Qual è la differenza tra matrimonio e unione civile?

Come sappiamo, nel 2016 è stata approvata la legge sulle unioni civili, che è stato il primo passo per riconoscere diritti e doveri delle coppie omosessuali. Sebbene l’unione civile presenti delle caratteristiche simili al matrimonio, restano delle differenze sostanziali tra gli istituti. Vediamo quali.
INDICE:
Chi può fare le unioni civili?
Per formare un’unione civile, le due persone devono:
- avere entrambe maggiori di età;
- essere dello stesso sesso;
- avere una relazione o rapporto sentimentale ed economico che vogliono regolare.
Con il fine di formalizzare l’unione, in seguito, è necessario rilasciare un’apposita dichiarazione davanti a un ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni. Nella dichiarazione, che serve per la costituzione del vincolo, bisogna indicare:
- dati anagrafici e residenza della coppia;
- eventuale scelta del regime patrimoniale;
- identità, dati anagrafici e residenza dei testimoni.
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Certificato di stato civileLe differenze sostanziali tra matrimonio e unione civile
Ma allora quali sono gli elementi che contraddistinguono un matrimonio da un’unione civile? Riportiamo di seguito l’elenco delle principali differenze.
Terminologia
Secondo l’articolo 29 della Costituzione il matrimonio è ”ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. L’unione civile, invece, non è un matrimonio, ma una “specifica formazione sociale” formata da persone dello stesso sesso.
Sesso
Mentre il matrimonio può essere contratto solo da persone di sesso diverso, l’unione civile è un istituto valido per le coppie dello stesso sesso.
Rito
A differenza di quanto previsto per il matrimonio, per l’unione civile non sono contemplate le pubblicazioni e neanche esserci le opposizioni. Per costituire l’unione civile, quindi, i coniugi presentano una dichiarazione all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni e senza recitare delle formule particolari.
L’ufficiale di stato civile si occuperà di compilare un certificato dove compariranno i dati anagrafici (della coppia e dei testimoni), residenza e regime patrimoniale. Inoltre, mentre per il matrimonio i minorenni possono richiedere a un giudice il ”permesso” di sposarsi, l’unione civile è valida solo per i maggiorenni.
Patrimonio
Dal punto di vista economico, non sussistono differenze tra matrimonio e unioni civili. Ciò significa che le coppie unite civilmente saranno soggette in automatico al regime di comunione dei beni, a meno che non indichino una scelta differente. Per entrambi, inoltre, si prevede l’obbligo di dare un contributo per i bisogni comuni e il diritto di successione.
Fisco e previdenza
Sia le coppie sposate che unite civilmente possono godere del medesimo trattamento fiscale e previdenziale. Ad esempio detrazioni fiscali per familiari a carico e prima casa, assegno di mantenimento dopo divorzio, pensione di reversibilità e TFR in caso di morte di uno dei due coniugi.
Rispetto al matrimonio però, per le unioni civili non è prevista la possibilità di adozione e non potranno accedere alle prestazioni di maternità/paternità né agli assegni familiari.
Cognome
Come sappiano, nelle coppie sposate la moglie mantiene il proprio cognome da nubile, anche se può aggiungere nei documenti ufficiali la dicitura ”coniugata con”. Gli uniti in forma civile, invece, devono presentare una dichiarazione con cui comunicare la decisione di assumere un cognome comune.
Figli
Gli uniti civilmente non possono adottare un bambino o di ricorrere alla procreazione assistita. A differenza del matrimonio in cui i bambini nati sono per legge considerati come figli di entrambi i genitori, i bambini nati durante l’unione civile saranno figli del solo genitore biologico.
Obbligo di fedeltà
Al contrario di quanto stabilito per il matrimonio, per le unioni civili non vi è obbligo di fedeltà tra le parti.
Divorzio e separazione
I coniugi uniti civilmente, a differenza delle coppie sposate, non dovranno rispettare il periodo di separazione, ma potranno aver accesso al divorzio. In questo frangente, anche nel caso in cui la volontà dei due coniugi sia disgiunta, basterà ricorrere all’ufficiale di stato civile e non al Giudice.
Trascorsi tre mesi dalla presentazione sarà possibile iniziare la procedura di divorzio che potrà essere richiesto tramite via giudiziale, negoziazione assistita o accordo sottoscritto dalle parti davanti all’ufficiale di stato civile. In caso di divorzio, inoltre, i coniugi uniti da unione civile non potranno chiedere lo scioglimento per la mancata consumazione del rapporto.
Cosa resta uguale nel matrimonio e nelle unioni civili?
Gli aspetti che accomunano le unioni civili e il matrimonio riguardano soprattutto i diritti. Come per il matrimonio, le parti si uniscono in forma civile hanno l’obbligo di coabitazione in quanto devono indicare la residenza comune ad entrambi.
È uguale anche il dovere di contribuire sia moralmente, sia materialmente ai bisogni della famiglia, sulla base dei propri averi e delle proprie capacità. Come per il matrimonio, le parti possono decidere il regime patrimoniale da adottare e, se non si specifica, si applica in automatico la comunione dei beni. Anche per quanto concerne la successione, l’unione civile consente alle coppie il diritto alla legittima.
Se il comportamento di una delle parti dovesse risultare inopportuno, la parte lesa potrà chiedere al giudice l’emissione di un decreto che stabilisce l’allontanamento del partner e il pagamento di un assegno alla parte lesa.