Pignoramento prima casa: la pronuncia della Cassazione

Pignoramento prima casa: la pronuncia della Cassazione

Per la Cassazione, l’impossibilità di pignoramento della prima casa è applicabile anche nei procedimenti iniziati prima dell’emanazione della norma. La pronuncia.

Come noto, con il decreto di legge n° 69/2013, il cosiddetto “Decreto del fare”, si stabiliva l’impossibilità di pignoramento della prima casa, nonostante le disposizioni contrarie di Equitalia. A chiarire i dubbi sul considerare o meno la norma retroattiva, è stata la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n.19270/2014 del 12 settembre scorso.

Pignoramento prima casa: l’entrata in vigore

Successivamente all’entrata in vigore della norma che sancisce l’impossibilità di pignoramento della prima casa, l’agente della riscossione emanò una direttiva per rendere nota la sua intenzione di chiedere chiarimenti sulle nuove disposizioni della 69/2013. I chiarimenti, nel caso specifico, riguardavano proprio la possibile retroattività della norma.

In quel caso, a rispondere fu il Ministero dell’Economia, che chiarì come non ci fossero possibilità di rendere la norma retroattiva. Da quel momento in poi, quindi, il d.l. 69/2013 venne considerato come applicabile ai soli casi di pignoramento prima casa successivi 21 giugno 2013, cioè all’entrata in vigore della norma stessa.

Pronuncia della Cassazione sull’espropriazione della prima casa

Con la sentenza n° 19270/2014, la Corte di Cassazione estende l’impossibilità di espropriare la prima casa anche ai casi antecedenti il 21 giugno 2013, con un’interessante interpretazione del decreto.

Gli articoli 76 (Espropriazione immobiliare) e 77 (Iscrizione di ipoteca) del succitato d.P.R. introducono delle novità, come si evince dal testo della norma:

  • è inibita la possibilità, all’Agente della riscossione, di procedere all’esecuzione forzata sulla prima e unica casa di abitazione, in cui il debitore risiede anagraficamente, a fronte di debiti iscritti a ruolo.
  • Invero, ad eccezione dei casi in cui l’immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli);
  • il limite del credito complessivo necessario per procedere ad esecuzione forzata per le abitazioni non prima casa o di lusso e delle succitate categorie catastali è elevato ad € 120.000,00.
  • È fatta salva, però, la possibilità di iscrivere ipoteca anche al di sotto di tali soglie ed anche sulle prime case, solo a fini cautelari e per la tutela dei crediti iscritti a ruolo laddove l’esecuzione fosse avviata da terzi;
  • Inoltre, è stabilito che l’espropriazione possa essere avviata solo nel momento in cui sia stata preventivamente iscritta l’ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602/73 e siano decorsi 6 mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Secondo la Cassazione, per quanto riguarda il primo punto, la norma non deve essere intesa come impossibilità di pignoramento della prima casa ma come una disposizione di carattere processuale.

Tale disposizione, continuano gli Ermellini, regola e limita l’azione esecutiva dell’agente della riscossione. In sostanza, citando la Cassazione: “dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non introduce un’ipotesi di impignorabilità sopravvenuta del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti di processi iniziati prima”.

Conclusione

Concludendo, è possibile affermare che la Cassazione ha stabilito che nei casi in cui

  • il pignoramento riguarda l’unico bene di proprietà del soggetto
  • il soggetto sia residente nel bene in questione
  • il bene in questione non faccia parte delle categorie catastali A8/A9, non sia considerabile quindi bene di lusso

l’azione esecutiva non può proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente di riscossione. Tutto ciò risulta valido ed applicabile anche ai casi di pignoramento della prima casa antecedenti all’entrata in vigore della norma.

 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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22 commenti per "Pignoramento prima casa: la pronuncia della Cassazione"

  • Massimo Putzu ha detto:

    Salve ho un debito con agenzia dell entrate di 250 mila euro compreso interessi ho una casa di classe A7 dove risiedo.E il solo immobile che possiedo può essere pignorato ?cordiali saluti

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Massimo, se la sua casa è l’unico immobile che possiede e non è accatastata come A/8 o A/9, l’Agenzia delle Entrate non dovrebbe poterla pignorare, anche con un debito di 250.000 euro​​. Tuttavia, è consigliabile rivolgersi ad un avvocato per una valutazione dettagliata della sua situazione. Cordiali saluti.

  • Fabrizio Ponte ha detto:

    Ho un debito di 17.000 euro x causa persa con il datore di lavoro sono pensionato con invalidità del 100% possono pignorarmi la prima casa non di lusso dove abito in periferia di Roma?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Fabrizio, le suggeriamo di confrontarsi con il Suo legale per verificare se nel suo caso ricorrono le condizione per il pignoramento. Cordiali saluti.

  • sonia vernetti ha detto:

    Gentilmente Vorrei sapere se è pignorabilw da parte della banca per un credito di 36.000 euro la mia prima ed unica casa non di lusso

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Sonia, non è possibile effettuare il pignoramento immobiliare se l’immobile non è di lusso e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9), è l’unico immobile di proprietà del debitore ed è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente. Può trovare maggiori informazioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Cordiali saluti.

  • sonia vernetti ha detto:

    Ottimo servizio e competenza

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Sonia, la ringraziamo per il Suo commento e le auguriamo una buona giornata. Cordiali saluti.

  • gavino ha detto:

    ottimo

  • doralice SILVESTRI ha detto:

    Salve volevo informazioni riguardo ad un immobile che non vale nemmeno 100.000.00 euro e che la banca ha venduto il credito ad una societa privata che il loro scopo è quello di pignorarmela ovviamente è la mia prima ed unica casa dove ho la residenza posso avere delle info ed eventualmente il nome di un buon avvocato che se ne occupa mi trovo a Roma grazie

  • Giacomo ha detto:

    Buongiorno ho un debito con l’agenzia delle entrate x un importo superiore a 120 Milà euro vorrei sapere se può pignorare la casa che ho unica casa di abitazione e residenza grazie della sua risposta cordiali saluti

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Giacomo, non è possibile effettuare il pignoramento immobiliare se l’immobile non è di lusso e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9), è l’unico immobile di proprietà del debitore ed è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente. Può trovare maggiori informazioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Cordiali saluti.

  • Andrea ha detto:

    Salce, ho debiti con agenzia entrate per 230.000 euro.
    Ho una sola casa dove abito non di lusso.
    Puo ag entrate pignorarmi la mia abitazione con tanti sacrifici che ho fatto, grazie. Andrea

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Andrea, l’Agenzia delle Entrate non può procedere con il pignoramento immobiliare se l’immobile è l’unico di cui è titolare; è adibito a uso abitativo e ci risiede anagraficamente; non è di lusso e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9). Trova maggiori informazioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Cordiali saluti.

  • Letterio Raffa ha detto:

    Salve ho un debito di 7,800.00€ con l’agenzia riscossioni Sicilia,ho un appartamentino come prima casa,mi hanno dato 5 gg di tempo ,cosa rischio? Grazie.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno, considerata l’entità del debito, non ci risulta che l’immobile possa essere ipotecato o pignorato. Le suggeriamo di rateizzare il Suo debito. Cordiali saluti.

  • MARIA PRATSIUK ha detto:

    Buongiorno, sono proprietaria di un unico immobile in cui sono residente anagraficamente.
    Su questo immobile nel 2013 è stata iscritta ipoteca della banca per mutuo e nel 2016 ipoteca volontaria cambiaria.
    Nel 2018 AdE Riscossione ha iscritto ipoteca legale per cartelle iscritte al ruolo. In questo momento il debito con l’AdE Riscossione ha raggiunto E 120.000,00.
    Dato che attualmente sono in corso modifiche legislative sulla riscossione e nel caso in cui renderanno pignorabile anche prima e unica casa (non di lusso), vorrei capire se le ipoteche iscritte nel 2013 e nel 2016 hanno priorità sul credito dell’AdE (le cartelle non riguardano debiti per le imposte varie sull’immobile).
    In sostanza, cosa vuol dire “diminuito delle passivita’ ipotecarie aventi priorita’ sul credito per il quale si procede” del co. 2 art. 76 PR 602/73.
    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Maria, l’ordine ipotecario dipende dalla successione cronologica delle iscrizioni (art. 2852 Codice Civile). Per ulteriori approfondimenti le suggeriamo di chiedere il supporto di un legale. Cordiali saluti.

  • riccardo della godenza ha detto:

    buongiorno volevo sapere pignoramenti per importi sotto i 10000 euro in prima casa dove la moglie ha i debiti ma la casa e intestata solo al marito ormai da 40 anni si possono fare?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Riccardo. Per rispondere alla sua domanda occorre analizzare diversi punti:
      1. In un regime di comunione legale dei beni, i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni a entrambi i coniugi, anche se è intervenuto solo uno all’atto di acquisto. Nel sito web del Notariato è specificato che “i beni della comunione rispondono sussidiariamente per le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi, per interessi estranei alla famiglia“. Questo significa che i creditori dovranno prima soddisfarsi sui beni personali del coniuge debitore e nel caso questi non fossero sufficienti potranno aggredire anche i beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.
      2. Se il creditore è privato, non sono previsti limiti di importo per il pignoramento. In caso, invece, di pignoramento immobiliare dell’Agente della riscossione, questo è possibile soltanto se l’importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro oppure il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro.
      Cordiali saluti.

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