Reddito dominicale e reddito agrario dei terreni: le differenza
Il reddito fondiario (artt. 25 – 43 del D.P.R. n. 917/1986 ) riguarda i terreni e i fabbricati situati nel territorio italiano e, quindi, censiti nel Catasto Terreni o nel Catasto Fabbricati. Questo si distingue, oltre che nel reddito dei fabbricati, anche nel reddito dominicale e nel reddito agrario.
Cosa sono il reddito dominicale e il reddito agrario?
Il reddito dominicale corrisponde alla “parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole” che spetta al suo proprietario.
Riguarda, dunque, solamente l’entrata che si ottiene per la sola proprietà dei beni e non include quella derivante dall’esercizio dell’attività agricola.
I terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa (art. 55, c. 2, let. c, del D.P.R. n. 917/1986) non sono considerati produttivi di reddito dominicale.
Il reddito agrario rappresenta, invece, la “parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso“.
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Tra le attività agricole, come specificato dall’art. 32 del D.P.R. n. 917/1986, rientrano:
- le attività finalizzate alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l’allevamento di animali con mangimi derivanti per almeno un quarto dal terreno, e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, a patto che la superficie adibita alla produzione non sia superiore al doppio di quella del terreno su cui avviene la produzione stessa;
- le attività indicate nell’art. 2135, c. 3, del codice civile, anche non svolte sul terreno, e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.
Quali sono le differenze tra reddito dominicale e reddito agrario
Il reddito dominicale e agrario sono entrambi correlati alla qualità del terreno e alla sua produttività media ordinaria.
Tuttavia, la principale differenza tra il reddito dominicale e il reddito agrario riguarda il fatto che il primo è relativo alla sola proprietà del terreno, mentre il secondo riguarda l’utilizzo produttivo del terreno.
Come si determina il reddito dominicale e agrario di un terreno
La determinazione del reddito dominicale, come stabilito dall’art. 28 del D.P.R. n. 917/1986, avviene mediante l’applicazione di tariffe d’estimo, elaborate dai singoli comuni e stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.
Per quanto riguarda, invece, la determinazione del reddito agrario, sulla base di quanto indicato nell’art. 34 del D.P.R. n. 917/1986, questa avviene ugualmente attraverso l’applicazione di tariffe d’estimo definite per ciascuna qualità e classe.
Le tariffe d’estimo esprimono la capacità reddituale di un immobile a fini fiscali e sono sottoposte, sia nel caso del reddito dominicale sia nel caso del reddito agrario, a revisione quando se ne manifesti l’esigenza o, comunque, ogni dieci anni. Le modificazioni derivanti dalla revisione sono disposte con decreto del Ministro delle finanze e hanno effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe d’estimo.
Il reddito dominicale e il reddito agrario permettono di individuare la base imponibile per il calcolo delle tasse, tributi e imposte.
Dove si trovano i redditi dominicale e agrario
Per verificare il valore del reddito dominicale e agrario di un terreno è possibile richiedere:
Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Visura catastale immobileNel form presente sul sito di VisureItalia sarà necessario selezionare Terreno sotto la voce Catasto e indicare gli identificativi catastali del bene immobile, cioè la particella e il foglio.
Questo documento contiene, infatti, i seguenti dati censiti nel Catasto Terreni:
- Qualità e Classe. La prima esprime il tipo di macrocoltura agraria attribuita a una particella del Catasto Terreni, o sua porzione. Se la particella è suddivisa in porzioni con colturali diverse viene riportata la dicitura “Modello 26”. La seconda, invece, identifica il grado di produttività delle particelle interessate da una qualità di coltura. Può essere indicata con numeri da “1 a n”, dove la classe 1 rappresenta la classe di maggior reddito, oppure con la lettera “U”, che sta per “unica”, quando la categoria non è ripartita in classi in quanto la redditività è omogenea all’interno del Comune o della zona censuaria.
- Ha, Are, Ca, i quali esprimono superficie del terreno espressa in ettari, in are e in centiare.
- Reddito dominicale e reddito agrazio, che come specificato in precedenza rappresentano, rispettivamente, l’entrata netta derivante dalla proprietà di un terreno, e la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole.
Legge di bilancio 2020: redditi terreni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali
La nuova Legge di Bilancio ha previsto l’estensione anche per il 2020 dell’esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Per il 2021, tali redditi concorreranno invece alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento.
Variazione redditi dominicale e agrario
I titolari di redditi fondiari devono presentare la denuncia delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica.
L’art. 30 del D.P.R. n. 917/1986 prevede che le variazioni del reddito dominicale, in aumento o in diminuzione, devono essere denunciate dal contribuente all’Agenzia delle Entrate. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e, se queste riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento.
In base a quanto stabilito dall’art. 29 del D.P.R. n. 917/1986, commi 1 e 2:
- le variazioni del reddito domenicale in aumento possono derivare dalla sostituzione della qualità di coltura, rispetto a quanto indicato in catasto, con altra di maggiore reddito;
- le variazioni del reddito dominicale in diminuzione derivano, invece, dalla sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con un’altra di minore reddito, oppure dalla riduzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.
La denuncia delle variazioni dei redditi dominicale e agrario può essere effettuata tramite il software Docte 2.0 oppure presentando la dichiarazione variazioni delle colture (modello 26) al competente ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle entrate.
6 commenti per "Reddito dominicale e reddito agrario dei terreni: le differenza"
Salve,
complimenti per l’articolo, e’ uno dei piu’ dettagliati che sono riuscito a trovare in rete!
Volevo capire in maniera piu approfondita l’argomento per quanto riguarda i proprietari di terreni non utilizzati in attivita agricole commerciali, a parte un eventuale orto familiare e qualche albero da frutta.
In quel caso bisogna pagare ugualmente la tassa basata sul reddito dominicale, nonostante non si percepisca nessun guadagno dal terreno?
Ad esempio ho visto che un certo terreno di 2 ettari ha reddito domin. di 80 eur , quindi la tassa sarebbe 80*1.25*135 = 13500 eur all anno.
Come potrebbe una persona che vivesse li’, senza esercitare attivita agricola, a pagare queste tasse?
Se cosi fosse, mi chiederei il senso di tale tassa, in caso contrario la cosa invece suonerebbe “sensata”.
Nel caso il mio ragionamento fosse sbagliato la prego di correggermi.
Buonasera Vittorio, la ringraziamo sentitamente per i suoi complimenti. In risposta al suo quesito, la informiamo che l’unica tassa da versare è quella relativa alla proprietà di un terreno, a prescindere dal fatto che si eserciti o meno un’attività. Cordiali saluti.
Mi sto dedicando per diletto alla costruzione su Excel di un modello 730 per la dichiarazione dei redditi (sono in pensione da dieci anni e ho tutto il tempo che mi serve). Per fare ciò ho dovuto approfondire diversi argomenti tra cui le rendite fondiarie che servono, tra l’altro, a produrre la Certificazione Unica, documento indispensabile per il calcolo del reddito imponibile e delle ritenute Irpef.
Ho trovato molto interessante il suo articolo e le spiegazioni della differenza tra reddito dominicale e agrario. La ringrazio per avere dedicato un po’del suo tempo a beneficio di persone che, come me, navigano su internet per istruirsi. Cordialmente.
Gentilissimo Biagio, siamo davvero entusiasti di sapere che abbia trovato utile il nostro articolo! La ringraziamo per averci scritto e ci complimentiamo per le Sue attività. Cordiali saluti.
Utilissimo
chiedo aiuto per un mio problema :
– ho ereditato un terreno in prov. di ASTI
– confesso di non essermene occupata il terreno era coltivato da cugini di mia madre
– quest’anno ho casualmente scoperto che un signore, che non conosco, ha registrato un contratto di affitto comulativo per il mio terreno e per altri terreni
– io non ho firmato nulla
– ho chiesto spiegazione spiegazione e il pagamento dell’affitto
ma come lo calcolo
a Catasto risulta : reddito agrario € 13,36
reddito dominicale € 19,30
Quanto dovrei ricevere all’anno ? grazie infinite
Buonasera, la informiamo che l’affitto di un terreno non dipende dalla rendita catastale. Le suggeriamo, inoltre, di richiedere al signore che cita di fornirle la copia del contratto di affitto in modo tale da poter trovare maggiori informazioni su quanto avvenuto a sua insaputa. Cordiali saluti.