derivati dall’omessa informativa. È quanto stabilito dal tribunale con sentenza n° 5931 dell’8 maggio 2014.

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Omessa informativa dell’amministratore di condominio

Il caso sul quale si è trovato a discorrere il Tribunale di Milano è quello di un amministratore condominiale responsabile di:

  • non aver informato il condominio di un decreto ingiuntivo (da parte di un’impresa appaltatrice per il pagamento di una somma di 100.000euro, oltre interessi e spese legali)
  • non aver proposto opposizione
  • non aver informato del titolo esecutivo formatosi a seguito della mancata opposizione del decreto e dell’azione esecutiva.

In questo caso, oltre al riconoscimento della responsabilità dell’amministratore per omessa informativa, è stato stabilito che tale comportamento ha:

  • gravato sulla sfera patrimoniale del condominio (che è stato privato della possibilità di resistere alle pretese avanzate dall’impresa appaltatrice)
  • prodotto sul condominio un danno da perdita di change per non aver fatto opposizione

mentre non stati riconosciuti di danni per il blocco del conto corrente condominiale.

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Conclusioni

L’omessa informativa da parte dell’amministratore di condominio è una grave violazione dei diritti dei condomini, del quale deve risarcire gli eventuali danni economici.

In ogni caso, prima di inviare atti giudiziari, è bene verificare la residenza del condomino. In che modo? Con un servizio rintraccio residenza persona online o, in alternativa, è possibile richiedere un certificato di residenza online.

 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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4 commenti per "Responsabilità dell’amministratore condominiale per omessa informativa"

  • Giampiero ha detto:

    Buonasera, una domanda sé possibile..
    L’amministratore comunica notizie inerenti al condominio tramite gruppo di WhatsApp, io non facendoci parte per motivi personali non vengo informato se non tramite passa parola quando capita. Stiamo iniziando l’adeguamento al 110% e l’unico contatto è la mail per la convocazione dell’assemblea, esattamente una volta l’anno. Esiste una bacheca ma non utilizzata appunto perché comunica tramite chat. È di Roma quindi non presente se non per l’incontro annuale.
    Sono proprietario come tutti gli altri inquilini, vorrei avere notizie e non risponde neppure alle mail, è lecito questo comportamento?
    La ringrazio tanto.

    • Redazione ha detto:

      Gentile Giampiero, le confermiamo che il comportamento tenuto dal suo amministratore di condominio non è assolutamente lecito, in quanto non è possibile informare i condomini esclusivamente tramite WhatsApp. Poiché non le risponde al telefono, le suggeriamo di inviargli una raccomandata A/R nella quale richiede esplicitamente di ricevere qualsiasi comunicazione relativa al condominio al suo indirizzo e-mail. Cordiali saluti.

  • Gianni ha detto:

    Gent. avvocato, vorrei capire meglio questa norma: Diversi mesi fa è stato presentato un ricorso al Giudice di Pace da parte di un’impresa di servizi per il mancato pagamento di fatture dovute per oltre un anno. Lo stesso organo ha emesso un decreto ingiuntivo a carico del condominio (nella persona dell’amministratore di condominio) per ottenere il pagamento delle spese. Le parti si sono accordate con una scrittura privata di transazione per il pagamento in diverse rate di quanto dovuto, il tutto gravato di interessi e spese legali. L’amministratore non ha mai portato a conoscenza circa l’esistenza di questo decreto ingiuntivo. Solo dopo circa un anno è venuta fuori la notizia di questo decreto. Si sa da tempo che nel condominio vi sono alcuni condòmini con un “forte” debito, ai quali l’amministratore non ha mai intimato il pagamento ne con solleciti tantomeno ricorrendo a giusto decreto ingiuntivo nei confronti dei morosi.
    La mia domanda è: la mancata informativa ai condomini può essere questa una giusta causa per revocare dall’incarico l’amministratore? e, qualora non vi fosse maggioranza in assemblea per la revoca, si può ricorrere al giudice di Pace per una rimozione giudiziale?
    Grazie per l’attenzione

    • Redazione ha detto:

      Gentile Gianni, si tratta di una situazione complessa, potrebbero esserci le condizioni per procedere con la revoca, ma per ricevere una risposta completa in merito al Suo quesito le suggeriamo di rivolgersi ad un legale specializzato in diritto condominiale. Cordiali saluti.

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