Planimetrie catastali e rispetto della Privacy

Planimetrie catastali e rispetto della Privacy

La planimetria catastale è la rappresentazione grafica di una unità immobiliare. Si tratta di un disegno tecnico, di norma in scala 1:200 o 1:100. Evidenzia la disposizione dei vani, la loro destinazione, l’accesso principale e gli eventuali accessi secondari, i vani accessori (se presenti) ed i confinanti. Può essere richiesta sia online sia presentandosi presso gli uffici del Catasto competente. Ma chi può richiederla e perché è necessaria la delega del proprietario? In assenza delle delega sottoscritta dal proprietario, come può l’amministratore di condominio ottenere la planimetria dell’unità immobiliare?

Chi può richiedere le planimetrie catastali?

L’Agenzia delle Entrate specifica i soggetti che sono abilitati a richiedere le planimetrie catastali:

Titolare di un diritto reale

Il titolare di un diritto reale, anche pro quota, può richiedere copia della planimetria catastale dell’immobile di sua proprietà. E’ bene però prima verificare che la ditta catastale sia aggiornata, cioè che in Catasto risulti effettivamente che il proprietario coincida con l’intestatario. Sembra una sottile distinzione terminologica ma nella realtà è una casistica molto diffusa. Si verifica spesso, infatti, che la ditta catastale non sia aggiornata e che l’immobile risulti catastalmente intestato ancora al precedente proprietario. In questo caso, il proprietario attuale, prima di richiedere la planimetria, dovrà provvedere alla regolarizzazione della ditta catastale. Come? Presentando una domanda di voltura catastale e richiedendo l’aggiornamento dei suoi dati.

Allo stesso modo si può verificare che la ditta catastale sia aggiornata ma che il codice fiscale dell’intestatario non risulti validato in Anagrafe Tributaria. Anche in questo caso, il Catasto non rilascerà la planimetria catastale. Occorre provvedere ad una rettifica dei dati catastali presentando in Catasto la documentazione richiesta.

Professionisti

I professionisti tecnici abilitati possono richiedere le planimetrie catastali ma devono essere abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento. La delega del proprietario è fondamentale per cui, in assenza, i professionisti non possono presentare la richiesta di planimetria catastale. Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha inviato una nota di richiamo agli Ordini e Collegi professionali. Verranno infatti eseguiti dei controlli a campione sui professionisti per verificare l’effettivo incarico sottoscritto dal proprietario dell’immobile.

L’ADE rileva che i controlli saranno volti a verificare che le richieste di planimetrie catastali da parte dei professionisti “.. siano state finalizzate alla redazione di atti di aggiornamento catastale, alla stipula di atti notarili o a procedimenti giudiziari e che il professionista sia stato incaricato formalmente da un titolare di diritti reali sull’immobile o dall’Autorità giudiziaria”.

Clicca qui per scaricare la circolare della Agenzia delle Entrate.

Pubblici ufficiali

I segretari o delegati dalla Pubblica Amministrazione appartenenti alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici possono accedere alla banca dati Sister per la richiesta di planimetrie catastali.

Comuni

I Comuni, previa stipula di apposita convenzione con la Agenzia delle Entrate, possono accedere alla consultazione delle planimetrie delle unità immobiliari presenti nel territorio comunale.

Casi di esclusione

Non sempre è possibile richiedere comunque la planimetria catastale su un immobile. Esistono infatti alcuni casi specifici di esclusione:

  • B/3 – prigioni e riformatori
  • D/5 – istituti di credito, cambio e assicurazioni
  • E/5 – fabbricati adibiti a fortificazioni
  • obiettivi sensibili per la sicurezza dello Stato

Ma il caso più rilevante e comune di esclusione è dato dalla totale assenza della planimetria in Catasto. Questo si verifica spesso per immobili di vecchia edificazione ma, più semplicemente, in tutti quei casi in cui non è stata presentata la pratica di accatastamento DOCFA in Catasto. In questi casi, naturalmente, la planimetria catastale non sarà disponibile ed occorrerà provvedere ad una nuova pratica catastale.

Privacy dei dati nelle planimetrie catastali

Le planimetrie rappresentano graficamente l’interno di una unità immobiliare. Questi dati devono essere trattati nel rispetto della Privacy (D.Lgs. 196/2003). Lo precisa meglio il provvedimento n. 47477/2010 della Agenzia delle Entrate che disciplina le modalità di consultazione dei dati. L’art. 4 specifica che “I dati acquisiti per via telematica, in relazione all’incarico ricevuto, possono essere utilizzati esclusivamente per i fini consentiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riutilizzazione commerciale e di protezione dei dati personali“.

La planimetria catastale, fonte di diritti nelle compravendite immobiliari, è quindi un dato protetto dalla Privacy. Pertanto, il professionista per richiedere le planimetrie catastali deve sempre essere munito di apposita delega sottoscritta dal titolare del diritto reale unitamente alla copia del documento di identità.

Richiesta di planimetrie catastali senza delega

E’ possibile richiedere in Catasto la planimetria catastale di una unità immobiliare senza la delega?

Nel caso in esame, il Condominio ha deliberato la revisione delle tabelle millesimali. Il tecnico incaricato dalla assemblea necessita non solo delle visure catastali ma soprattutto delle planimetrie catastali al fine di verificare la superficie delle unità principali e delle pertinenze. L’amministratore di condominio, riscontrata la renitenza di un condomino a fornire i dati ed a consentire l’accesso all’unità immobiliare, richiede al tecnico di acquisire la planimetria catastale. Il condomino cita in giudizio l’amministratore in quanto le planimetrie catastali sono state illecitamente acquisite senza il suo consenso esplicito ed in assenza di delega.

Su questo punto si è espresso il Garante della Privacy con provvedimento del 21 marzo 2013. Il Garante ha ritenuto legittima l’acquisizione del Condominio in quanto finalizzata a dare attuazione ad una delibera condominiale per un interesse comune dei condomini. La revisione delle tabelle condominiali rappresenta quindi quel “legittimo interesse” individuato dal Provvedimento della Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2006. L’art. 2,4 recita “La visura delle planimetrie delle unità immobiliari urbane è consentita, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull’unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi.”

 

Legal Service Specialist in VisureItalia®

Legal Service Specialist – Ho acquisito una formazione tecnica in architettura di interni e nell’architettura del paesaggio. Da venti anni svolgo la professione di visurista per ispezioni ipotecarie e catastali presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Catasto per conto di studi notarili, enti di riscossione e istituti di credito. In VisureItalia® ricopro il ruolo di Legal Services Specialist e coordino le attività del team di visuristi operativi in tutti gli Uffici di Pubblicità Immobiliare in Italia. Su SmartFocus condivido le mie conoscenze per facilitare l’accesso alle banche dati pubbliche e ai Pubblici Registri in particolare.

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6 commenti per "Planimetrie catastali e rispetto della Privacy"

  • Veronica ha detto:

    Buonasera, vorrei una informazione e possibile che il consigliere di condominio chieda la planimetria catastale,per fare verifica sulle cantine,che c’è stata una scambi di cantina tra i vecchi proprietari di venti anni fa che non ci sono più, quando ho comprato casa nessuno a detto niente.. a me mi hanno dato con una cantina che probabilmente non e la mia, ho mandato la foto con il disegno della cantina dove si vede anche i confine della cantina, ovviamente non ho fotografato il mio appartamento perché pensavo che non e necessario anche per privacy,ma lei mi a scritto che vuole la planimetria intera, come mi devo comportare a questa richiesta, cordiali saluti

    • Redazione ha detto:

      Gentile Veronica, non è chiaro il motivo del coinvolgimento del consigliere riguardo tale situazione, tali approfondimenti dovrebbero essere eseguiti da un geometra. Le suggeriamo di rinvolgersi a quest’ultimo se è sua intenzione approfondire la situazione. Cordiali sali.

  • Salvatore ha detto:

    buonasera, rimbalzo sulla risposta data dalla redazione al sig. Giovanni; nel mio caso l’amministratore del condominio e il tecnico incaricato della revisione dei millesimi hanno elaborato una relazione in pdf contenente tutte le planimetrie catastali delle unita’ immobiliari del condominio, sia private che aree comuni, che poi hanno spedito via mail a tutti i condomini o su carta; apprezzo il lavoro immane ma, in questo modo, tutti i condomini indiscriminatamente hanno le planimetrie catastali delle altre unita’ e hanno subito la divulgazione della propria; e’ possibile fare una operazione di questo tipo? preciso che a me e ad altri condomini da me interpellati non e’ stato richiesto nessun consenso per la divulgazione, grazie mille se vogliate cortesemente darmi risposta, e buon lavoro

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Salvatore, no assolutamente! La planimetria catastale è protetta dalla Privacy e non può essere divulgata a terzi, tanto meno diffusa indiscriminatamente tra tutti i condomini. La relazione doveva essere predisposta in modo tale da contenere solo la planimetria catastale del singolo condomino e consegnata direttamente al proprietario dell’immobile. Ci sono gli estremi per una azione legale a tutela dei vostri interessi.

  • Giovanni ha detto:

    trovo bizzarro che una delibera condominiale di incarico professionale (magari impugnata e quindi passibile di annullamento)possa valere presso un ente pubblico (catasto) al punto da farlo derogare da una legge dello stato (l.sulla privacy).
    Allora ,per assurdo,siccome la delibera autorizza il tecnico incaricato ad accedere nelle abitazioni dei condomini,quest’ultimo si potrebbe sentire legittimato ad entrare in casa mia senza il mio consenso .
    Chi si assume la responsabilità che queste planimetrie catastali in mano di privati non finiscano nelle mani di malintenzionati dediti alle aggressioni in villa tanto temute e tanto attuali nella cronaca nera?
    Penso invece che solo un giudice possa valutare l’opportunità di deroga da una legge dello stato,così stringente com’è la c.d.legge sulla privacy.
    PS.partendo da questo ragionamento sono andato a leggere direttamente il provvedimento del Garante ed ho constatato che dice tutt’altro da quello qui asserito. Se quanto da me affermato fosse convincente,è auspicabile che venga portato a conoscenza degli utenti e sia fatta opportuna rettifica
    a quanto asserito dal dott.Baita.

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Giovanni,
      per semplificare le tematiche negli articoli non riportiamo esattamente l’intero dettato di una norma o di un provvedimento ma riteniamo utile condividere con i nostri lettori il suo commento così come il testo integrale riportato nel provvedimento del Garante:

      Registro dei provvedimenti
      n. 149 del 21 marzo 2013

      IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

      RITENUTO che in base al complesso della normativa che disciplina la materia (fra cui, in particolare: d.l. 3 0ttobre 2006, n. 262; provvedimento Agenzia del Territorio 12 ottobre 2006; provvedimento Agenzia del Territorio 16 settembre 2010) è legittima l’acquisizione da parte del condominio resistente delle planimetrie catastali riferibili alle unità immobiliari di proprietà del ricorrente al fine di dare attuazione alla volontà assembleare di revisione delle tabelle millesimali ed è altresì legittimo che il tecnico, formalmente incaricato dal condominio, acquisisca le predette informazioni indipendentemente dal consenso dell’interessato e dalla sua fattiva collaborazione; ciò in quanto il condominio resistente è titolare di quel “legittimo interesse” ad ottenere le planimetrie catastali cui fa riferimento l’art. 2, comma 4, del provvedimento dell’Agenzia del Territorio del 12 ottobre 2006;

      RILEVATO altresì che il tecnico incaricato dal condominio resistente, alla luce della normativa in materia, avrebbe dovuto provvedere ad effettuare la visura degli atti e degli elaborati catastali necessari al compimento dell’incarico ricevuto non utilizzando il servizio di consultazione telematica che è riservato “al professionista abilitato, incaricato della redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano (…); i dati così acquisiti, in relazione all’incarico ricevuto, possono essere utilizzati esclusivamente per i fini consentiti” (artt. 3 e 4 del provv. Agenzia del territorio 16 settembre 2010); rilevato che, per quanto attiene questo specifico profilo di utilizzo “improprio” del servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali, la competente agenzia delle entrate ha adottato nei confronti del geometra YY un provvedimento di sospensione dal relativo accesso;

      RITENUTO quindi che, alla luce della documentazione acquisita in atti e del complesso della normativa vigente in materia, il trattamento posto in essere dalle parti resistenti che risultano aver raccolto i dati relativi alle planimetrie catastali degli immobili di proprietà del ricorrente, seppure attraverso il servizio di consultazione telematica impropriamente utilizzato (profilo questo che è riservato alla competente agenzia delle entrate) non risulta effettuato in violazione di legge; ritenuto pertanto di dover dichiarare infondate le richieste di blocco e di cancellazione dei dati personali dell’interessato riferiti alle planimetrie catastali relative alle unità immobiliari di sua proprietà e alle tabelle millesimali come conseguentemente aggiornate;

      Può consultare direttamente alla pagina web http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2462437

      Cordiali saluti,

      dott. Paolo Baita

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