Protesto assegni e obbligo di comunicazione a carico della banca

Il protesto di un assegno è una situazione giuridica delicata che può sorgere quando un assegno non viene pagato a causa di fondi insufficienti o di un’errata autorizzazione all’emissione. Questo atto formale, che ha rilevanza legale, non solo penalizza il debitore, ma lo inserisce anche nel Registro dei protestati, con conseguenze negative sul suo credito.
È quindi importante conoscere le implicazioni legali di un protesto, sia per chi lo emette che per chi lo riceve, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti. In questo contesto, analizziamo l’obbligo di comunicazione a carico delle banche in caso di protesto.
Protesto assegni e obbligo di comunicazione della banca
In capo alla banca non esiste nessun tipo di obbligo di comunicazione. La banca (o trattario) non è tenuto a segnalare al soggetto che ha emesso un assegno scoperto (traente), non coperto quindi da adeguati fondi economici, della mancanza sul suo conto corrente della somma necessaria a pagare integralmente l’importo indicato sull’assegno.
L’impostazione della non obbligatorietà della comunicazione in capo alla banca risulta anche da una recente ordinanza del Tribunale di Napoli espressa dal Giudice Giovanni Di Giorgio, il 7 luglio 2020.
Nel corso di un procedimento in cui il giudice ha dovuto decidere su questione relative a protesto assegni, si è ribadito (nuovamente) che a carico della banca non sussiste alcun onere di segnalare al cliente la mancanza di liquidità disponibile e quindi l’iscrizione nel registro dei protestati.
“Il protesto – come ricordato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 12 febbraio 2013 – quale evento dannoso, non è riferibile alla condotta dell’istituto di credito, ma al correntista il quale è sempre a conoscenza del conto corrente a lui intestato avendo contezza della reale consistenza del conto, ragion per cui un eventuale protesto per mancanza di fondi sarà sempre a lui addebitabile e non ha diritto ad alcun avviso preventivo”.
Quando scatta la segnalazione nel registro dei protestati?
Gli illeciti per i quali si viene segnalati nel registro dei protesti sono di due tipi:
- Assegni emessi senza autorizzazione del trattatario, secondo l’articolo 1 della Legge 386 del 1990: si incorre nell’illecito quando un soggetto emette dei titoli in difetto di autorizzazione all’emissione di titoli. L’illecito per difetto di autorizzazione si concretizza quando: l’autorizzazione a emettere assegni, dapprima esistente sulla base di una convenzione stipulata tra il cliente e l’istituto trattario, è stata successivamente revocata; l’autorizzazione è cessata a seguito di chiusura del conto corrente; l’autorizzazione non è mai esistita, non avendo il traente preventivamente stipulato alcuna convenzione con il trattario;
- Assegni emessi senza provvista ex Legge 386 del 1990. L’illecito per assenza di provvista di verifica quando pur sussistendo un’autorizzazione della banca trattaria all’emissione di assegni, il soggetto emette un assegno senza disporre di sufficiente provvista al pagamento dello stesso nel momento in cui viene presentato all’incasso, dal prenditore o da qualsiasi altro giratario , in tempo utile, ossia entro il termine di 8 giorni, se pagabile nello stesso comune in cui fu emesso, o di 15 giorni, se pagabile in altro comune, dalla data cartolare di emissione
Quali sono le sanzioni per chi emette un assegno scoperto?
I soggetti che commettono gli illeciti sopra descritti vanno incontro a tutta una serie di sanzioni principali e accessorie. Sia chi emette un assegno senza autorizzazione sia chi emette un assegno privo di copertura non può sanare la situazione accedendo al pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 16 della l. 689/81.
Assegno protesto: sanzioni principali
Per l’emissione di assegni senza autorizzazione è prevista una sanzione principale pecuniaria che va da un minimo edittale di € 1.032 ad un massimo edittale di € 12.394. Per l’emissione di assegni senza provvista (art.2 L. 386/90), la sanzione principale pecuniaria va da € 516 a € 6.197.
Assegni protesti: sanzioni accessorie
I soggetti che emettono assegni scoperti incorrono nella sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni.
La sanzione scatta in automatico nel caso di emissione di assegni senza autorizzazione mentre, nell’ipotesi di emissione di assegni senza provvista, viene comminata solo quando l’importo dell’assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a € 2.582.
Nel caso l’importo dell’assegno protesto o di più assegni protestati emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria risulti essere superiore ad € 51.645 o il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente ad € 10.329, accertate con provvedimento esecutivo possono essere stabilite delle sanzioni di natura accessoria interdittiva quali:
- l’interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale;
- l’interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 7, L. 386/90).
Implicazioni del protesto assegni per le imprese
Il protesto di un assegno può avere serie implicazioni per le imprese, sia a livello legale che operativo. Quando un’azienda si trova a emettere un assegno protestato, non solo incide sulla propria situazione finanziaria, ma può danneggiare anche le relazioni commerciali e la fiducia dei propri partner e clienti. Le ripercussioni possono essere gravi, quindi è fondamentale che le imprese gestiscano con attenzione i propri pagamenti e le proprie obbligazioni.
Conseguenze legali per gli imprenditori
Il protesto di un assegno comporta implicazioni legali significative per l’imprenditore, in quanto si tratta di un illecito penale. L’imprenditore che emette un assegno scoperto può essere soggetto a procedimenti legali, con potenziali sanzioni penali o civili. Inoltre, la sua posizione viene iscritta nel Registro dei protestati, il che può comportare una limitazione nell’accesso al credito e difficoltà nell’ottenere futuri finanziamenti da banche o istituti di credito.
Impatto sul rapporto con i fornitori e i clienti
Il protesto di un assegno danneggia inevitabilmente i rapporti con fornitori e clienti. I fornitori, vedendo che un’azienda non è in grado di onorare un pagamento, potrebbero decidere di sospendere le forniture o rivedere i termini contrattuali, richiedendo pagamenti anticipati o altre garanzie. Inoltre, i clienti potrebbero perdere fiducia nell’affidabilità dell’azienda, riducendo la probabilità di futuri acquisti o addirittura mettendo fine ai contratti esistenti.
Ripercussioni sulla reputazione aziendale
La reputazione di un’impresa è uno degli elementi più preziosi. Un assegno protestato, infatti, può ledere gravemente la fiducia dei partner commerciali e dei consumatori. In un contesto economico in cui la credibilità è fondamentale, il protesto diventa un segnale negativo che potrebbe diffondersi rapidamente, influenzando in modo negativo l’immagine complessiva dell’azienda. Questo perché le imprese coinvolte in protesti rischiano di essere percepite come poco affidabili, il che potrebbe ridurre la loro competitività sul mercato e limitare opportunità di crescita.
Fonte: Banca d’Italia