Pignoramento immobiliare e mobiliare: differenze, procedure e costi

Pignoramento immobiliare e mobiliare: differenze, procedure e costi

In base alla natura dei beni sottoposti ad espropriazione forzata è possibile distinguere il pignoramento immobiliare dal pignoramento mobiliare. Scopriamo insieme il funzionamento di queste due procedure.

INDICE:

  1. Il pignoramento immobiliare
  2. Il pignoramento mobiliare
  3. Quali sono le reali differenze tra le due procedure?
  4. Cosa succede dopo il pignoramento immobiliare o immobiliare
  5. Il pignoramento cumulativo
  6. Quanto costa la procedura di pignoramento immobiliare e mobiliare?
  7. Quanto tempo passa tra il pignoramento e la vendita all’asta del bene?
  8. E il pignoramento presso terzi?

Il pignoramento immobiliare

Il pignoramento immobiliare prevede la notificazione al debitore dell’atto nel quale devono essere indicati esattamente i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, l’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario e la trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

L’ufficiale giudiziario, infatti, immediatamente dopo la notificazione, consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note (art. 555 c.p.c.).

Il creditore deve conoscere quindi, prima della notifica dell’atto, non solo quali immobili intende pignorare ma anche la presenza di eventuali gravami così come il loro valore di mercato. L’individuazione di questi avviene attraverso attente indagini nei pubblici registri immobiliari.

Le ispezioni ipotecarie hanno la finalità di accertare:

  1. la titolarità giuridica degli immobili in capo al soggetto debitore con evidenza della natura e quota dei diritti reali;
  2. la presenza di eventuali gravami, ipoteche, trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli che possano limitare la disponibilità dell’immobile;
  3. il reale valore di mercato con la finalità di accertare se capiente o meno rispetto all’importo del debito.

Diverso è il caso del pignoramento mobiliare, per il quale non è necessaria l’identificazione preventiva dei beni da pignorare.

Il pignoramento mobiliare

Le norme di riferimento in materia di pignoramento mobiliare sono gli articoli 513 e ss. del Codice di procedura civile. In questo caso occorre fare una distinzione tra il pignoramento di beni mobili presso il debitore o presso terzi.

L’art. 513 c.p.c. ha per oggetto il pignoramento presso il debitore di beni mobili, denaro, titoli di credito e pignoramento del conto corrente. Il creditore procedente consegna all’Ufficiale giudiziario il titolo esecutivo e l’atto di precetto debitamente notificati. L’Ufficiale, verificata la regolarità formale di tali atti e delle loro notificazioni, ricerca, su istanza del creditore, le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.

In questo caso, quindi, il pignoramento deve essere eseguito sulle cose individuate l’ufficiale giudiziario, le quali non sono conosciute preventivamente dal creditore. La scelta dell’Ufficiale ricade su quei beni che ritiene di più facile e pronta liquidazione, preferendo il denaro contante, gli oggetti preziosi ed i titoli di credito (art. 517 c.p.c.).

Leggi anche >> Beni mobili non pignorabili

Quali sono le reali differenze tra le due procedure?

Il pignoramento mobiliare ed quello immobiliare si distinguono per la tipologia dei beni oggetto del pignoramento. Mentre il pignoramento mobiliare riguarda i beni mobili (gioielli, quadri, oggetti di valore, ecc.), quello immobiliare si riferisce ai beni immobili (edifici, appartamenti, appezzamenti di terreno e altro ancora).

Cosa succede dopo il pignoramento immobiliare o immobiliare

I beni, sia immobili che mobili, sottoposti a pignoramento non vengono sottratti materialmente dall’ufficiale giudiziario.

Il creditore può richiedere, dopo 10 giorni dal pignoramento, l’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati. Tale termine non viene applicato, però, per le cose deteriorabili, di cui può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata (art. 501 c.p.c.). Nel caso venga richiesta la vendita di un immobile pignorato si dovrà predisporre e presentare una specifica documentazione per istanza di vendita immobiliare.

L’eventuale trasferimento materiale del bene avviene, quindi, dopo l’istanza di vendita ad opera dell’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG). Questo, operante nel circondario di ogni Tribunale, provvede all’esecuzione della vendita all’incanto di beni disposta dal giudice dell’esecuzione, alla custodia dei beni mobili ed alla amministrazione giudiziaria di beni immobili.

Il pignoramento cumulativo

Il pignoramento cumulativo è una procedura legale attraverso la quale più creditori possono agire contemporaneamente per eseguire il pignoramento dello stesso bene o di beni identici appartenenti al debitore. Questa pratica è regolata dall’articolo 493 del Codice di procedura civile italiano.

Nel dettaglio, più creditori possono decidere di eseguire un unico atto di pignoramento su un bene che appartiene al debitore. Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se eseguito in un’unica procedura giudiziaria. Questo significa che ogni creditore ha il diritto di eseguire il pignoramento indipendentemente dagli altri creditori che hanno già proceduto o procederanno in seguito.

Per informare in modo corretto l’ufficiale giudiziario dell’esistenza di pignoramenti precedenti, vi sono disposizioni specifiche a seconda del tipo di espropriazione:

  • nell’espropriazione mobiliare, il debitore o il custode del bene pignorato devono informare l’ufficiale giudiziario,
  • nell’espropriazione presso terzi, il terzo presso cui si esegue l’espropriazione deve dichiarare gli eventuali pignoramenti subiti,
  • in quella immobiliare, il Conservatore dei Registri Immobiliari deve indicare la presenza di precedenti pignoramenti nel momento in cui restituisce la nota di trascrizione all’ufficiale giudiziario.

Questa procedura assicura che ogni creditore possa esercitare il proprio diritto di riscossione nei confronti del debitore, anche se altri creditori hanno già pignorato gli stessi beni.

Quanto costa la procedura di pignoramento immobiliare e mobiliare?

La notifica del precetto e del pignoramento può dipendere dal tipo (postale, a mani, con o senza notifica ai senti dell’art. 140 cpc, ecc.) e dal numero di notifiche (nel caso vi sia più di un esecutato). I costi di pignoramento comunque possono essere indicativamente precisati all’interno di una forchetta che oscilla tra i 20 e i 50 euro. Le recenti riforme al codice di procedura civile hanno ridotto i tempi intercorrenti tra la notifica dell’atto di pignoramento alla vendita all’asta dell’immobile oggetto di esecuzione immobiliare.

Quanto tempo passa tra il pignoramento e la vendita all’asta del bene?

In Italia, oggi, i tempi per ottenere soddisfazione dal pignoramento immobiliare si aggirano mediamente tra i 4 e i 5 anni. Questi tempi sono io prodotto di un sistema esecutivo oberato da bagattelle e da procedimenti pendenti. In media, dal momento in cui viene notificato un pignoramento alla vendita vera e propria dell’immobile trascorrono non meno di 7/8 mesi. Quindi 7 o 8 mesi solo per procedere al primo tentativo di vendita che, dati alla mano, difficilmente ottiene un risultato, costringendo la macchina del pignoramento a proseguire e a dilatare ancora i tempi.

E il pignoramento presso terzi?

Possono essere sottoposti a pignoramento mobiliare, nella forma dell’espropriazione presso terzi, i crediti del debitore e le cose di sua proprietà che sono in possesso di terzi e delle quali non possa direttamente disporre (art. 543 c.p.c.).

Il pignoramento presso terzi deve essere eseguito con atto notificato personalmente al terzo e al debitore esecutato a norma dell’art. 137 c.p.c. e successivi. L’atto è ottenuto dalla attività coordinata di due soggetti, il creditore procedente e l’ufficiale giudiziario, nei confronti del debitore e del terzo.

Per approfondire su questa forma di pignoramento vi consigliamo la lettura dei seguenti articoli >> Cos’è il pignoramento presso terzi e Pignoramento verso più terzi.

 

Legal Service Specialist in VisureItalia®

Legal Service Specialist – Ho acquisito una formazione tecnica in architettura di interni e nell’architettura del paesaggio. Da venti anni svolgo la professione di visurista per ispezioni ipotecarie e catastali presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Catasto per conto di studi notarili, enti di riscossione e istituti di credito. In VisureItalia® ricopro il ruolo di Legal Services Specialist e coordino le attività del team di visuristi operativi in tutti gli Uffici di Pubblicità Immobiliare in Italia. Su SmartFocus condivido le mie conoscenze per facilitare l’accesso alle banche dati pubbliche e ai Pubblici Registri in particolare.

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