Beni mobili non pignorabili in casa: quali sono?

Beni mobili non pignorabili in casa: quali sono?

Il debitore che non adempie ai propri obblighi può essere sottoposto, qualora ricorrano determinati requisiti, ad espropriazione forzata. Tuttavia, esistono dei beni mobili che non sono pignorabili e l’ufficiale giudiziario non può portarli via da casa. Vediamo in questo articolo quali sono.

INDICE:

  1. Come funziona il pignoramento di beni mobiliari presso il debitora
  2. Cosa può portare via l’ufficiale giudiziario?
  3. Quali beni mobili non sono pignorabili in casa?
  4. I beni mobiliari parzialmente pignorabili
  5. Il pignoramento delle cose del debitore presso terzi
  6. Come reperire informazioni sull’attuale occupazione lavorativa del debitore
  7. Quali sono i crediti impignorabili?

Come funziona il pignoramento di beni mobiliari presso il debitore

Il pignoramento assume una struttura diversa a seconda che abbia ad oggetto beni immobili, mobili e crediti. Quando si parla di pignoramento mobiliare è necessario fare riferimento a quanto disposto dall’art. 513 e successivi del codice di procedura civile.

Nel caso di una esecuzione forzata mobiliare presso il debitore, il creditore procedente deve consegnare all’ufficiale giudiziario il titolo esecutivo ed il precetto debitamente notificati.

L’ufficiale giudiziario, ovvero l’organo ausiliario del giudice incaricato a svolgere attività esecutive degli atti e dei provvedimenti giudiziari, potrà dunque ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Il pignoramento disciplinato all’art. 513 c.p.c. ha per oggetto i beni mobili, il denaro e i titoli di credito.

Leggi anche >> Pignoramento immobiliare e mobiliare: come funziona

Cosa può portare via l’ufficiale giudiziario?

L’ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore, anche se questa non è di sua proprietà, e negli altri luoghi a lui appartenenti (art. 513 c.p.c.). Tuttavia, non può portare via tutti i beni mobili presenti all’interno dell’abitazione del debitore. Questo perché non è possibile procedere ad un pignoramento indiscriminato dei beni, in quanto il pignoramento mobiliare è sottoposto a dei limiti previsti dagli artt. 514, 515 e 516 c.p.c..

Quali beni mobili non sono pignorabili in casa?

Il nostro ordinamento, all’art. 514 c.p.c., ha stabilito quali sono i beni mobili impignorabili. Si tratta di beni che:

  • possiedono un certo valore interiore, morale e religioso, come le cose sacre, le cose che servono all’esercizio del culto e l’anello nuziale, ma anche le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
  • garantiscono il sostentamento proprio e delle persone della sua famiglia almeno per un mese, come i commestibili e i combustibili;
  • risultano indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi nella vita domestica. Tra questi rientrano, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli.

Inoltre, non si possono pignorare:

  • le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
  • gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali, e quelli impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

I mobili appena elencati sono quei beni non pignorabili in casa, in quanto sono oggetto impignorabilità assoluta.

I beni mobiliari parzialmente pignorabili

Il Codice di procedura civile prevede, oltre ai beni mobili impignorabili, anche dei beni relativamente impignorabili, cioè dei mobili che possono essere pignorati qualora ricorrano determinate circostanze.

L’art. 515 c.p.c., all’ultimo comma, specifica infatti che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore sono parzialmente pignorabili.

Possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

Leggi anche >> Pignoramento di beni mobili non di proprietà: come dimostrarlo

Il pignoramento delle cose del debitore presso terzi

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi è disciplinato dall’art. 543 c.p.c.. Anche in questo caso, gli effetti sostanziali corrispondono a quelli tipici delle altre figure di pignoramento.

Se il pignoramento mobiliare colpisce i bei mobili, i quali divengono indisponibili e poi venduti all’asta; quello presso terzi ha ad oggetto i crediti che il debitore esecutato vanta nei confronti di terzi. È il caso, ad esempio, del pignoramento di veicoli di proprietà del debitore ma posseduti e utilizzati da un terzo e del pignoramento dello stipendio o della pensione.

Come reperire informazioni sull’attuale occupazione lavorativa del debitore

Qualora si intenda procedere con il pignoramento dello stipendio del debitore è importante, quindi, disporre di informazioni riguardanti la sua attuale occupazione lavorativa.

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Rintraccio posto di lavoro e reddito

Queste informazioni si possono ottenere con il servizio rintraccio posto di lavoro e reddito, il quale è molto utile per una azione legale di recupero crediti attraverso il pignoramento presso terzi sul posto di lavoro.

Quali sono i crediti impignorabili?

Anche per i crediti sono previsti dei casi di impignorabilità, elencati nell’art. 545 c.p.c.. Quest’ultimo prevede, ad esempio, che non possono essere pignorati i crediti alimentari (tranne che per cause di alimenti), i sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza, e i sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri.

Per quanto riguarda il pignoramento della pensione e dello stipendio, abbiamo realizzato un approfondimento sul tema >> Pignoramento di stipendio e pensione: limiti e salvaguardie

 

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2 commenti per "Beni mobili non pignorabili in casa: quali sono?"

  • Fernando Cribari ha detto:

    Sono separato da 7 anni e sullo stato di famiglia risulto solo io e ho un pignoramento in corso e avendo la stessa residenza dove abita la mia ex moglie xk lei abita al piano superiore ed io al seminterrato.possono pignorare anche qualcosa alla ex moglie? Dato che a lasciato un divano sotto dove abito io

    • Redazione ha detto:

      Gentile Fernando, per evitare che i beni della sua ex moglie vengano pignorati, è essenziale presentare all’ufficiale giudiziario prove documentali che ne attestino la proprietà o, in alternativa, rimuoverli dal suo appartamento. Cordiali saluti.

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