Qual è il significato della ragione sociale e della denominazione sociale?

Qual è il significato della ragione sociale e della denominazione sociale?

Spesso si fa confusione nell’utilizzo dei due termini che vengono usati impropriamente. La differenza tra ragione sociale e denominazione sociale è riferita alla forma societaria adottata dall’impresa. Nel Registro delle Imprese è possibile cercare un’impresa attraverso la sua ragione o denominazione sociale. È, quindi, importante comprendere il significato di queste due espressioni.

Le imprese possono assumere diverse forme giuridiche, sia in forma individuale sia collettiva. Nel primo caso si fa riferimento alle ditte individuali, ai lavoratori autonomi ed ai titolari di partita iva. Nel secondo alle società, distinte in società di persone, di capitali e per azioni. A seconda della forma giuridica assunta dall’impresa, si applica una differente individuazione della stessa nel Registro delle Imprese. Peraltro, non tutte le forme di impresa sono censite in Camera di Commercio. Conoscere la differenza tra i due termini assume, quindi, una utilità ancora maggiore.

In questo articolo esamineremo:

  1. Cosa si intende per ragione sociale?
  2. Qual è la ragione sociale per un privato?
  3. Differenza tra ragione sociale e denominazione sociale
  4. Come ricercare un’impresa attraverso la ragione sociale o la denominazione
  5. Tipologia di imprese censite con la ragione sociale
  6. Tipologie di imprese censite con la denominazione sociale
  7. Quali imprese sono tenute all’iscrizione in Camera di Commercio?

Cosa si intende per ragione sociale?

Prima di arrivare alla distinzione tra ragione sociale e denominazione sociale, è necessario avere ben chiaro il significato di ragione sociale e come questo cambia in caso ci si riferisca a una società o a un privato.

Qual è la ragione sociale per un privato?

La ragione sociale rappresenta l’elemento di identificazione delle società, nello specifico delle società di persone.

Tuttavia, questo termine viene utilizzato per un privato che svolge l’attività di libero professionista. La ragione sociale per un privato corrisponde al suo nome e cognome, e per ottenerla è necessaria l’iscrizione in Camera di Commercio come ditta individuale.

Differenza tra ragione sociale e denominazione sociale

Se l’attività di impresa è esercitata da due o più persone che decidono di esercitare insieme l’attività, attraverso un’organizzazione interna tesa al comune scopo e di condividerne parimenti i rischi professionali, si parla di società (art. 2247 e segg. C.C.).

I termini ragione sociale e denominazione sociale devono essere riferiti distintamente per le società di persone e per le società di capitali. 

Le società di persone agiscono attraverso la loro ragione sociale che può corrispondere anche ad un nome di fantasia ma deve contenere il nome di uno dei soci. A titolo esemplificativo, una società di persone costituita mediante atto pubblico da due soci, Mario Bianchi e Carlo Verdi, potrà avere un nome che evochi l’attività ma dovrà indicare il nome di almeno uno dei due soci. La ragione sociale, quindi, dovrà essere, ad esempio “Progetti Industriali di Mario Bianchi s.n.c.”. Nella sostanza, la ragione sociale è il nome dell’impresa.

L’obbligo di indicazione del nome e cognome di uno dei soci non vige per le società di capitali. In questo caso, si parla di denominazione sociale che può consistere in un nome di fantasia, ad esempio “Progetti Industriali S.r.l.” senza l’obbligo di inserimento dei nominativi dei soci.

Conoscere la distinzione è fondamentale in tutte le attività dell’impresa. Nelle fatture, così come nella carta intestata ed in tutti i documenti ufficiali, l’impresa dovrà indicare precisamente la propria ragione sociale o la denominazione sociale. Allo stesso modo, nei pagamenti, sia attraverso bonifico bancario sia attraverso la emissione di assegno bancario o circolare, dovrà sempre essere specificato il nome corretto dell’impresa.

Come ricercare un’impresa attraverso la ragione sociale o la denominazione

Il Registro Imprese della Camera di Commercio detiene tutti i dati, attuali e storici, riferiti a tutte le imprese che svolgano un’attività commerciale ai sensi dell’art. 2082 del Codice Civile.

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Tipologia di imprese censite con la ragione sociale

Le società di persone si distinguono in:

Società semplice, S.s.

Costituita mediante contratto tra i soci, è regolata dagli art. 2251 e segg. C.C.. È la forma societaria tipica degli studi professionali o associati, così come delle attività commerciali nelle quali non sia necessaria una forma di organizzazione complessa. La rappresentanza può essere conferita ad uno dei soci e stabilita nel contratto sociale. In mancanza, si estende a tutti i soci amministratori. I creditori possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale ma per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci. Le società semplici non sono tenute al deposito del bilancio in Camera di Commercio.

Società in accomandita semplice, S.a.s.

Distinguono i soci in:

  • socio accomandatario che risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali
  • socio accomandante che risponde limitatamente alla sola quota conferita.

La ragione sociale deve comprendere la denominazione ma, obbligatoriamente come per le s.n.c., deve comprendere il nome di almeno uno dei soci accomandatari. Va rilevato che il socio accomandante che consenta che anche il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponderà comunque di fronte a terzi illimitatamente e solidalmente con il suo patrimonio personale (art. 2313 – 2324 C.C.). Le s.a.s. non sono obbligate a depositare annualmente il bilancio in Camera di Commercio.

Società in nome collettivo, S.n.c.

Regolata dagli art. 2291 – 2312 C.C., stabilisce in primis il criterio di responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Va ricordato che le s.n.c. agiscono sotto una ragione sociale che può corrispondere alla denominazione ma deve sempre indicare il nome di uno o più dei soci. Viene costituita con atto costitutivo tra i soci mediante atto notarile o privato ma che deve essere depositato entro trenta giorni presso l‘ufficio del Registro Imprese (Camera di Commercio) di competenza. Così come per tutte le forme giuridiche di società di persone, anche per le s.n.c. non vige l’obbligo di depositare annualmente il bilancio in Camera di Commercio

Tipologie di imprese censite con la denominazione sociale

Le società di capitali sono dei soggetti giuridici che godono di autonomia patrimoniale perfetta, in quanto il loro patrimonio è distinto da quello dei soci. Le forme più diffuse sono:

Società a responsabilità limitata, S.r.l.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società limitatamente al solo patrimonio (immobiliare, mobiliare) o al capitale sociale. Le quote di partecipazione dei singoli soci non possono in alcun modo essere rappresentate da azioni. L’apporto sociale è dato sia al momento della costituzione sia in fasi successive attraverso finanziamento diretto dei soci. La società deve costituirsi obbligatoriamente mediante atto costitutivo redatto in forma pubblica da notaio (art. 2472 – 2497 C.C.). Al momento della stipula, i soci devono comunicare la denominazione sociale dell’impresa.

Società per azioni, S.p.a.

In questo caso le obbligazioni sociali riguardano solo ed esclusivamente la società con il suo patrimonio. Pertanto, i singoli soci, le cui quote di partecipazione sono denominate azioni, sono indenni da qualunque responsabilità. La denominazione sociale deve obbligatoriamente contenere l’indicazione di società per azioni e la loro costituzione deve avvenire mediante atto costitutivo per atto pubblico (art. 2325 – 2461 C.C.).

Quali imprese sono tenute all’iscrizione in Camera di Commercio?

Sono tenuti ad iscriversi nel Registro Imprese tutti gli imprenditori (art. 2082 c.c.) che svolgono attività commerciale in uno dei seguenti ambiti:

  • produzione di beni e servizi;
  • intermediazione nella circolazione dei beni;
  • attività di trasporto di cose e di persone per terra per acqua e per cielo;
  • servizi bancari ed assicurativi;
  • attività ausiliaria delle precedenti (agenzia, mediazione, ecc.);
  • attività agricola (per questa attività l’iscrizione è facoltativa al di sotto di un determinato volume d’affari).
 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

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