Pignoramento dello stipendio: ecco come avviene

Pignoramento dello stipendio: ecco come avviene

Il pignoramento dello stipendio non può avvenire per intero, ma deve rispettare una serie di limiti che sono diversi a seconda che esso avvenga presso il datore di lavoro o presso l’istituto bancario di riferimento. Inoltre, a differenza di quanto accade per il pignoramento della pensione, per quello dello stipendio non esiste un vero e proprio minimo che è impossibile pignorare, motivo per quale può essere pignorato anche uno stipendio davvero esiguo. Ma come funziona il pignoramento dello stipendio?

Limiti del pignoramento dello stipendio

Quali sono quindi i limiti del pignoramento dello stipendio? Per sapere qual è la percentuale che non è possibile pignorare – come anticipato – bisogna distinguere tra due casi:

  • se il pignoramento viene notificato al datore di lavoro
  • se il pignoramento avviene presso l’istituto bancario presso il quale viene depositato lo stipendio del debitore.

Come può fare il debitore per sapere quale dei due pignoramenti presso terzi sia stato messo in atto? Gli basta consultare l’atto di notifica dell’Ufficiale Giudiziario sul quale è riportato il nome del terzo pignorato, cioè dell’istituto di credito oppure dell’azienda.

Come fare invece per conoscere l’istituto di credito presso il quale il debitore riceve lo stipendio? Per scoprirlo, il creditore può richiedere un censimento bancario persona online su Visure Italia. Il documento ottenuto fornisce la denominazione del principale istituto di credito nel quale il soggetto risulta censito.

Pignoramento notificato al datore di lavoro

Una volta notificato il pignoramento al datore di lavoro del debitore, e al debitore stesso, il datore di lavoro dovrà comunicare al creditore se il dipendente è in credito di somme di denaro o meno mediante posta certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno. Successivamente, sia il debitore che il terzo pignorato devono comparire in un’udienza davanti a un tribunale civile che serve per verificare se il terzo pignorato ha fornito dichiarazione positiva o negativa sull’esistenza di eventuali crediti del debitore e, in caso positivo, autorizza il pignoramento.

Da questo momento in poi, il datore di lavoro sarà obbligato, per legge, a trattenere 1/5 dello stipendio e versarlo direttamente al creditore finché il debito non sarà completamente saldato. Il creditore non può pignorare più di 1/5 dello stipendio, che viene calcolato sul netto dello stipendio e non sul lordo. Si tratta di un procedimento valido per qualsiasi tipo di stipendio, a prescindere dall’importo erogato dal datore di lavoro. La regola resta valida anche nel caso il dipendente sia creditore solo del TFR, sul quale comunque viene applicata la regola dell’1/5.

L’art. 13 d.l. 27 giugno 2015, n. 83 introduce importanti novità nel codice di procedura civile sul pignoramento della pensione andando a individuare il “quinto” pignorabile della pensione nonché a individuare gli obblighi del terzo pignorato (Banca o Posta) quando sul conto corrente “pignorato” sono accreditati la pensione o lo stipendio. Con riferimento al pignoramento del conto corrente, la nuova norma prevede che «le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge».

Inoltre, in riferimento agli obblighi del terzo pignorato, il decreto aggiunge un comma all’art. 546 c.p.c. stabilendo che «nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.»

Come anticipato, per calcolare il quinto dello stipendio bisogna prendere come riferimento l’importo netto e non la quota lorda, cioè lo stipendio al netto di eventuali cessioni volontarie o deleghe di pagamento che dovessero gravare sullo stipendio o sulla pensione. Non vengono prese in considerazioni, invece, eventuali cessioni del quinto fatte volontariamente dal debitore in favore di banche o finanziarie.

Se il rapporto di lavoro cessa, per qualsiasi causa, quando ancora il datore di lavoro effettua le trattenute sullo stipendio (perché il credito non è stato ancora integralmente pagato), cessa anche il pignoramento. Per cui, se il dipendente viene assunto presso altra azienda, il pignoramento andrà rinnovato.

Pignoramento in banca

Il pignoramento dello stipendio in banca segue la stessa procedura del pignoramento notificato al datore di lavoro, con la differenza che l’atto viene notificato all’istituto di credito e al debitore.

Una volta notificato l’atto, se sul conto non ci sono somme depositate il pignoramento si chiude con esito negativo. Se invece sul conto vi sono delle somme depositate e si tratta esclusivamente di redditi di lavoro dipendente, allora il pignoramento non può essere mai integrale ma può riguardare solo somme superiori a 1.345,56 euro. Per quale motivo? Perché la legge ha disposto che non sono pignorabili le somme depositate sul conto pari a tre volte l’assegno sociale, che per il 2016 è di 448,52 euro. Pertanto, il lavoratore che riesca prelevi periodicamente dal conto alcune delle somme in modo da tenere la provvista sotto la soglia di 1.345,56 euro non rischierà il pignoramento dei risparmi.

E se ci sono più pignoramenti in contemporanea?

Quando vengono notificati più pignoramenti nello stesso momento, di norma il successivo si va a soddisfare solo dopo che quello precedente sia stato completamente saldato. La procedura è quella standard, ma il giudice autorizzerà l’assegnazione delle somme “in accodo”, cioè l’uno di seguito all’altro. Questa regola però non vale quando i crediti che originano il pignoramento abbiano una causa differente che possono essere:

  • crediti privati (per es. un fornitore, un professionista, un parente per un prestito, la controparte che ha vinto una causa, ecc.)
  • crediti per tasse o altre somme dovute allo stato (si tratta, quindi, quasi sempre di Equitalia)
  • crediti per alimenti (è il caso dell’ex moglie cui il giudice abbia riconosciuto l’assegno mensile).

Nel caso in cui concorrano contemporaneamente più crediti di natura diversa, il pignoramento dei due può avvenire anche contemporaneamente, superando quindi il limite di 1/5, ma a condizione che la somma di tali pignoramenti non faccia scendere lo stipendio a oltre la metà.

Come fare per verificare la solvibilità di una persona fisica?

Nei casi di recupero crediti, è spesso necessario procedere a delle indagini per verificare l’effettiva splvibilità di una persona, indagando sul suo stato patrimoniale e sulla sua posizione lavorativa. Per ottenere un’indagine patrimoniale completa con il dettaglio di tutte le informazioni utili e finalizzate alla verifica della solvibilità di una persona fisica, è possibile richiedere una indagine patrimoniale persona total online su Visure Italia.

Il servizio Indagine Patrimoniale Persona Total fornisce informazioni complete in merito alla solvibilità di una persona fisica attraverso verifica dell’attuale occupazione lavorativa sia presso imprese private che enti pubblici, della capacità reddituale annua, della titolarità di quote o partecipazioni in società, della proprietà di beni immobili e mobili (veicoli) in tutta Italia. Il servizio include:

  • rintraccio residenza
  • verifica attuale occupazione lavorativa (nome dell’attuale datore di lavoro (denominazione società, ragione giuridica, sede legale, p.iva e codice fiscale) presso imprese private o enti pubblici o enti pensionistici
  • verifica della capacità reddituale annua
  • visura catastale beni immobili in tutta Italia
  • visura veicoli intestati al nominativo presso il P.R.A.
  • visura protesti
  • visura elenco pregiudizievoli da Conservatoria RR.II. (solo per segnalazione positiva)
  • visura procedure in corso
  • visura cariche e qualifiche in imprese
  • quote e partecipazioni in società di persone o di capitali.

Le indagini patrimoniali integrano i dati ufficiali estratti dal Registro Imprese con un’ampia sezione di informazioni di approfondimento che vengono acquisite attraverso fonti locali, e sono indispensabili qualora si voglia conoscere non solo l’affidabilità ma anche, ad esempio, la solvibilità di un cliente, il giro d’affari di un concorrente o di un fornitore.

Nel caso in cui, invece, sia necessario verificare lo stato patrimoniale la capacità di restituzione di un debito di una persona fisica in Italia a fini di recupero crediti, è possibile richiedere una indagine patrimoniale persona base online. Il servizio Indagine Patrimoniale Persona Base consente di accertare lo stato patrimoniale di una persona fisica in Italia verificando la attuale occupazione lavorativa in quanto dipendente di un ente o società, pubblica o privata, le proprietà immobiliari, le cariche e qualifiche, attuali e cessate, detenute dalla persona in imprese in Italia, il dettaglio di protesti a carico della persona.

Il documento ottenuto comprende informazioni quali:

  • verifica attuale occupazione lavorativa
  • visura catastale proprietà immobiliari in tutta Italia
  • visura cariche e qualifiche in imprese
  • visura protesti.

Leggi anche -> Come fare per recuperare un credito?

 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

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59 commenti per "Pignoramento dello stipendio: ecco come avviene"

  • Antonella ha detto:

    Buonasera
    Al mio datore di lavoro è stata recapitata una comunicazione stragiudiziale pignoramento del terzo da Abaco Spa tramite posta ordinaria dove si richiedono informazioni lavorative sul mio conto
    Stipendio mensile al netto
    Tipo di contratto
    Se ci sono altri pignoramenti in corso ect ect
    Siamo obbligati a rispondere?
    Sotto scrivono che se non ricevono le informazioni richieste si appellano alla agenzia delle entrate in loco sanzionando la ditta da 2000 a un massimo di 20.000 €
    Lo possono fare?
    Il debito riguarda tassa rifiuti di circa 500€
    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Antonella, le suggeriamo di confrontarsi in merito alla situazione con un legale. Cordiali saluti.

  • Angela Ara ha detto:

    Mi e’ stato decurtato un quinto dello stipendio ma la somma non e’ ancora stata versata al Comune richiedente che mi avverte che sino al ricevimento materiale del dovuto continuano ad essere applicati sanzioni e interessi pur avendo io dimostrato l’avvenuto prelievo della somma dovuta.E’ giusta la procedura?Grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Angela, per conoscere la procedura adottata dal Suo comune le suggeriamo di far riferimento a quanto rivisto dal loro Regolamento per la gestione della Riscossione delle Entrate Comunali. Cordiali saluti

  • Giulia ha detto:

    Buongiorno a mio marito viene pignorato 1/5dello stipendio . l’anno prossimo vorremo trasferirci in danimarca per lavoro …volevo chiedergli se e possibile il pignoramento dello stipendio anche li?grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Giulia, le confermiamo che il pignoramento dello stipendio è possibile anche all’estero. Cordiali saluti.

  • Marcella ha detto:

    Buongiorno volevo delucidazioni ,avevamo dei prestiti che non abbiamo potuto pagare xchè mio marito ha perso il lavoro e non abbiamo pagato varie finanziare dopo anni sono arrivati avvisi poi pignoramento sulla busta paga di un quinto da una finanziaria.dopo poco da un altra finanziaria ci notifica un pignoramento esecutivo mobiliare presso terzi xchè non si e voluto mettere in coda .volevo sapere vengono a pignorare gli oggetti a casa?oppure bloccare il conto dove viene versato lo stipendio ? Ma se già gli viene tolto un quinto dalla prima finanziaria in busta paga la seconda finanziaria può pignoramento o bloccare il conto di e viene versato lo stipendio? Attendo notizie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Marcella, quella che ci descrive è una situazione particolare che necessita di una consulenza da parte di un legale il quale, dopo aver consultato tutta la documentazione in suo possesso, in caso di accertamento di irregolarità nella procedura di pignoramento, possa suggerirle come procedere. Cordiali saluti.

  • ROBERTO ha detto:

    BUONGIORNO, MI HANNO PIGNORATO 1/5 DELLA BUSTA PAGA.
    LA MIA AZIENDA MI HA PIGNORATO IL TOTALE DELLA BUSTA PAGA COMPRENSIVO DI NOTA SPESE, POSSONO FARLO O E’ UN ERRORE? GRAZIE

    • Redazione ha detto:

      Gentile Roberto, quella che descrive ci sembra una situazione inusuale in quanto l’art. 545 del codice di procedura civile pone il limite di 1/5 alla pignorabilità dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali. Le suggeriamo, pertanto, di richiedere la consulenza di un legale che possa analizzare nel dettaglio la sua situazione e indicarle come procedere per far valere i suoi diritti. Cordiali saluti.

  • Daniela ha detto:

    Buongiorno, sono creditore di una quota di pensione per causa civile vinta nei confronti di un vicino, il quale è deceduto. Continuerò
    a percepire la quota pensione anche in seguito?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Daniela, l’erogazione della pensione verrà interrotta in seguito al decesso del soggetto, per cui non potrà più percepire tale quota. Le suggeriamo di confrontarsi con il Suo legale per verificare se sia possibile continuare la procedura esecutiva nei confronti degli eredi. Cordiali saluti.

  • Valentina ha detto:

    Buonasera, volevo un informazione, ho ricevuto un pignoramento presso terzi per le spese legali di una causa di lavoro persa anni fa. Il pignoramento è presso un creditore il quale mi deve delle somme per un attività venduta e presso banca intesa dove io ho un conto che non uso da anni. Il terzo con cui ho queste somme da ricevere ha dato dichiarazione positiva e abbiamo fermato le somme che dovrei prendere mensilmente fino a giugno data della sentenza in accordo con il loro avvocato. Banca San Paolo suppongo abbia dato esito negativo in quanto non ho crediti. L’iscrizione al ruolo e poi arrivata verso entrambi i terzi. Volevo sapere dato che ho altri conti correnti tutti senza credito e però ho iniziato un nuovo lavoro in questi giorni cioè dopo il pignoramento e percepisco la naspi ancora per un mese, potrei avere il pignoramento di un quinto dello stipendio o della naspi oppure verrà imputato tutto al terzo che ha dato esito positivo? Preciso inoltre che la somma dovuta è di 5000 euro più spese legali e i crediti che avanzo dal terzo sono 6000. Grazie per la risposta

    • Redazione ha detto:

      Gentile Valentina, quella che ci descrive è una situazione particolare che necessita di una consulenza da parte di un legale che, dopo aver consultato tutta la documentazione in suo possesso, possa suggerirle come procedere. Cordiali saluti.

  • filippo ha detto:

    Buongiorno, mi è stato pignoratato il qiunto presso terzi , finanziaria non pagata , con udienza dal giudice ad aprile. qualche giorno fà mi è stata recapitata un altro atto di precetto da un altra finanziaria. Chiedo : la secoda va in coda o può pignorare l altro quinto e se va in coda quale è la plassi da seguire ?
    grazie.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Filippo, da quanto esposto ci sembra di capire che i pignoramenti abbiano la medesima natura, per tal motivo il secondo pignoramento si metterà in coda al primo e potrà trattenere la spettante quota solamente quando il primo creditore sarà integralmente soddisfatto. Cordiali saluti.

  • Elena ha detto:

    Il pignoramento è da parte dell mancato pagamento dei alimenti per il figlio avuto dal precedente matrimonio

  • ELENA ha detto:

    Buongiorno avvocato vorrei porre una domanda. Mio marito ha ricevuto il pignoramento presso terzi dello stipendio e l’udienza e fissata per il 27 gennaio 2023 .Vorrei sapere se il datore deve cominciare da ora pignorare da ora un quinto ho pure dopo la sentenza? Perché il datore di lavoro vuole che comincia da ora ad accantonare un quinto e di più lui dice che il pignoramento si fa sul importo lordo non quello netto e vero ho pure no?Grazie aspetto una sua risposta.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Elena, la somma pignorata viene trattenuta alla base, prima che lo stipendio venga versato al lavoratore. La somma pignorabile, inoltre, viene calcolata a partire dall’importo netto dello stipendio e non da quello lordo. Per ulteriori specifiche le suggeriamo di richiedere una consulenza del suo legale. Cordiali saluti.

  • Alessio ha detto:

    Buongiorno noi paghiamo 100 euro al mese trattenendo dalla busta paga di 700 come pignoramentolo paghiamo da più di dieci anni però e da più di un anno che il contraente e morto e in busta paga paghiamo ancora 100 euro ma c’è scritto ancora il suo nome però e morto non dovrebbe mettere il nome della moglie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Alessio, le suggeriamo di rivolgersi al Suo legale per far chiarezza sulla situazione e verificare se l’azione esecutiva stia proseguendo nell’interesse degli eredi oppure se deve essere dichiarata inefficace. Cordiali saluti.

  • Cinzia ha detto:

    Buongiorno
    Ho ricevuto un atto di pignoramento verso terzi. Lo stipendio di mio marito è di euro 1400 circa al mese…abbiamo una cessione quinto stipendio di 250 euro. Ho letto che se lo stipendio non supera i 2500 euro, l’importo da pignorare è di un decimo. Volevo sapere se è vero.
    La ringrazio

    • Redazione ha detto:

      Gentile Cinzia, i limiti da lei indicati sono corretti nel caso in cui la tutela del credito sia stata affidata ad Agenzia delle entrate-Riscossione. Cordiali saluti.

  • Calogero ha detto:

    Buonasera è possibile la notifica presso terzi inerente il pignoramento del mio stipendio e del tfr in quanto giá licenziato e nello stesso atto hanno intimato di non pagarmi niente se non previa disposizione del giudice? Premetto che la ditta deve corrispondere tr mensilità arretrate ed il tfr

    • Redazione ha detto:

      Gentile Calogero, l’articolo 543 Codice di procedura civile prevede che l’atto di pignoramento di crediti del debitore verso terzi contenga anche la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice. Cordiali saluti.

  • Antonio ha detto:

    Salve, chiedo informazioni in quanto mi hanno pignorato il 1/5 dello stipendio presso terzi, come faccio a sapere di cosa si tratta e l’ importo del debito da estinguere?
    Grazie!

    • Redazione ha detto:

      Buon pomeriggio Antonio, può verificare la sua situazione richiedendo su VisureItalia un estratto conto debitorio, che accerta tutti i debiti relativi ad una persona fisica, le iscrizioni a ruolo, le cartelle esattoriali in corso e le relative rateizzazioni, i pagamenti effettuati, quelli in scadenza e quelli scaduti. Il servizio è disponibile in tutta Italia con esclusione della regione Sicilia. Per qualsiasi informazione, può contattare l’Assistenza al Numero Verde 800.17.10.35. Cordiali saluti.

  • Roberta ha detto:

    Buongiorno mi hanno fatto un pignoramento in busta paga sto pagando da circa 2 anni come faccio a sapere quando finisco di pagare. Grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Roberta, dipende dall’ammontare del debito, in quanto il pignoramento terminerà quando il debito sarà completamente estinto. Cordiali saluti.

  • Federico ha detto:

    Salve,

    Mia madre e’ morta settimana scorsa e vorrei avere delle informazioni per quanto riguarda la successione e possibili problemi da evitare.

    Mia mamma aveva un automobile, conto corrente postale (con pochi spiccioli sopra) e polizza vita.

    La mia famiglia e’ composta da mio padre (loro erano separati ma non legalmente divorziati), me e due Fratelli.

    So che siamo esentati nel presentare un atto di successione perche’ non aveva immobili e perche’ il conto corrente non aveva piu’ di 100,000 euro. Mamma aveva anche delle cartelle esattoriali rimanenti da pagare per circa 1500 euro.

    La polizza vita e’ intestata a terzi ma una lettera (testamento) che parla solo della polizza vita chiede la suddivisione della polizza tra me e l altro mio fratello, escludendo mio padre e l altro mio fratello. Essendo a conoscenza di questo mio fratello ha espresso la volonta’ di rinuncia a tutto cio’ che apparteneva a mia mamma (scrivendo tutto cio’ in un foglio normale scritto a mano e lasciato a noi)

    Ho un paio di domande:

    – La polizza vita, e’ impugnabile da I due eredi che son stati esclusi?
    – Possiamo continuare a fare una semplice dichiarazione evitando di andare tramite avvocati e costi esobirtanti anche quando mio fratello ha la volonta’ di rifiutare l eredita’? E se si, I suoi eredi (figli e moglie) saranno interpellati se vogliono prendere parte all eredita’?

    Grazie mille

    • Redazione ha detto:

      Salve Federico,le polizze vita sono insequestrabili e impignorabili per cui nessun problema in tal senso. Il problema si porrebbe per quanto riguarda il veicolo, l’automobile intestata a sua madre. In quel caso, per poter disporre (che comporta non solo il possesso e l’utilizzo ma anche una futura vendita) del veicolo e diventare proprietari, gli eredi sono tenuti a presentare la voltura dell’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico. In ordine invece a eventuali richiesta da parte degli di suo fratello, moglie e figli, sarebbe opportuno che suo fratello presentasse una formale rinuncia all’eredità. È una pratica semplice che non necessita il ricorso ad un legale e deve essere presentata presso l’Ufficio Successioni nel Tribunale di competenza.

  • rita ha detto:

    scusate una domanda
    per una serie di problematiche ( mio marito esodato ecc) ho avuto grossi problemi economici
    la banca mi ha portato via la casa
    per un finanziaria mi hanno pignorato un quinto dello stipendio
    ora mi è arrivato un precetto per l’ultima finanziaria non pagata ( avevo due prestiti)
    posso pignorarmi ancora ?
    Sono disperata
    grazie se vorrete rispondere

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Rita,
      ci spiace sinceramente per la situazione di difficoltà nella quale si sta trovando.
      Rispondendo al suo quesito, la società finanziaria può dare corso a tutte le azioni necessarie al recupero del credito. Il pignoramento può quindi essere esteso a eventuali beni mobili registrati (auto o moto) o ai rapporti di conto corrente. Qualora queste azioni non dovessero portare a risultati concreti, la finanziaria potrebbe agire tramite ufficiale giudiziario presso il domicilio del debitore per il pignoramento di beni.

  • patrizia sassi ha detto:

    buon giorno vorrei sapere se ci sono voci non pignorabili in busta paga?ad esempio rimborsi spese,ecc

    • Redazione ha detto:

      Gentile Patrizia, l’art. 545 del codice di procedura civile pone un limite alla pignorabilità dello stipendio. Tale limite è indicato nella frazione di 1/5, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.
      A partire dalla busta paga è possibile calcolare lo stipendio netto mensile e, quindi, da tale somma decurtare il quinto. Le consigliamo inoltre la lettura del D.P.R. 180/1950, in cui sono specificati i casi di impignorabilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti. Cordiali saluti.

  • Andrea ha detto:

    Buongiorno sono Andrea
    Marzo di quest’anno è stato notificato al mio datore di lavoro di trattenere i quinto dello stipendio da parte di terzi settimana scorsa è arrivato anche da parte di agenzia entrate di trattenere il decimo dello stipendio.
    Chiedevo se calcolo decimo si fa dalla rimanenza o dal totale ?
    E se è possibile trasformare il quinto in altro visto che ora sono due
    Grazie mille

    • Redazione ha detto:

      Gentile Andrea, è possibile che lo stipendio venga pignorato da più creditori. In questo caso vige la regola generale che i creditori successivi al primo, per poter a loro volta essere destinatari dei pagamenti del quinto, debbano attendere che il primo creditore venga soddisfatto. Tuttavia, se le cause del debito sono diverse è possibile il concorso di più pignoramenti. Questo può avvenire a condizione però che lo stipendio non scenda al di sotto della metà.
      Cordiali saluti.

  • Francesca ha detto:

    Salve siccome a mio marito è stato addebitato un pignoramento con debitore terzi il datore di lavoro e a novembre si dovrebbero presentare entrambi al tribunale e so che toglieranno 1/5 dello stipendio sull importo netto come facciamo essendo che il datore di lavoro dichiara un importo superiore a quello reale?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Francesca, il suo caso è complesso in quanto l’importo dello stipendio percepito non corrisponde effettivamente a quanto dichiarato e questo non è rispettoso della legge. Può, tramite il suo legale, presentare le copie dei bonifici ricevuti dal datore di lavoro onde dimostrare al Giudice l’importo effettivamente percepito. Le suggeriamo di presentare le copie dei bonifici ricevuti relativi almeno agli ultimi sei mesi in modo da dimostrare il comportamento reiterato del suo datore di lavoro e la sua effettiva capacità reddituale.

  • roberto ha detto:

    buongiorno, il datore di lavoro(mia figlia) ha ricevuto un pignoramento a terzi dato che risulto collaboratore,ma essendo disoccupato aiuto solo nella sua attivita’ e ne contempo mi paga i contributi non ho busta paga e nessun compenso,volevo gentilmente sapere cosa possono fare nonostante sia stata fissata un udienza….grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Roberto, il suo quesito non è chiaro. Potrebbe specificare meglio? Saremmo lieti di poterla aiutare. Grazie.

  • Vasile ha detto:

    Salve,a me è stato notificato il provvedimento di pignoramento del 1/5 dello stipendio, perché ho fatto da garante a una persona x una macchina”che mai pagata” .
    Però questa persona non viene più in Italia, bensì in Romania, con un lavoro fisso e anche uno stipendio fisso,. quello che mi chiedo perché non andare a toccare lo stipendio suo ?
    Visto che stiamo in comunità Europea

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Vasile, proprio perché questa persona è di origine rumena e non risiede stabilmente in Italia. Non è possibile effettuare una azione di recupero crediti all’estero e di pignoramento. O meglio, è possibile ma avrebbe dei costi troppo elevati. Lei, in quanto garante, ha dato la sua disponibilità a rispondere in nome e per conto di questa persona rumena.

  • Anna ha detto:

    Buongiorno,
    Mio marito ha ricevuto il pignoramento dello stipendio (1/5) e il restante è stato trattenuto tutto dalla banca dicendo che sono tutti gli altri debiti che abbiamo.. . come è possibile?? L’unica fonte per vivere è quello stipendio! Si può lasciare una famiglia senza soldi per vivere?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Anna, il pignoramento dello stipendio non può essere superiore ad 1/5 dell’importo. Non conoscendo però l’origine di altri debiti verso la banca, non è possibile fornire una risposta esaustiva alla sua domanda.

  • Roberto ha detto:

    È possibile che ti bloccano tutto ancora prima della sentenza del giudice visto che il solo reddito per vivere arriva dalla busta paga? E non ci sono altri redditi a rischio anche la casa non potendo pagare neanche il mutuo?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Roberto, se la procedura è ancora in corso e non è stata fissata l’udienza di fronte al Giudice in presenza del datore di lavoro, il pignoramento dello stipendio non viene ancora attuato. Tenga presente comunque che il pignoramento può gravare non oltre su 1/5 dello stipendio e che sono previste delle tutele e dei limiti. Potrebbe esserle di aiuto la lettura dell’articolo Pignoramento dello stipendio: limiti e salvaguardie. Cordiali saluti.

  • Felice ha detto:

    ll pignoramento presso terzi (nella fattispecie 1/5 dello stipendio) è a partire da dopo l’udienza daventi al giudice o dall’atto di pignoramento ?. Può la persona interessata estingue il debito prima dell’udienza davanti al giudice e pertanto bloccare il pignoramento verso terzi ?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Felice, il pignoramento decorre dalla data di comparizione delle parti, debitore, datore di lavoro e creditori, di fronte al Giudice. In quella sede il datore di lavoro deve confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro con il debitore. Il pignoramento pertanto decorre dalla data di emissione della sentenza. Certamente, può, per evitare il pignoramento dello stipendio, estinguere anticipatamente il debito, in accordo con il suo legale e con il legale del creditore.

  • Milena Castellin ha detto:

    Come possono chiedere il pignoramento dello stipendio se il conto corrente è in rosso e il datore di lavoro i soldi me li da un mano…Grazie a chi mi risponderà

    • Redazione ha detto:

      Gentile Milena, il pignoramento dello stipendio opera alla fonte, quindi presso il datore di lavoro che deve trattenere dallo stipendio l’importo soggetto al pignoramento e versarlo direttamente al creditore. Il fatto che il datore di lavoro corrisponda lo stipendio in contanti o che il conto corrente di accredito dello stipendio sia in rosso sono ininfluenti.

  • emanuela pejrani ha detto:

    Buona sera, è stato pignorato lo stipendio a mio marito, in qualità di mio debitore solidale, per il mancato pagamento tassa rifiuti. Premesso che non ho idea di quanti siano in arrivo, visto che i mancati pagamenti sono perché le bollette arrivano con indirizzo errato, mentre i solleciti a volte, e sempre Abaco. Fatto presente a entrambi, Padova Tre, e Abaco che, essendo una tassa, non avendo fognature e facendo compostaggio, avevo il diritto ( tanto più trattandosi di Padova Tre, nota per aver gonfiato ove poteva) di verificare le varie voci. Ora, alla luce delle recenti sentenze, vorrei fare opposizione ( mio marito, erroneamente, è indicato debitore esecutato, senza riferimento a me, debitrice principale; la topologia del credito non è indicata; avevamo fatto a suo tempo, maggio, ricorso in autotutela, riferendo anche noti problemi nella ricezione della posta, tanto più che non è arrivata la lista dei sospesi, probabilmente avranno inviato all’altro indirizzo, che è oltretutto inesistente. Abbiamo ricevuto risposta il 5 gennaio, via mail, ed io non ho pec. Rigettato. Il 8/2 notificato pignoramento. Si può fare? Scusate, ma sta diventando un incubo, tanto più che il datore di lavoro vorrebbe pagassimo il prima possibile…

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Emanuela, con il pignoramento dello stipendio la procedura esecutiva è in corso. Nel pignoramento è inclusa una citazione in Tribunale rivolta al debitore ed al datore di lavoro. L’opposizione alle ingiunzioni di pagamento doveva essere effettuata al momento della ricezione ma, sulla base di quanto da lei scritto, si sono verificate delle incongruenze nelle comunicazioni ricevute relative alle bollette prima ed ai solleciti di pagamento poi. State la situazione attuale, Le possiamo suggerire di rivolgersi ad un legale per capire come agire.

  • Davide ha detto:

    Buonasera,
    è possibile che mi venga accettato un piano di rientro di 1200 euro al mese se lo stipendio è di circa 1300?
    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Davide, dipende dal creditore ma comunemente un piano di rientro viene computato in misura di 1/5 del reddito mensile, al netto di eventuali altri finanziamenti in corso. Il debitore deve disporre di un reddito minimo vitale.

  • Carol ha detto:

    Buonasera vorrei chiedere un informazione in merito al pignoramento dello stipendio presso terzi. Se mi viene pignorato lo stipendio presso il mio datore nella misura di 1/5, la restante parte mi viene accreditata sul conto corrente già decurtata ( vista l’impossibilità di ricevere il pagamento in contanti). Tale parte è ancora pignorabile ? Quindi è solo un illusione il limite di 1/5? Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Carol, il limite di 1/5 non è un’illusione. Il datore di lavoro è tenuto a trattenere 1/5 dello stipendio, la restante parte rimane nella disponibilità del lavoratore dipendete che la percepirà mediante bonifico bancario o assegno. Qualora concorrano contemporaneamente più crediti di natura diversa, il pignoramento dei due potrà avvenire anche contemporaneamente, superando quindi il limite di 1/5, ma a condizione che la somma di tali pignoramenti non faccia scendere lo stipendio a oltre la metà.

  • stefano ha detto:

    Buongiorno, mi é appena stato comunicato dal mio datore di lavoro di aver ricevuto una richiesta da parte di un assicurazione che richiede il mio quinto dello stipendio. A me però non é stato notificato nulla, ne una raccomandata ne una chiamata al telefono. Sivpuò fare qualcosa per violazione della privacy?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Stefano, il pignoramento presso terzi può essere effettuato solo a seguito della notifica del precetto. La notifica avviene mediante comunicazione scritta inviata all’indirizzo di residenza del debitore con posta raccomandata a/r o posta elettronica certificata. Le ricordiamo che il mancato ritiro di una eventuale raccomandata non determina la interruzione della procedura. La comunicazione è infatti esposta presso l’albo pretorio del Comune di residenza. Le suggeriamo di effettuare prima una verifica presso l’Ufficio Messi Notificatori del suo comune di residenza per accertarsi che effettivamente non sia stata depositata alcuna comunicazione che la riguardi.

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