Procedure per le pratiche catastali per i fabbricati rurali

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in diverse occasioni in materia, richiamando l’obbligo di iscrizione in Catasto per i fabbricati rurali. Sul tema è intervenuto anche il Consiglio Nazionale dei Geometri, precisando, con la Circolare n. 15086/2016, le procedure per le pratiche catastali relative ai fabbricati rurali.
INDICE:
Il quadro normativo per le pratiche di accatastamento dei fabbricati rurali
I titolari di diritti reali sui fabbricati rurali, compresi anche quei fabbricati che hanno perso il carattere di “ruralità”, hanno l’obbligo di dichiararli al Catasto Fabbricati. È quanto stabilisce espressamente l’Agenzia delle Entrate. Il termine era stato originariamente fissato al 30 novembre 2012 e poi è stato prorogato al 31 maggio 2013 ma solo per quei fabbricati siti nei comuni a rischio sismico. Per quanto, di fatto, siano ormai scaduti i termini, non viene meno l’obbligo per i proprietari di immobili. In caso di inadempimento, sarà l’Agenzia delle Entrate a provvedere d’ufficio, con aggravio di oneri e sanzioni a carico del contribuente.
Nel corso degli anni, dal 1939 al 2011, sono intervenute numero norme tese a disciplinare la materia:
- Regio Decreto n. 652 del 1939 – Stabilisce che i fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni non hanno l’obbligo di iscrizione al Catasto Edilizio Urbano (ora Catasto Fabbricati),
- Decreto Legge n. 557 del 1993 – Istituisce il Catasto Fabbricati imponendo l’iscrizione di tutti i fabbricati. I fabbricati rurali non perdono il carattere di “ruralità”,
- Legge n. 133 del 1994 – Stabilisce le condizioni per il riconoscimento del requisito di “ruralità“
- Decreto Ministero delle Finanze n. 28 del 1998 – Attua le disposizioni delle legge 133/1994 a decorrere dalla entrata in vigore del 11 marzo 1998,
- Legge n. 286 del 2004 – Condiziona il requisito della “ruralità” del fabbricato alla qualifica di imprenditore agricolo del proprietario ed alla iscrizione al Registro Imprese,
- Decreto Legge n. 201 del 2011 – Impone l’iscrizione dei fabbricati rurali in Catasto finalizzata alla determinazione di una rendita catastale.
5 requisiti dei fabbricati rurali
L’articolo 9 della legge n. 133/1994 fissa i criteri per l’attribuzione del carattere di “ruralità” ai fabbricati:
- Possesso – Il possesso del fabbricato deve essere detenuto dal proprietario o dal titolare di altri diritti reali o dall’affittuario o dal conduttore del fondo,
- Utilizzo – I soggetti di cui sopra o loro dipendenti devono utilizzare il fabbricato come abitazione per almeno 100 giorni all’anno,
- Superficie – I fabbricati rurali devono essere pertinenza di un fondo di superficie non inferiore a 1 ettaro, censito al Catasto Terreni. Nel caso di fabbricati rurali ubicati in montagna o di serre, il limite è ridotto a 3 are,
- Volume d’affari – Il soggetto proprietario o conduttore del fondo deve avere un volume d’affari superiore al 50% del suo reddito a fini Irpef,
- Tipologia – Ai sensi delle legge n. 408/1948, i fabbricati rurali non devono avere caratteristiche e/o finiture di lusso. Sono pertanto escluse le categorie catastali A/1 e A/8.
Fabbricati esclusi dall’obbligo di accatastamento
L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre le tipologie di fabbricati esclusi dall’obbligo di presentazione di pratiche di accatastamento:
- fabbricati di superficie coperta inferiore a otto mq,
- serre,
- vasche di accumulo per agricoltura ed allevamento,
- fabbricati senza alcuna copertura,
- porcili, pollai, casotti, tettoie di altezza inferiore a 1,8 mt. e con una superficie interna inferiore a 150 mq,
- manufatti privi di fondazione e non infissi sul terreno.
Disposizioni in ordine alle pratiche catastali
La normativa attuale sopra richiamata prevede espressamente che, qualora i proprietari non provvedano all’accatastamento dei fabbricati rurali, l’Agenzia delle Entrate vi provveda d’ufficio. In questo caso, l’ufficio provinciale del Catasto effettuerà un accertamento con oneri e relative sanzioni a carico del soggetto. Il Consiglio Nazionale dei Geometri è recentemente intervenuto per porre ordine alla materia e precisare quanto segue:
- le sanzioni vanno da un minimo di 1.032 euro all’importo massimo di 8.264 euro,
- facendo ricorso al ravvedimento operoso, le sanzioni saranno ridotte da un minimo di 172 euro al valore massimo di 1.377 euro.
Come esaminato in un nostro precedente articolo, le unità collabenti (F/2) e gli immobili diroccati, sono esclusi dall’obbligo di presentazione.
Clicca qui per scaricare la Circolare n. 15086/2016 del Consiglio Nazionale dei Geometri
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