Pignoramento della prima casa: quali sono i limiti per Equitalia?

Pignoramento della prima casa: quali sono i limiti per Equitalia?

Il divieto di pignoramento sulla prima casa da parte di Equitalia è stato introdotto dal Decreto del Fare (decreto legge 21 Giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 Agosto 2013 n. 98).

Differenza tra ipoteca e pignoramento

L’espropriazione forzata dei beni rappresenta il rimedio estremo per recuperare del denaro da chi non paga spontaneamente i propri debiti. Tale procedura prende avvio con un atto, detto appunto pignoramento, disciplinato dagli articoli 483 a 604 del Codice Civile. Con questo atto vengono sottratti in maniera forzata i beni – mobili, immobili, conti correnti o crediti verso terzi – del soggetto debitore. Il pignoramento tende a monetizzare questi beni, con lo scopo di soddisfare i creditori sulla base dei loro livelli di importanza.

In particolare, il pignoramento è scritto da un avvocato e recapitato al debitore da parte dell’ufficiale giudiziario, che valuta in generale i beni che possono essere aggrediti. Successivamente la procedura giunge in Tribunale, davanti ad un giudice dell’esecuzione, che sta alla guida delle fasi successive.

L’ipoteca è una misura cautelare, non una fase dell’esecuzione forzata dell’immobile, che deve precedere il pignoramento. Ne esistono tre differenti tipologielegale, giudiziale e volontaria. In caso di ipoteca il bene lo si può vendere anche a terzi o continuare a disporne, come può accadere per un bene mobile, quale la macchina. L’ipoteca sulla casa di Equitalia permane per 6 anni (per approfondire è possibile consultare questo nostro precedente articolo “Equitalia: l’ipoteca sulla casa resta per 6 anni”). Differisce, per esempio da quella per il fermo auto, che prevede una sospensione in caso di rateazione del debito fiscale.

5 fasi pre-pignoramento

Riportiamo qui di seguito le fasi che precedono il pignoramento e l’esproprio dei beni:

  1. Avviso bonario.
  2. Cartella di pagamento.
  3. Intimazione di pagamento di pagare le somme entro un arco temporale ben preciso (di solito espresso in giorni).
  4. Iscrizione di ipoteca.
  5. Dopo sei mesi pignoramento beni con espropriazione forzata.

I beni, una volta pignorati, saranno messi in custodia per i successivi 10 giorni. Successivamente, sarà possibile venderli o consegnati al creditore. Nel caso specifico del pignoramento della prima casa, bene di più facile reperimento (rispetto, per esempio, a preziosi, auto, gioielli, etc.), questo potrà avvenire solo nei giorni feriali ed in determinati orari: dopo le 7 e non oltre le 21.

Infine, si intende precisare che un creditore privato (come ad esempio un fornitore, una banca, etc.), può sicuramente pignorare la prima casa. Pertanto, egli non subisce neanche limitazioni di importo. Questo perché, in realtà, il pignoramento è possibile anche per cifre basse. Il divieto di pignoramento della prima casa sussiste solo per Equitalia. Ma, nel paragrafo successivo, vediamo di chiarire meglio le varie casistiche.

Ipoteca e pignoramento vietati a Equitalia

In alcuni casi, la normativa vigente prevede un divieto di procedere con il pignoramento anche sulla base di determinati limiti di importo. Nello specifico, se il debito con Equitalia è inferiore a € 20.000,00, l’ente non può procedere né con l’ipoteca, né con il pignoramento dell’immobile. Chiariamo subito che ciò vale solo a determinate condizioni, quali:

  • l’immobile deve essere l’unica in proprietà del contribuente: cioè il debitore non deve possedere altri immobili;
  • la casa deve avere destinazione catastale abitativa: cioè non può, ad esempio, avere una destinazione ad ufficio;
  • l’abitazione non deve rientrare nella categoria di lusso (A/1): cioè deve essere accatastata come di categoria A (escluso A/10), ma non deve appartenere alle categorie A/8-A/9 (rispettivamente ville e castelli, palazzi storici e simili);
  • il proprietario deve risiedere anagraficamente nell’immobile: cioè la residenza deve essere quella che è stata dichiarata in comune.

Ipoteca e pignoramento possibili

Sulla base della normativa vigente, Equitalia è ammessa ad iscrivere ipoteca sulla prima casa del contribuente, quando il debito iscritto a ruolo sia almeno pari o superiore a € 20.000,00. Ciò, però, non implica che l’abitazione venga pignorata o messa all’asta. Per quale motivo? Perché si tratta di una sorta di garanzia del credito che il debitore detiene sulla casa, al fine di “bloccare” eventuali soggetti terzi che potrebbero intervenire ed avviare l’esecuzione forzata.

Invece, la casa può essere pignorata da Equitalia se il debito iscritto a ruolo supera la somma di € 120.000,00. Si tenga presente che, ogni attività di questo tipo, deve comunque essere preceduta da specifico avviso al debitore. Equitalia può pignorare anche l’usufrutto o la nuda proprietà.

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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10 commenti per "Pignoramento della prima casa: quali sono i limiti per Equitalia?"

  • Simosimo ha detto:

    Buongiorno ho un verbale emesso dalla guardia di finanza di 55.000 e mi è arrivata dopo 4 anni una contestazione di prelievo erariale superiore a 200.000 che ovviamente contesterò . Ho un mutuo per l’attività (tabaccheria). Nessun mutuo sulle case. Ho due case, una prima casa e una seconda casa ad uso investimento. Posso vendere la seconda casa per estinguere il mutuo della mia attività? Grazie mille

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno, per aver un quadro chiaro sulla sua situazione, le suggeriamo di confrontarsi con un legale. Cordiali saluti.

  • vincenzo ha detto:

    buon giorno , ieri ho ritirato raccomandata agenzia entrate , sono un artigiano edile , dal 2010 che non riesco a pagare i contributi e arretrati comunali es… spazzatura con interessi morativi sono arrivato ad accumulare un debito totale di euro 70,000 . la raccomandata e preavviso di ipoteca che credo gia in atto perche scaduto il termine dei 60 gg , possiedo solo prima casa e non di lusso con mutuo ristrutturazione per ancora 10 anni in atto pagato regolarmente . sulla cartella esattoriale e scritto che iscrizione a ruolo e per il doppio del debito cioe i 70 mila , quindi 140,000 ,questo cosa vuol significare che possono mettere il pignoramento con vendita forzata ?. visto che si parla che il debito non deve superare i 120,000 euro anche per la 1 casa . vi ringrazio anticipatamente .

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Vincenzo, per verificare quali ipoteche risultano iscritte sulla sua casa le suggeriamo di richiedere una visura ipotecaria per immobile un’ispezione nella banca dati Sister dell’Agenzia Entrate che evidenzia l’elenco di tutte le formalità o atti notarili trascritti in Conservatoria dei Registri Immobiliari. Le consigliamo inoltre di richiedere la consulenza di un legale che possa valutare maggiormente nel dettaglio la sua situazione e indicarle come procedere. Cordiali saluti.

  • Francesco ha detto:

    Buonasera.
    Ho un preavviso di iscrizione ipotecaria per debiti di importo di circa 150 Mila euro Ho un unica casa gravata per la quale ho acceso solo due anni fa un mutuo al 95% . Equitalia può procedere al pignoramento?
    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Francesco, il sito dell’Agenzia Entrate specifica che la prima casa è impignorabile quando:
      – è l’unica casa posseduta (non si devono possedere altri immobili),
      – la casa ha una destinazione catastale abitativa,
      – non è considerata bene di lusso, cioè non rientra nella categoria A/8 (Abitazioni in ville) o A/9 (Castelli, palazzi di pregi artistici o storici).
      Cordiali saluti.

  • Francesco ha detto:

    Buongiorno,chiedo per mia suocera invalida al 100% con problemi agenzia delle entrate per 12000€ .possono pignorare o ipotecare L unica casa dove è residente?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Mattia, rispondiamo al Suo quesito sulla base di quanto riportato sul sito dell’Agenzia Entrate. Quest’ultima specifica, infatti, che l’iscrizione dell’ipoteca su uno o più immobili del debitore avviene quando debiti sono non inferiori a 20 mila euro. L’importo complessivo del debito non è sufficiente neppure per il pignoramento, il quale inoltre non può essere effettuato se l’immobile:
      • è l’unico immobile di proprietà del debitore;
      • è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
      • non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).
      Cordiali saluti.

  • MASOTTI RAFFAELE ha detto:

    GRAZIE MILLE DOTTORESSA ISONO IN MICRO IMPRENDITORE DI UNA DITTA INDIVIDUALE POSSIEDO ANCORA CON MUTUO IPOTECARIO PER 2 ANNI ANCORA
    CHE ANCORA RIESCO A PAGARE IL DEBITO RESIDUO A OGGI E DI 11000 EURO
    MI SCADE IL 28 10 20022, PERO O UNGROSO PRBLEMS DI ESPOSIZIONE CON L’ UFFICIO DELL’ ENTRATEPER CA 90000,00EURO DI CUI 60000 SONO TRASAZIONE
    CON AVVISO BONARIO PER 60 MESI PERO SONO IN GROSSE DIFICLTA ECONOMICA
    EO GIA UNA ETA’ 72 ANNI GIA COMPIUTI L’ AZIENDA VA MALISSIMO NON SO SE RIUSIRO’MI RESTA DIFFICILE PENSARE COME FARE A pagare tale CIFRA
    L’ APPARTAMENTO DOVE VIVO E PRIMA CASA CLASSE POPOLARE E IPOTECABILE
    SE NON RIESCO A FARE FRONTE AL DEBITO COME MI DEVO COMPORTARE
    ALTRI DEBITI SONO LE SPESE CONDOMINIALI A UN PIANO DI RIENTRO CON LA BANCA A PARTIRE DAL 20/02/2022 , DI 444,00 ERO PER 5 ANNI, MI PO’ RISPONDERE EVENTUALMENTE AVERE UN AIUTO PROFESIONALE DA ELLA. GRAZI INFINITE

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Raffaele, ci dispiace per la situazione di difficoltà nella quale si sta trovando. Considerata la complessità della vicenda, le suggeriamo di chiedere supporto ad un legale della Sua città, in modo che la possa aiutare a superare questo momento. Cordiali saluti.

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