Prescrizione del pagamento del bollo auto

Prescrizione del pagamento del bollo auto

Quando si parla di prescrizione del pagamento del bollo dell’auto, con il termine prescrizione ci si riferisce al periodo di tempo, indicato dalla legge, entro il quale un soggetto deve far valere un proprio diritto. Se questo tempo dovesse trascorrere inutilmente, il diritto si estinguerà e il titolare non potrà più farlo valere.

Prescrizione del bollo auto

Prescrizione del bollo auto

Prescrizione del bollo auto di 3 anni: come si calcola?

Innanzitutto va chiarito che il bollo auto si prescrive il terzo anno successivo a quello della scadenza del pagamento. Il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione. Chiariamo subito che c’è una particolarità nel modo di calcolare il termine di prescrizione triennale. Quale? Esso non decorre dal momento in cui la tassa è dovuta, bensì dall’anno successivo a questa data (dal 1° gennaio). Ciò significa che, seguendo questa regola, i 3 anni scadranno il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del pagamento da effettuare. Questo è sicuramente un aspetto fondamentale, da non sottovalutare.

Prescrizione del bollo auto: alcuni consigli utili

Si consiglia anche di valutare attentamente se ci sono state:

  1. eventuali precedenti notifiche interruttive della prescrizione (per esempio avviso di accertamento, cartella esattoriale, ingiunzione fiscale, notifiche di solleciti…). In questo caso, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, con la notifica di un atto interruttivo della prescrizione, ricomincia un nuovo termine triennale a partire dal giorno successivo a quello della loro notifica;
  2. eventuali proroghe che potrebbero essere state decise a livello nazionale (normalmente da leggi finanziarie o decreti fiscali).

Bollo auto: attenzione all’avviso di accertamento o bonario

In realtà non è poi così semplice e scontato il calcolo previsto per poter conoscere l’effettivo termine di prescrizione del bollo auto. Più facile e immediato è venire a conoscenza della documentazione ufficiale (rilasciata dal Pubblico Registro Automobilistico) attestante tutte le informazioni utili relative ad un veicolo – come per esempio i dati anagrafici del proprietario e del conduttore, i dati tecnici e lo stato giuridico del mezzo – che si ottiene mediante una specifica richiesta di visura PRA per targa. Tornando al termine di prescrizione, quale è la prima “mossa” che bisogna compiere? Ancor prima di valutare l’eventuale prescrizione, è opportuno assicurarsi che non sia stato notificato:

  • Avviso di accertamento – tramite il quale viene contestato l’omesso, l’insufficiente o il ritardato pagamento della tassa automobilistica – contattando o recandosi presso gli uffici addetti al servizio tributi della tua Regione. Se questo avviso dovesse risultare notificato, il suggerimento è quello di chiedere sempre una copia della relata di notifica per poter valutare la regolarità della stessa.
  • Avviso bonario, vale a dire un invito al pagamento del bollo auto che se accolto eviterà un futuro invio di un avviso di accertamento.

È importante tenere conto che non aver ricevuto nulla prima della notifica della cartella esattoriale non ha molto valore. Perché? Dipende dal fatto che la notifica di un atto di accertamento può avvenire anche se non si ha materialmente ricevuto nulla. Infatti, tale notifica può essere perfezionata anche per compiuta giacenza presso l’ufficio postale.
Quando si tratta di una prescrizione compiuta, ogni azione esecutiva o cautelare da parte dall’agente della riscossione, come ad esempio Equitalia, è illegittima e può essere bloccata. Infatti, il contribuente non è tenuto a versare l’imposta richiesta. Se la pretesa di pagamento si dovesse materializzare in atti di pignoramento, l’interessato può ricorrere al Giudice. In merito al pignoramento dell’auto, se vuoi sapere meglio che come funziona e che cosa è cambiato rispetto al 2015, leggi questo nostro precedente articolo.

Come e quando può difendersi il contribuente: istanza di annullamento per autotutela

In caso di ricezione di uno di questi atti amministrativi si può presentare, entro 30 giorni dalla notifica, istanza di annullamento per autotutela, rivolta alla propria Regione e, meglio, anche una copia indirizzata anche all’agente della riscossione (come per esempio Equitalia). Contro l’avviso di accertamento si può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Istanza non ammessa, invece, per l’avviso bonario perché non è un atto autonomamente impugnabile.

Cartella esattoriale molto “salata”: valida o nulla?

Vediamo meglio, seppure in sintesi, due differenti casi in cui la cartella esattoriale viene notificata e può avere o un esito positivo o un esito negativo:

  1. è valida anche se notificata dopo il termine di prescrizione del bollo auto soltanto a condizione che entro tale periodo sia stato notificato un avviso di accertamento che ha interrotto e fatto ripartire il termine triennale;
  2. è illegittima e nulla se riferita ad un tributo ormai prescritto, nel caso specifico in cui si riceva come primo atto un avviso di accertamento oltre il termine triennale per la prescrizione del bollo auto, oppure se l’avviso di accertamento (inviato nei giusti termini) non è stato notificato in modo corretto.

Sino ad ora abbiamo parlato a lungo di “termine di prescrizione”, che ben differisce da “termine di decadenza”. Può capitare che le due definizioni vengano confuse. Per questo riportiamo qui una nota sintetica, ciascuna accompagnata anche da un esempio concreto. La cartella di Equitalia deve arrivare entro:

  • 3 anni a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo va pagato, cosiddetto termine di prescrizione.
    Per esempio: se il pagamento del bollo 2016 scade a agosto, i tre anni iniziano a decorrere a partire dal 1° gennaio 2017 e, quindi, scadono il 31 dicembre 2019.
  • 2 anni dalla data di iscrizione a ruolo (da parte dell’ente titolare) del tributo, cosiddetto termine di decadenza. Per verificare il rispetto di tale termine, il contribuente può trovare indicata la data di consegna del ruolo nel dettaglio della cartella di pagamento che gli è stata notificata.
    Per esempio: se il bollo auto, dovuto per l’anno 2012, viene iscritto a ruolo dalla Regione nel 2013 ed Equitalia, nel 2016 non ha ancora inviato la cartella esattoriale, si verifica la decadenza dal termine e la cartella, se notificata, è nulla.

Bollo auto in prescrizione: come e quando può difendersi il contribuente?

Anche in caso di ricezione di una cartella esattoriale, è possibile presentare con raccomandata a.r. o posta elettronica certificata una istanza in via di “autotutela” (da indirizzare all’ente titolare del credito, come la Regione o l’Agenzia delle Entrate) entro 30 giorni dalla notifica. Purtroppo raramente tali istanze vengono evase o riscontrate.

A) Come agire se non si riceve una risposta formale in tempo utile? Si può procedere in via giudiziaria proponendo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella. Questa pratica non interrompe la scadenza del termine entro il quale presentare ricorso. Per mancato pagamento, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, il concessionario avvierà la riscossione coattiva.

B) Come agire se Equitalia avvia un pignoramento contro il contribuente? Come già anticipato prima, il ricorso per il bollo auto va presentato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e va notificato all’ente titolare del credito. Nello specifico caso in cui sia già in corso una esecuzione forzata, il ricorso contro il pignoramento va prima presentato davanti al Tribunale ordinario, sezione esecuzioni. Spetterà infatti a quest’ultimo decidere innanzitutto sulla sospensione del pignoramento e, solo successivamente, rinvierà le parti alla Commissione Tributaria per una decisione al riguardo.

C) Come agire se Equitalia inoltra un preavviso di fermo auto? In primo luogo, tale avviso dovrà obbligatoriamente indicare in modo preciso il credito relativo al bollo auto non pagato. Dopo 30 giorni dalla notifica:

    • Equitalia può, ma non è detto che realmente lo faccia, iscrivere il fermo auto. Qualora procedesse, non è però tenuta ad avvisare ulteriormente il proprietario del mezzo. Se l’auto è cointestata non è possibile procedere al fermo auto.
    • Il contribuente può dimostrare che l’auto è necessaria per motivi lavorativi e chiedere con un’istanza (indirizzata a Equitalia) di non iscrivere il fermo auto sul mezzo. Da allegare a sostegno la documentazione contabile che dimostri che l’auto è iscritta nei beni ammortizzabili di tipo strumentale.
    • Sempre il contribuente, in alternativa, può chiedere prima dell’iscrizione del fermo, la rateazione del debito. L’accettazione dell’istanza impedisce a Equitalia di effettuare il blocco dell’auto. Se tale istanza, invece, viene presentata quando il fermo è stato ormai iscritto, se ne può ottenere la sospensione. Come? Semplicemente dimostrando il pagamento della prima rata, tramite una liberatoria rilasciata da Equitalia da esibire al PRA, che a sua volta provvederà a sospendere il fermo. Bisogna tener conto che, in realtà, la cancellazione definitiva del fermo amministrativo potrà avvenire solo dopo il versamento dell’ultima rata. Al contribuente resta almeno il vantaggio di poter continuare ad usare l’auto.

Quando il bollo auto non è dovuto?

In caso di mancato pagamento del bollo auto, come già accennato prima, è possibile ricevere in casa una cartella da parte di Equitalia che richiede di pagare la morosità. Può capitare, però, che il bollo auto venga richiesto quando non dovuto, in particolare nel caso in cui:

  • Equitalia avvisa in ritardo, ovvero quando ormai il diritto alla riscossione risulta ormai andato in prescrizione; la prescrizione del bollo auto è più breve rispetto a quella degli altri tributi poiché è di solo tre anni;
  • si è perso il possesso dell’auto perché è stata già venduta o rubata.

Come difendersi se l’auto è venduta o rubata?

Se il contribuente dovesse ricevere una richiesta di pagamento del bollo auto, in realtà ormai venduta oppure rubata, potrà difendersi producendo specifica documentazione che attesti:

  • il passaggio di proprietà nel caso di vendita dell’auto;
  • la perdita di possesso dell’auto in caso di furto o di vendita cui non sia seguita (causa inadempimento dell’acquirente) la trascrizione al PRA della vendita. La dichiarazione di perdita di possesso è prevista direttamente al Pubblico Registro Automobilistico o con un procedimento davanti al Giudice di pace. Il contribuente potrà, invece, rivolgersi al Giudice tributario se l’istanza non dovesse essere accolta.
 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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