Pignoramento del compenso dell’amministratore: quando è possibile?

Pignoramento del compenso dell’amministratore: quando è possibile?

Se l’amministratore di una società non intende pagare i debiti che ha contratto, i suoi creditori potrebbero rivalersi sul compenso che riceve dalla società stessa? Su questo punto è intervenuta la sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017 per dirimere la controversia. Vediamo nel nostro articolo cosa stabilisce.

INDICE:

  1. Cosa si intende per compenso dell’amministratore?
  2. Si può pignorare il compenso dell’amministratore di società?
  3. La vicenda

Cosa si intende per compenso dell’amministratore?

Quanto percepisce l’amministratore di una società non è un vero e proprio stipendio, bensì un compenso diverso da ciò che si intende con i redditi di lavoro dipendente. Tra l’amministratore e la società, infatti, intercorre un rapporto di carattere societario e non di lavoro subordinato o parasubordinato.

Di conseguenza, la retribuzione che percepisce per la propria attività di manager non deve sottostare ai limiti sulla pignorabilità di un quinto degli stipendi dei dipendenti per i tributi allo Stato, alle province e ai comuni, nella stessa misura per tutti gli altri crediti (art. 545 Codice di procedura civile).

Si può pignorare il compenso dell’amministratore di società?

È una situazione diversa, invece, quella che riguarda l’amministratore di una società di capitali, ossia una:

  • S.p.A. (Società per azioni),
  • S.r.l. (Società a Responsabilità Limitata),
  • S.a.p.a. (Società in accomandita per azioni).

In questo caso, infatti, il compenso dell’amministratore unico è pignorabile per intero, senza il limite del quinto dell’emolumento. È quanto stabilito dalla sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017, secondo cui, in sede di esecuzione forzata, il creditore può pignorare interamente lo stipendio dell’amministratore.

Il creditore, dunque, ha la facoltà di pignorare qualsiasi bene dell’amministratore, non solo i beni mobili oppure la casa, ma anche il conto corrente e i compensi ricevuti dalla società. Questo, per di più, può avvenire senza trovare alcun tipo di limite o ostacolo che, invece, incontrerebbe se il debitore avesse un contratto di lavoro dipendente.

Come abbiamo spiegato, infatti, la relazione fra manager e società di capitali si distingue dal lavoro dipendente per la sua natura societaria. Ne consegue, pertanto, che l’amministratore della società non deve sottostare alle direttive altrui, non deve rispettare degli obblighi di orario e infine non deve esercitare la propria attività con la supervisione dei suoi superiori.

La vicenda

Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, una banca aveva intrapreso un’espropriazione nei confronti di un suo debitore pignorando i suoi compensi. In particolare, quest’ultimo era un amministratore unico di una società e un membro del consiglio di amministrazione di un’altra.

La somma pignorata, in seguito, veniva assegnata per intero dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale competente. Contro l’ordinanza di assegnazione il debitore aveva proposto opposizione ed il Tribunale aveva accolto il ricorso, dichiarando la pignorabilità solo nei limiti del quinto.

Riteneva che l’attività svolta dal debitore come amministratore di una società e consigliere dell’altra fosse qualificabile come lavoro parasubordinato. Contro la sentenza a seguito del giudizio di opposizione, la banca aveva proposto ricorso per Cassazione che ribaltava la decisione del Tribunale. Per risolvere il contrasto sulla natura giuridica del rapporto di lavoro tra amministratori della società e società stessa, stabiliva pertanto la pignorabilità per intero dei compensi corrisposti agli amministratori di società.

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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2 commenti per "Pignoramento del compenso dell’amministratore: quando è possibile?"

  • Rosy ha detto:

    Salve pongo un quesito. La società Srl e’ obbligata a trasferire ai creditori il compenso dell’amministratore che è stato pignorato , il compenso viene erogato mensilmente. Il giudice dispone che la somma deve essere trasferita e ne calcola l’ammontare totale annuo fermo restando che l’amministratore riceve mensilmente € 1500,00.
    La società revoca il mandato di amministratore alla data del primo luglio corrente. La stessa ha trasferito alla parte debitrice i primi sei mesi del compenso. Ci si chiede come possa la società rigettare la richiesta della controparte a volere i restanti sei mesi visto che non eroga nulla al soggetto pignorato? Grazie per la risposta

    • Redazione ha detto:

      Gentile Rosy, il quesito da lei posto riguarda un caso molto specifico e pertanto le suggeriamo di confrontarsi con un legale. Cordiali saluti.

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