Pignoramento immobiliare: cosa cambia nel 2017

Pignoramento immobiliare: cosa cambia nel 2017

Il DEF 2017 introduce un nuovo strumento per il calcolo del tetto minimo per il pignoramento immobiliare. Gli immobili dei contribuenti debitori saranno soggetti al pignoramento se il loro valore supererà complessivamente i 120.000 euro. Confermata l’impignorabilità dell’abitazione principale.

Novità pignoramento immobiliare

Novità pignoramento immobiliare

Pignoramento immobiliare: come funziona?

I creditori hanno una serie di strumenti legali per recuperare in modo forzoso le somme dovute dai debitori:

  • il decreto ingiuntivo
  • il precetto
  • il pignoramento

Il decreto ingiuntivo è la sentenza del giudice che dichiara che il debitore deve una certa somma al creditore. Ottenuto il titolo esecutivo, il creditore può richiedere il precetto e successivamente il pignoramento immobiliare.

Il precetto è un’intimazione di pagamento notificata al debitore insieme al decreto ingiuntivo del giudice. Il debito dovrà provvedere a saldare il debito entro 10 giorni dal ricevimento del precetto. Una volta trascorso il tempo, inizieranno le procedure per il pignoramento.

L’espropriazione forzata inizia con l’atto di pignoramento. Si tratta di un atto giuridico eseguito da un ufficiale giudiziario che contiene l’ordine imperativo al debitore di non sottrarre i beni soggetti dell’espropriazione. Tra le diverse forme che può assumere, vi è il pignoramento immobiliare.  Esso ha per oggetto beni immobili (casa, appartamento, capannone, terreno, ecc..).

Con il pignoramento, il debitore non ha più la proprietà dell’immobile. Di quest’ultimo verrà disposta la messa in vendita all’asta in modo che il creditore possa recuperare la somma dovuta.

Cosa comporta il pignoramento immobiliare

La notifica dell’atto di pignoramento immobiliare si effettua recandosi presso l’ufficio del competente Ufficiale Giudiziario. Una volta effettuata la notifica del pignoramento, il creditore deve procedere alla redazione della nota di trascrizione su supporto informatico con il software Unimod.

Per approfondire, leggi anche Trascrizione pignoramento immobiliare: come si fa?

Il creditore deve individuare i beni immobili di proprietà del debitore da sottoporre a pignoramento. Occorre inoltre verificare se questi immobili sono liberi da eventuali gravamiservitù o vincoli. Può capitare infatti che il debitore abbia altri debiti e che ci sia già un’ipoteca sulla casa da parte di un altro creditore. Per questo motivo, si dovranno effettuare delle ricerche accedendo agli Uffici di Pubblicità Immobiliare. Con una visura ipotecaria legale è possible incrociare i dati catastali e sviluppare fino ad un massimo di 3 formalità degli ultimi 5 anni con indicazione dei comproprietari e delle parti (a favore e contro). In aggiunta, vengono indicate la rendita catastale, il classamento e i frazionamenti catastali rilevati per ogni singolo immobile.

La visura ipotecaria, eseguita solo con lo sviluppo di tutte le formalità presenti nell’elenco sintetico, riporta in modo chiaro e sintetico il saldo attuale dei beni immobili di proprietà del soggetto di interesse ed evidenzia in particolare:

  • i dati anagrafici dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) a favore e contro
  • i dati catastali identificativi dei beni immobili rilevati (comune, catasto terreni o fabbricati, foglio, particella, subalterno, rendita ..)
  • la natura dei diritti reali e le quote di proprietà
  • eventuali gravami, servitù o vincoli, nonché trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli
  • i dati di trascrizione in Conservatoria relativi alle tre formalità rilevate (data e numero di registrazione, data di trascrizione, articolo o registro particolare e casella o registro generale)

La nuova procedura 2017

Prima della manovrina, un immobile per essere pignorabile dal Fisco doveva avere un valore superiore ai 120.000 euro. Con il DEF 2017 è invece introdotto un nuovo metodo per il calcolo del tetto minimo per il pignoramento immobiliare. Sarà sufficiente che l’insieme degli immobili posseduti superi cumulativamente i 120.000 euro.

Per fortuna è rimasto inviolabile il diritto alla casa. È stata infatti confermata l’impignorabilità dell’abitazione principale, se questa è l’unico immobile di proprietà del contribuente e a patto che non si considerata un immobile di lusso.

 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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6 commenti per "Pignoramento immobiliare: cosa cambia nel 2017"

  • Pietro ha detto:

    Prima casa con presenza di un disabile gravissimo e pignorabile

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Pietro, si, l’immobile è pignorabile comunque. Il Tribunale potrebbe decidere di concedere una proroga alla permanenza nell’immobile, vista la presenza di un disabile. recenti sentenze in materia hanno confermato questo orientamento della Giurisprudenza.

  • Ludo ha detto:

    Buongiorno. In questi giorni vivo l’incubo ICA srl che dopo un pignoramento dei mobili con esito negativo, mi trovo in ricerca di risposte corso le loro azioni. So che la prima casa non è più pignorabile da parte Equitalia e forse nemmeno possibile sempre da Equitalia mettere un ipoteca.. ma non so se questa legge include anche l’ICA. Qualcuno può aiutarmi per favore rispondendo a questa domanda: l’ICA può scrivermi ipoteca o pignorarmi la mia casa?
    P.S si tratta della mia unica casa ad uso abitazione che ha già un ipoteca di primo grado per via del mutuo. Grazie mille

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno, la prima casa è impignorabile a prescindere dall’agente di riscossione, che sia Equitalia ora Agenzia Entrate Riscossione, ICA o altri. L’istituto della impignorabilità della prima casa è stato introdotto nel nostro ordinamento dal decreto del fare n. 69/2013 (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98). Il decreto, attraverso l’art. 52, comma 1, lettera g), ha modificato l’art. 76, comma 1 del D.P.R 602/1973 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Nello specifico, la normativa prevede che “.. l’agente della riscossione: a) non da’ corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà’ del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e’ adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente”. Affinché l’unico immobile sia impignorabile è necessario che:
      1. corrisponda al luogo in cui il contribuente ha fissato la propria residenza;
      2. abbia destinazione catastale abitativa;
      3. non sia catastalmente classificato come villa (A8), castello (A9) e non possieda i requisiti delle case di lusso decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza.

  • Marcella Tano ha detto:

    Salve,avrei bisogno di sapere quanto tempo passa ,mediamente,tra la notifica dell atto di pignoramento al momento in cui l.immobile va all asta

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Marcella, la tempistica dipende dalla procedura esecutiva del Tribunale. La recente riforma ha sensibilmente accorciato i tempi che comunque sono mediamente abbastanza lunghi. Dai 18 mesi iniziali si è passati a 9/10 mesi.

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