Casellario giudiziale per lavoro: quando è richiesto dal datore?

Casellario giudiziale per lavoro: quando è richiesto dal datore?

Il casellario giudiziale per lavoro è obbligatorio se si intende assumere una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Cosa accade se il datore di lavoro non adempie a tale obbligo? Vediamolo in questo articolo.

INDICE:

  1. Cosa si intende per certificato penale?
  2. Quale è il casellario giudiziale per lavoro?
  3. Perché le aziende chiedono il casellario giudiziale?
  4. Come ottenere casellario giudiziale per lavoro online?
  5. Quanto costa fare un contratto di convivenza?
  6. Quali sono le sanzioni per mancata richiesta del casellario giudiziale per lavoro

Cosa si intende per certificato penale?

Il certificato penale era uno dei documenti che si potevano presso l’ufficio del Casellario Giudiziale, presente in ogni Procura della Repubblica. Conteneva solo i provvedimenti penali di condanna definitivi riferiti a un soggetto, ad eccezione di quelli per i quali il Testo unico non prevede la menzionabilità.

Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 120 ha introdotto una serie di disposizioni per la revisione della disciplina del Casellario Giudiziale. In particolare, l’art. 4 ha previsto delle modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di servizi certificativi, le quali hanno acquistato efficacia decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi dal 26 ottobre 2019.

Anche la disciplina che riguardava il certificato penale è stata coinvolta in tali modifiche. Infatti, l’art. 25 del T.U. che lo regolava è stato abrogato dal D.Lgs. 120/2018. Per questo motivo, a partire dal 26 ottobre 2019, il certificato penale non è più disciplinato dall’art. 25 ma è stato incorporato nell’art. 24, modificato anch’esso dal D.Lgs. 122/2018, rubricato come “certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato”.

Esistono particolari situazioni in cui la richiesta del certificato del casellario deve avvenire direttamente dal datore di lavoro.

Quale è il casellario giudiziale per lavoro?

Il casellario giudiziale per lavoro corrisponde al certificato penale richiesto dal datore di lavoro. La sua disciplina la troviamo nell’art. 25-bis del Testo Unico. e tale disposizione è stata inserita dall’art. 2, c. 1, del D.Lgs. 39/2014.

Questo documento deve essere: “richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori“.

Perché le aziende chiedono il casellario giudiziale?

In base a quanto appena esposto, quindi, le aziende devono richiedere questo tipo di certificato in caso si assunzione di persone che saranno impegnate nello svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Lo scopo è quello di verificare l’esistenza di:

  • condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale
  • sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

Questo certificato deve essere richiesto dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato, quando intende stipulare un contratto di lavoro e non quando voglia avvalersi di semplici forme di collaborazione.

Come ottenere casellario giudiziale per lavoro online?

Può essere richiesto dall’interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando l’apposito modello. Il certificato è valido 6 mesi dalla data di rilascio.

Certificato penale casellario giudizialeRichiedilo qui

Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:

Certificato penale casellario giudiziale

Quali sono le sanzioni per mancata richiesta del casellario giudiziale per lavoro

L’art. 2, c. 2, del D.Lgs. 39/2014 dispone, inoltre, che: “Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00“.

Il datore che assume personale destinato ad avere contatto diretto e regolare con i minori deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al lavoratore in modo da verificare che non abbia commesso determinati reati contro gli stessi. Qualora non dovesse adempiere a tale obbligo, il datore dovrà pagare una sanzione tra i 10.000 e i 15.000 euro.

Badate bene però che quanto esposto fin’ora sul certificato penale richiesto dal datore di lavoro, a partire dal 26 ottobre 2019, subirà qualche modifica in quanto anche l’art. 25-bis è stato oggetto di revisione da parte del D.Lgs. 122/2018. In particolare:

  1. alla rubrica, la parola «penale» è soppressa;
  2. al comma 1, le parole «Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «Il certificato del casellario giudiziale di cui all’articolo 24».

Fonte: Ministero della Giustizia

 

Content & Community Manager

Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

© Riproduzione riservata

Se hai trovato utile questo articolo o hai bisogno di un chiarimento, lascia un commento nel form a fine pagina o scrivici a smartfocus@visureitalia.com. Inoltre, iscriviti alla newsletter per ricevere gratuitamente aggiornamenti su attualità economica, novità fiscali e tributarie, consigli pratici su normative, leggi e tributi!
Servizi VisureItalia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *