Recupero crediti: quando possono pignorare la casa?
In un’azione di recupero crediti, di solito il pignoramento rappresenta per il creditore l’ultimo tentativo possibile per far valere i suoi diritti. Il creditore infatti procede con un’azione esecutiva quando ogni tentativo stragiudiziale non è andato a buon fine. Ma quando possono pignorare la casa per un recupero crediti? Ecco la risposta in questo articolo.
INDICE:
Cos’è il pignoramento?
Il pignoramento è un atto con cui l’ufficiale giudiziario ordina di pignorare i beni mobili e immobili del debitore, per favorire i diritti del creditore. L’ottenimento del credito, infatti, deve essere pari al valore di debito.
Lo scopo del pignoramento è per l’appunto l’espropriazione dei beni, le cui vendite andranno a soddisfare il debito contratto. È un modo da parte delle società di recupero crediti di mettere in vendita i beni del debitore per consegnarne il guadagno al creditore.
Come avviene tale procedura? Dapprima il giudice ordina al debitore di pagare entro una tale data. Se non salda il debito, si passa al pignoramento dei beni che è l’ultima fase del recupero crediti. Dopo di che si ottiene il pignoramento tramite un titolo esecutivo attraverso una causa ordinaria o con un decreto ingiuntivo.
Quando possono pignorare una casa con un recupero crediti?
A tutela della prima casa, il nostro ordinamento pone dei limiti alla possibilità, per l’ente riscossore dei debiti verso lo Stato, di pignorarlo. Con il decreto n. 69/2013 è stato, infatti, modificato l’art. 76 del D.P.R 602/1973 relativo alle “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.
Dal 2013, in poche parole, l’ente di riscossione non può pignorare la prima casa del contribuente indebitato, se:
- la casa è l’unica di sua proprietà;
- è stata adibita a civile abitazione;
- in essa il debitore ha stabilito la sua residenza;
- non è accatastata A/8 e A/9 (immobili di lusso).
La soglia di 120.000 euro
Un altro aspetto da considerare è il limite del credito dello Stato che, sotto i 120.000 euro, non può pignorare la prima casa. Si ricorda che il decreto n. 50 del 24 aprile 2017 consente all’agente di riscossione di procedere esecutivamente se:
- il debitore ha un credito di almeno 120.000 euro,
- il valore catastale degli immobili di sua proprietà è almeno di 120.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate può pignorare la prima casa quando si verificano le seguenti condizioni:
- il debito supera i 120.000 euro;
- la somma del valore di tutti gli immobili di proprietà del debitore ammonta a 120.000 euro;
- sull’immobile oggetto di pignoramento è stata iscritta ipoteca per i debiti con lo Stato. Da quel momento, poi, sono decorsi 6 mesi senza che sia avvenuto il pagamento.
In questo possibile scenario, il debitore può evitare il pignoramento presentando una istanza di rateazione delle cartelle esattoriali. Se il pignoramento non è ancora cominciato, l’Agenzia delle Entrate attenderà il pagamento delle somme rateizzate. In caso contrario, la legge ne prevede la sospensione.
Quando si può intervenire nella procedura esecutiva?
Nell’eventualità in cui vi siano i presupposti per l’impignorabilità della prima casa dall’agente di riscossione, il limite riguarda la possibilità di iniziare la procedura esecutiva. Se, pertanto, un altro creditore privato ha iniziato il pignoramento e ha iscritto a ruolo la procedura esecutiva, l’Agenzia può far valere il proprio credito.
Ciò significa che l’ente riscossore, se ha un credito inferiore alla soglia sopra indicata, non potrà pignorare la prima casa del debitore. Potrà, invece, aggiungersi ad altri eventuali creditori privati nella procedura esecutiva.
Non solo l’ente riscossore non può pignorare la prima casa per crediti inferiori al limite indicato, ma non può compiere atti d’impulso nella procedura esecutiva. Se l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nella procedura esecutiva iniziata da altri creditori, quindi, ma questi dopo vi abbiano rinunciato, non potrà proseguire l’esecuzione.
Chi può pignorare la prima casa?
Dato che il concetto di impignorabilità della prima casa riguarda soltanto il Fisco, tutti gli altri creditori possono pignorare la casa, sia prima che unica. Possono, quindi, procedere con il pignoramento:
- la banca presso cui si è stipulato il mutuo con cui è stata acquistata la casa;
- la società finanziaria/creditizia a cui è stato richiesto un prestito;
- un creditore privato del contribuente intestatario dell’immobile;
- l’ex coniuge a cui non sono stati versati gli assegni di mantenimento.
Che differenza c’è tra prima casa e unica casa?
Come abbiamo visto, l’art. 76 prevede che ad essere impignorabile da parte del Fisco sia l’unica casa del debitore, e non la sua prima casa. Ma cosa vuol dire?
Vediamo l’esempio di un contribuente che ha debiti con il Fisco ed è intestatario di due immobili, una prima casa e un’altra per le vacanze. In questo caso un creditore qualsiasi può aggredire entrambi i beni, dato che nessuno dei due è una unica abitazione.
D’altra parte, se il contribuente è debitore di un solo immobile, allora quel bene non potrà essere pignorato dall’Agenzia delle Entrate. Questo vincolo non vale per altri creditori, che possono invece aggredire quel bene anche se unica casa.
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