Pignoramento presso terzi INPS: a chi va notificato? Come notificare e quanto pignorare?

Pignoramento presso terzi INPS: a chi va notificato? Come notificare e quanto pignorare?

Il pignoramento presso terzi INPS non è altro che un particolare tipologia di atto giuridico caratterizzato da un esecuzione forzosa sui beni di un soggetto eseguita per bloccare i crediti del debitore che non sono in suo diretto possesso ma si trovano nella disponibilità di una persona terza, evidentemente sua debitrice.

Come comportarsi in caso di pignoramento presso terzi inps? A chi va notificato il pignoramento? Come si svolge e cosa può essere pignorato?

Abbiamo già evidenziato come il pignoramento presso terzi inps sia un pignoramento forzoso che comporta il blocco dei crediti di un debitore tra cui la pensione.

Ovviamente essendo un atto estremamente “infiltrante” nella vita delle persone, il pignoramento presso terzi inps è regolato e segue paletti ben definiti. Linee guide che indicano:

  1. Pignoramento presso terzi INPS: debitore, creditore e terzo.
  2. Dove e a chi deve essere notificato l’atto di pignoramento?
  3. Come si svolge il pignoramento presso terzi Inps
  4. Cosa contiene l’atto di pignoramento?
  5. Posso pignorare tutta la pensione del debitore?
  6. Come verificare la posizione pensionistica di un soggetto?

Pignoramento presso terzi INPS: debitore, creditore e terzo.

Il pignoramento presso terzi si caratterizza per la presenza di tre soggetti ben precisi: un debitore (soggetto che deve pagare una somma di denaro), un creditore (il soggetto che deve ricevere la somma di denaro e che ha il diritto di ricevere il pagamento del credito) un soggetto terzo (questo soggetto interviene nel caso in cui il debitore non riesca e non voglia adempiere agli obblighi assunti nei confronti del creditore).

Di particolare importanza risulta essere il ruolo del terzo che, come dice anche il nome caratterizza l’atto. Il soggetto terzo infatti è chiamato a partecipare alla procedura esecutiva in quanto il bene o il credito atto a soddisfare le richieste del creditore si trova nella sua disponibilità.

Dove e a chi deve essere notificato l’atto di pignoramento?

Il pignoramento presso terzi inps è un atto che presenta una doppia notificazione, nel senso che la notifica deve essere fatta sia al debitore sia all’INPS.

Al debitore perché, ovviamente, costui ha il diritto di conoscere e sapere se nei suoi confronti si sta agendo per il recupero di determinate somme di danaro con il pignoramento della pensione, all’INPS perché anche l’istituto previdenziale deve essere coinvolto nella procedura di pignoramento forzato cosi da accantonare le somme dovute fino a quando il giudice dell’esecuzione non gli ordinerà di accreditarle in favore del creditore.

La notifica all’INPS, a pena della nullità dell’atto, deve essere fatta presso gli sportelli dell’ufficio territoriale competente (nella locuzione di uffici territoriali competenti rientrano anche le Direzioni provinciali e sub provinciali e tutte le agenzie dell’Istituto, a prescindere dalla circostanza che l’agenzia si trovi in una località sede di Tribunale o di sezione di Tribunale).

Come si svolge il pignoramento presso terzi Inps

Il pignoramento presso terzi inps è un atto forzoso che nel suo svolgimento non si discosta dalle classiche esecuzioni forzate già disciplinate dal codice di procedura civile.

All’atto pratico , il pignoramento presso terzi nasce dall’atto di notifica mossa dal creditore nei confronti del debitore cosi da attestare il proprio diritto ad ottenere il pagamento delle somme dovute.

Dopo la notifica il debitore ha due strade. O paga e quindi pone fine all’esecuzione forzata, oppure continua a non pagare e quindi si espone a ricevere un ulteriore notifica con cui il creditore notificherà un atto di precetto, un ultimo avviso con cui viene intimato il pagamento entro dieci giorni.

Trascorsi i dieci giorni dell’atto di precetto, il creditore avrà a disposizione novanta giorni di tempo per richiedere il pignoramento dei beni del debitore detenuti dall’Inps.

Trascorsi i novanta giorni, sarà necessario effettuare un ulteriore e nuova notifica di precetto per richiedere il pignoramento presso terzi INPS.

Cosa contiene l’atto di pignoramento?

L’atto di pignoramento presso terzi Inps, per essere valido, deve contenere l’indicazione esatta del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto oppure l’indicazione generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice.

L’atto di pignoramento deve inoltre contenere al suo interno anche la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il Tribunale competente; l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente; l’invito al terzo a rendere al creditore procedente la dichiarazione prevista dalla legge, nel termine di 10 giorni dalla notifica.

Posso pignorare tutta la pensione del debitore?

NO, il pignoramento presso terzi INPS non può mai prevedere, come somma totale, l’intero ammontare dell’assegno pensionistico. Il pignoramento deve essere limitato ad una somma precisa, e tale somma non deve precludere il prosieguo dignitoso della vita del debitore.

Come verificare la posizione pensionistica di un soggetto?

Per verificare la posizione pensionistica di un soggetto è possibile avvalersi di un servizio professionale per il rintraccio pensione INPS.

Il servizio di rintraccio pensione inps è fondamentale qualora si voglia verificare la posizione pensionistica di una persona fisica in Italia presso un ente pensionistico per una azione legale di recupero crediti e di pignoramento della pensione. Il documento specifica i dati dell’ente pubblico che eroga la pensione, il tipo di pensione percepita dal debitore e l’importo della pensione.

Come verificare lo stato pensionistico di una persona fisica

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10 commenti per "Pignoramento presso terzi INPS: a chi va notificato? Come notificare e quanto pignorare?"

  • Nando ha detto:

    La doppia annualità cioè 26 mesi di pensione di reversibilità dati a chi si risposa e poi cessa la pensione di reversibilità è pignorabile ?. ANCHE perché non sono arretrati ma pagamenti di future competenze.Inoltre il limite di 1000 euro di impignorabilità non va su tutta la somma ma rimane sempre mensile. Come sono le disposizioni di legge in questo caso ? Nessuno mi sa dire qualcosa. Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Nando, siamo spiacenti di non poterla aiutare, in quanto per una corretta valutazione della sua situazione è necessario rivolgersi ad un CAF oppure ad un commercialista. Cordiali saluti.

  • EMILIO ha detto:

    SONO UN PENSIONATO E NEL 2008 UN GIUDICE HA RITENUTO DI ASSEGNARE LA QUOTA PIGNORABILE DELLA MIA PENSIONE NETTA DI EURO 785 PER EURO 68 MENSILI FINO ALL’ESAURIMENTO DEL DEBITO TOTALE AMMONTANTE A 16.318 EURO.IL CALCOLO DEL PIGNORAMENTO HA TENUTO CONTO DELL’TRATTAMENTO MINIMO IN VIOGORE ALLA DATA.
    NEL 2016 (??) è STATO ABROGATO IL TRATTAMENTO MINIMO ED INTRODOTTO L’ASSEGNO SOCIALE PER CUI IL CALCOLO DEL PIGNMORAMENTO SULLA MIA PENSIONE NETA DAREBBE RIDOTTO A 43 EURO MENSILI E NON PIU’ 68 EURO.MA L’INPS CONINURA A TRRATTENTE EURO 68 MENSILI-
    IL 14 MARZO 2022 L’INPS MI HA PRECETTATO 3.650 EURO PER UNA SENTENZA CHE NE DICJHIARVA 3.000 EURO COMPLESSIVIMANTE RPARTITE TRA DUE PARTI VIITTORIOSE.L’INPS MOMOSTANTE LA MIA OPPOSIZIONE HA INIZIATO L’ESECUZIONE FORZOAS DI PIGNORAMENTO SULA MIUA PENSAIONE NETTA (915)CHE COMUNE SAREBBE IMPIGNORANILE PERCHE’ LA MIA PENSIONE NETTA MENSILE E’ INFERIORE AD EURO 1.000 ED INOLTRE E’ GIA’ PIGNORATA PER EURO 68 DDAL 2008 E NON RIMANE ALCUN SPAZIO PER ALTRI PIGNORAMENTI
    COME POSSO DIFENDERMI DALLA PERSECUZIONE DEL POTENTE ENTE INPS??

    • Redazione ha detto:

      Gentile Emilio, in questi casi è necessario chiedere la consulenza di un legale. Cordiali saluti.

  • Michele Brancaccio ha detto:

    Il limite di impignorabilità pensione con nuovo decreto a 1000 euro vale anche per i pignoramenti in corso . Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Michele, siamo spiacenti di non poterla aiutare, in quanto per una corretta valutazione della sua situazione è necessario rivolgersi ad un CAF oppure ad un commercialista. Cordiali saluti.

  • Stanislao ha detto:

    Ho debiti con agenzia entrate sono pensionato,ho la cessione del v ,e a breve dovrei ricevere il tfs ,cosa mi faranno grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Stanislao, per una corretta valutazione della sua situazione le suggeriamo di rivolgersi ad un CAF oppure al suo commercialista di fiducia. Cordiali saluti.

  • Giorgio ha detto:

    Ho un debito con l agenzia delle entrate….in genere pignora le pensioni presso l Inps?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Giorgio, come specificato dal sito dell’Agenzia delle Entrate, il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi. Se il pignoramento riguarda stipendi, salario, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti:
      • fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
      • tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
      • sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.
      Specifichiamo che queste quote sono calcolate al netto della pensione dopo che da esso è stato detratto il “minimo vitale”, pari ad un quinto dell’assegno sociale annualmente determinato dall’Inps. Cordiali saluti.

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