Rendite finanziarie: quali sono le tassazioni?

Rendite finanziarie: quali sono le tassazioni?

Nuova tassazione per le rendite finanziare stabilita dal decreto legge n. 66/2014, con un’aliquota che sale dal 20 al 26% e che scatta da domani 1 luglio. L’ambito applicativo e le deroghe del provvedimento sono state chiarite venerdì 27 giugno con la circolare n° 19/E del 27 giugno. Vediamo i dettagli.

Rendite finanziarie: tassazione al 26%

L’aumento dell’aliquota dal 20% al 26% si applica ai redditi di capitale e ai diversi redditi di natura finanziaria. Restano fuori dall’ambito di applicazione della norma che prevede la tassazione ad aliquota fissa del 26% le plusvalenze relative alle partecipazioni qualificate, poiché non sottoposte a imposta sostitutiva che concorre alla determinazione del reddito nella misura del 49,72%.

In sostanza, la norma sull’aliquota al 26% si applica ai dividendi percepiti, agli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi bancari e postali maturati a partire dall’1 luglio 2014 e ai redditi derivanti da obbligazioni e cambiali finanziare maturate a decorrere dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.

Nel caso di contratti di riporto e di pronti contro termine di durata non superiore a 12 mesi stipulati prima dell’1 luglio 2014, aventi a oggetto obbligazioni e titoli similari soggetti all’imposta sostitutiva prevista dal Dlgs n. 239/1996, l’aliquota del 26% scatta a partire dal giorno successivo a quello di scadenza. Per i differenziali generati fino alla scadenza dei contratti conclusi prima dell’1 luglio 2014 continua a essere applicata l’aliquota precedente al 12,5% o al 20% a seconda dei casi.

Deroghe per white list, titoli pubblici, fondi pensione

Tra le deroghe al nuovo quadro normativo previsto dal dl n° 66/2014, resta in vigore l’aliquota del 12,5% sui titoli pubblici italiani ed equiparati, come i titoli del debito pubblico, dei buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa depositi e prestiti e dei titoli equiparati, emessi da organismi internazionali.

Per ciò che riguarda gli Stati esteri inclusi nella white list, si estende l’ambito di applicazione dell’aliquota agevolata del 12,5% dalle sole obbligazioni emesse dagli Stati anche alle obbligazioni emesse dai loro enti territoriali.

Aliquota ridotta del 12,5% anche per i prject bond (obbligazioni di progetto) relativamente agli interessi maturati su questi strumenti finanziari ma non agli altri redditi di capitale o diversi di natura finanziaria derivanti dalla loro cessione o rimborso.

Non si applica la nuova aliquota del 26%, infine, nemmeno alle forme di previdenza complementare, per le quali però aumenta dall’11 all’11,5% l’imposta sostitutiva dovuta sul risultato netto maturato per l’anno 2014.

Affrancamento per redditi diversi di natura finanziaria

Per quanto riguarda i redditi diversi di natura finanziaria, l’aliquota al 26% si applica alle plusvalenze realizzate a partire dall’1 luglio 2014. La plusvalenza resta soggetta all’aliquota del 20% solo in caso di cessione a titolo oneroso perfezionata antecedentemente al 1° luglio 2014.

È possibile affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014 versando un’imposta sostitutiva del 20% determinata sulla differenza tra il costo o il valore in base ai criteri previsti dal decreto affrancamento del 13 dicembre 2011, e il valore o il costo di acquisto delle stesse o il valore precedentemente affrancato. Ciò consente di assumere come costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziare il valore alla data del 30 giugno 2014.

L’opzione può essere esercitata in due modalità a seconda del regime scelto dal contribuente ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva dei redditi diversi di natura finanziaria:

  • regime dichiarativo: opzione effettuata tramite versamento dell’eventuale imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2014
  • regime del risparmio amministrativo: opzione riferita obbligatoriamente a tutte le attività finanziarie, con eccezione di quelle escluse dall’affrancamento, comprese nel singolo rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute al 30 giugno 2014 o alla data di esercizio dell’opzione.

In nessuna delle due ipotesi è consentito l’affrancamento parziale. I dati relativi all’affrancamento sono indicati nella dichiarazione del sostituto d’imposta e dell’intermediario relativa al periodo d’imposta 2014.

La base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva del 20% sui redditi diversi di natura finanziaria, le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria derivanti dall’esercizio dell’opzione è determinata al netto del 62,50% di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati prima dell’1 gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione. Successivamente, al netto di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati dall’1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014 e non ancora utilizzati in compensazione. Infine, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi che dovessero derivare dall’esercizio della medesima opzione.

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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