Protesto assegni e obbligo di comunicazione a carico della banca.

Protesto assegni e obbligo di comunicazione a carico della banca.

Protesto assegni e obblighi comportamentali e di comunicazione a carico della Banca. Chi deve fare cosa e come comportarsi in caso di assegno protestato.

Protesto assegni, una brutta parola in cui si rischia facilmente di inciampare. In una società fluida e veloce, come quello in cui viviamo, ritrovarsi nella spiacevole situazione di avere a che fare con un protesto di un assegno (bancario o postale che sia ndr) è davvero un attimo. Sia che siate voi ad aver emesso un assegno protestato sia che invece abbiate ricevuto un assegno scoperto sé il caso di conoscere a fondo la materia per evitarci in futuro brutte figure e spiacevoli inconvenienti.

  1. Protesto Assegno: che cosa è un assegno protestato? Cosa significa?
  2. Protesto assegni e obbligo di comunicazione della banca.
  3. Protesto Assegno: quando scatta la segnalazione nel registro dei protestati?
  4. Quali sono le sanzioni per chi emette un assegno scoperto?

Protesto Assegno: che cosa è un assegno protestato? Cosa significa?

Il protesto di un assegno è un atto formale avente rilevanza giuridica pubblica. Può essere accertato solo da un ufficiale giudiziario (segretario comunale o notaio ad esempio ndr) a carico di un soggetto che ha emesso un assegno scoperto, non coperto da fondi sufficienti sul conto corrente O in mancanza di un autorizzazione ad emettere i titoli.

Quando un soggetto emette un assegno, pur non avendo fondi sufficienti a coprire l’importo indicato o non è autorizzato ad emettere il titolo, viene attivato un procedimento formale chiamato per l’appunto protesto. Il protesto di un assegno è un vero e proprio illecito penale e certifica il mancato pagamento al beneficiario dell’assegno della somma pattuita.

In termini tecnici un protesto è un atto che viene emesso a favore del creditore che con il protesto viene messo al riparo e garantito sul pagamento ma parallelamente risulta essere un atto estremamente negativo posto a carico del debitore che infatti vedrà la sua posizione iscritta al registro dei Protestati, un elenco custodito nella Centrale di Allarme Interbancaria, da cui si viene cancellati dopo 5 anni anche se viene saldato successivamente l’assegno.

Protesto assegni e obbligo di comunicazione della banca.

In capo alla banca non esiste nessun tipo di obbligo di comunicazione. La banca (o trattario) non è tenuto a segnalare al soggetto che ha emesso un assegno scoperto (traente), non coperto quindi da adeguati fondi economici, della mancanza sul suo conto corrente della somma necessaria a pagare integralmente l’importo indicato sull’assegno.

L’impostazione della non obbligatorietà della comunicazione in capo alla banca risulta anche da una recente ordinanza del Tribunale di Napoli espressa dal Giudice Giovanni Di Giorgio, il 7 luglio 2020.

Nel corso di un procedimento in cui il giudice ha dovuto decidere su questione relative a protesto assegni, si è ribadito (nuovamente) che a carico della banca non sussiste alcun onere di segnalare al cliente la mancanza di liquidità disponibile e quindi l’iscrizione nel registro dei protestati.

“Il protesto – come ricordato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 12 febbraio 2013 – quale evento dannoso, non è riferibile alla condotta dell’istituto di credito, ma al correntista il quale è sempre a conoscenza del conto corrente a lui intestato avendo contezza della reale consistenza del conto, ragion per cui un eventuale protesto per mancanza di fondi sarà sempre a lui addebitabile e non ha diritto ad alcun avviso preventivo”.

Come scoprire se un soggetto o un azienda è segnalata nel Registro dei protestati?

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Protesto Assegno: quando scatta la segnalazione nel registro dei protestati?

Gli illeciti per i quali si viene segnalati nel registro dei protesti sono di due tipi.

Assegni emessi senza autorizzazione del trattatario, secondo l’articolo 1 della Legge 386 del 1990: si incorre nell’illecito quando un soggetto emette dei titoli in difetto di autorizzazione all’emissione di titoli.

L’illecito per difetto di autorizzazione si concretizza quando: l’autorizzazione a emettere assegni, dapprima esistente sulla base di una convenzione stipulata tra il cliente e l’istituto trattario, è stata successivamente revocata; l’autorizzazione è cessata a seguito di chiusura del conto corrente; l’autorizzazione non è mai esistita, non avendo il traente preventivamente stipulato alcuna convenzione con il trattario.

Assegni emessi senza provvista ex Legge 386 del 1990. L’illecito per assenza di provvista di verifica quando pur sussistendo un’autorizzazione della banca trattaria all’emissione di assegni, il soggetto emette un assegno senza disporre di sufficiente provvista al pagamento dello stesso nel momento in cui viene presentato all’incasso, dal prenditore o da qualsiasi altro giratario , in tempo utile, ossia entro il termine di 8 giorni, se pagabile nello stesso comune in cui fu emesso, o di 15 giorni, se pagabile in altro comune, dalla data cartolare di emissione

Quali sono le sanzioni per chi emette un assegno scoperto?

I soggetti che commettono gli illeciti sopra descritti vanno incontro a tutta una serie di sanzioni principali e accessorie.

Sia chi emette un assegno senza autorizzazione sia chi emette un assegno privo di copertura non può sanare la situazione accedendo al pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 16 della l. 689/81.

  • Assegno protesto: sanzioni principali.

Per l’emissione di assegni senza autorizzazione è prevista una sanzione principale pecuniaria che va da un minimo edittale di € 1.032 ad un massimo edittale di € 12.394. Per l’emissione di assegni senza provvista (art.2 L. 386/90), la sanzione principale pecuniaria va da € 516 a € 6.197

  • Assegni protesti: sanzioni accessorie

I soggetti che emettono assegni scoperti incorrono nella sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni.

La sanzione scatta in automatico nel caso di emissione di assegni senza autorizzazione mentre, nell’ipotesi di emissione di assegni senza provvista, viene comminata solo quando l’importo dell’assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a € 2.582.

Nel caso l’importo dell’assegno protesto o di più assegni protestati emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria risulti essere superiore ad € 51.645 o il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente ad € 10.329, accertate con provvedimento esecutivo possono essere stabilite delle sanzioni di natura accessoria interdittiva quali:

  • l’interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale;
  • l’interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 7, L. 386/90).

Fonte. Banca d’Italia

 

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Appassionato di Keyword Research, da più di dieci anni divido equamente la mia vita professionale tra fogli bianchi di word, blog aziendali e strategie di social media marketing. Nasco come giornalista, prima grande passione, e oggi svolgo la mia attività professionale come Content Manager e SEO blogger con diverse realtà editoriali e importanti progetti imprenditoriali. Collaboro con il Blog SmartFocus e condivido con i suoi lettori la mia passione per l’attualità, il giornalismo e le attività imprenditoriali.

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