Pignoramento dei beni delle società cooperative

Pignoramento dei beni delle società cooperative

Le società cooperative costituiscono una particolare forma giuridica di impresa. Il codice civile (art. 2511 – 2512) ne specifica chiaramente la finalità. Lo scopo principale è mutualistico in quanto la produzione di beni e servizi è destinata primariamente agli stessi soci. In caso di procedura fallimentare, vediamo come agire per il pignoramento dei beni.

società cooperative

Società cooperative

Cosa significa che le cooperative hanno un scopo mutualistico? Viene definito dal codice come “l’intento di fornire beni, servizi ed occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato”. Lo scopo mutualistico rappresenta quindi il cardine principale per comprendere le società cooperative. Sono società che hanno come obiettivo principale la produzione di beni e servizi ad uso e consumo diretto dei soci.

I settori di intervento delle società cooperative sono vari:

  • il settore del credito, con le società di credito cooperativo (BCC) che adottano una politica di credito equo verso i soci
  • il settore della produzione, come, ad esempio, con le cooperative agricole nelle quali i soci conferiscono la loro produzione alla cooperativa
  • il settore del lavoro, nel quale i soci prestano la loro opera all’interno della cooperativa
  • il settore sociale, con le cooperative sociali
  • il settore delle costruzioni, con le cooperative edilizie

La riforma del diritto societario per le società cooperative

Il decreto n. 6 del 17 gennaio 2003 ha riformato profondamente il libro V del Codice Civile. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio 2003 al n. 17, distingue due categorie:

Cooperativa a mutualità prevalente

L’art. 2512 del Codice 2512 recita: sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Cooperativa a mutualità non prevalente

Non è soggetta ai vincoli imposti dall’art. 2514 del Codice per le società cooperative a mutualità prevalente che devono prevedere nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Costituzione delle società cooperative

La cooperativa può costituirsi solo mediante atto pubblico. L’atto costitutivo specifica le modalità di svolgimento dell’attività mutualistica. L’atto deve indicare obbligatoriamente (art. 2511) :

1) i dati anagrafici completi dei soci
2) la denominazione e la sede
3) l’oggetto sociale
4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio
5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura
6) i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci
7) le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci
8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni
9) le forme di convocazione dell’assemblea
10) il sistema di amministrazione
11) il collegio sindacale
12) gli amministratori e i sindaci
13) l’importo delle spese per la costituzione.

Responsabilità per le obbligazioni sociali

L’art. 2518 del Codice disciplina chiaramente la responsabilità della cooperative per le obbligazioni verso terzi: “Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. Ne deriva che non possa essere aggredita in alcun modo la quota dei singoli soci. Il successivo art. 2537 specifica che “il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo“. Pertanto, la quota di partecipazione del socio alla cooperativa è impignorabile non solo per quanto attiene le obbligazioni della cooperativa ma anche per le obbligazioni personali del socio verso terzi.

Pignoramento dei beni delle società cooperative

Le cooperative, nello svolgimento della loro attività mutualistica, contraggono dei debiti che possono trasformarsi in insoluti. In questo caso, come può procedere il creditore? Si può rivalere unicamente sul patrimonio della cooperativa con una azione di pignoramento immobiliare o mobiliare.

Pignoramento immobiliare

Occorre preliminarmente effettuare una verifica del patrimonio immobiliare di proprietà della cooperativa. Qualora l’attività mutualistica venga svolta sul territorio nazionale, è imprescindibile effettuare una visura ipotecaria in tutta Italia. In questo modo sarà possibile rilevare in quali uffici provinciali della Conservatoria RR.II. la cooperativa risulta censita. Il secondo step consiste nella esecuzione di una visura specifica ad uso legale. Si disporrà in questo modo di una relazione immobiliare dettagliata che attesta lo stato giuridico degli immobili in capo alla cooperativa. Per ogni immobile vengono evidenziati l’indirizzo, i dati catastali, il regime e la quota di proprietà, l’atto di provenienza, eventuali ipoteche o pregiudizievoli. E’ preferibile verificare anche il valore economico degli immobili di proprietà della cooperativa. L’importo del credito dovrà essere inferiore al valore economico. Per disporre di una valutazione immobiliare basata su dati certi ed aggiornati, sono sufficienti le informazioni rilevabili nella visura catastale.

Pignoramento mobiliare

Qualora l’esito delle visure ipotecarie non abbia dato esito positivo, è possibile rivolgere la ricerca verso il patrimonio mobiliare. Nella fattispecie, si può effettuare una indagine bancaria per rintracciare i rapporti di conto corrente intestati alla cooperativa. Dall’analisi della giacenza media e del saldo, si può verificare se l’importo è sufficiente a saldare il debito.

Pignoramento dei beni del socio di cooperativa

Il socio di una cooperativa può essere certo che la sua quota sociale è impignorabile. Naturalmente, non lo sono gli immobili e i beni mobili di proprietà del socio. Così come, nel caso di una cooperativa lavoro, si può effettuare un pignoramento presso terzi dello stipendio del socio. Una indagine finalizzata al rintraccio del posto di lavoro fornirà al creditore tutte le informazioni utili allo scopo:

  • la denominazione del datore di lavoro, la società cooperativa
  • l’indirizzo della sede legale
  • il reddito annuo
 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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38 commenti per "Pignoramento dei beni delle società cooperative"

  • Maurizio ha detto:

    Buonasera Avvocato, sono socio di una cooperativa edilizia privata , la cooperativa ha raggiunto il suo obbiettivo mutualistico assegnando i 48 alloggi ai 48 soci. La cooperativa però non può essere chiusa perché il bilancio risulta in debito di 500000 euro. Cosa rischiano i soci a cui è già stato assegnato l’alloggio e si sono accollati la loro parte di mutuo? Preciso che gli atti notarili sono stati fatti e risultiamo effettivamente proprietari degli immobili

    La ringrazio anticipatamente

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Maurizio, siamo spiacenti di non poterla aiutare in quanto trattandosi di una casistica piuttosto specifica, è necessario richiedere la consulenza di un commercialista. Cordiali saluti.

  • Maura P ha detto:

    Salve,sono socia di una cooperativa, ma sto per essere sostituita da un’altra persona. non sono il rappresentante legale, ma comunque la società è indebitata parecchio e non credo riuscirà in futuro a saldare i suoi debiti,neanche con i beni di cui dispone.. cosa rischio? in futuro potrò rischiare pignoramento o il fatto di essere sostituita in qualche modo da un’altra persona, che so per certo non abbia beni immobili a suo nome a differenza di me,in qualche mi tira fuori da ventuali guai economici?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Maura, l’art. 2518 del Codice Civile prevede che “nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. I creditori della cooperativa non potranno, quindi, aggredire la quota del singolo socio e i beni personali dello stesso. Le suggeriamo comunque di chiedere conferma al Suo commercialista. Cordiali saluti.

  • BARBARA ha detto:

    Ho dato recesso ad una cooperativa edilizia nella quale ho versato soltanto il capitale sociale. per il momento non è stato neanche ufficializzato dal notaio il rogito del mutuo per l’inizio dei lavori per la costruzione di appartamenti. qualora non dovessero accettare il recesso, sarebbero autorizzati ad addebitarmi spese sostenute? loro mi chiedono di firmare la fideiussione alla banca che mi sarà tolta quando entrerà un socio al posto mio. io mi sono rifiutata e temo che blocchino il recesso

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Barbara, siamo spiacenti di non poterla aiutare in quanto trattandosi di una casistica piuttosto specifica, è necessario richiedere la consulenza di un commercialista. Cordiali saluti.

  • Ina ha detto:

    Buonasera,gentilissima redazione .Sono entrata a fare parte di una cooperativa edilizia ho versato con assegni la cifra di 155mila euro.la coperativa me ne chiedeva altre 38mila euro ed io mi sono rifiutata. Mi hanno espulsa dalla cooperativa. Da quel momento e’ iniziato un iter giudiziario infinito. Nel frattempo la cooperativa e’ stata posta in liquidazione coatta dal tribunale per debiti della cooperativa.Posso agire contro i 55soci per poter avere i soldi che ho versato con assegnialla cooperativa? Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Ina, per quanto riguarda il suo quesito è necessaria la consulenza e il supporto di un legale. Cordiali saluti.

  • Giuseppe ha detto:

    Buon giorno sono amministratore di una cooperativa di produzione e lavoro. La medesima ha contratto debiti tributari di circa 200.000 euro.Adesso la società sta per essere messa in liquidazione. Cosa rischiano i soci? Vengono intaccati i loro beni personali non conferiti nella società? Cosa succede se non viene ottemperato il debito?

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Giuseppe, siamo spiacenti di non poterla aiutare in quanto trattandosi di una casistica piuttosto specifica, è necessario richiedere la consulenza di un commercialista. Cordiali saluti.

  • luciana ha detto:

    se una cooperativa non riesce a pagare i debiti, cosa succede al rappresentante legale? puo essere toccato il suo patrimonio personale?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Luciana, secondo stabilito dall’art. 2518 del Codice Civile, “nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. Questo significa, quindi, che il creditore della cooperativa non potrà aggredire la quota del singolo socio e i beni personali dello stesso. Le suggeriamo comunque di chiedere conferma al Suo commercialista. Cordiali saluti.

  • Claudio garofalo ha detto:

    Salve avv.
    Ho acquistato un immobile di proprietà,e negli anni precedenti ero amministratore di una società cooperativa,a cosa vado in contro non avendo pagato i contributi?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Claudio, in questi casi sono previste delle sanzioni. Le suggeriamo di confrontarsi con il suo legale. Cordiali saluti.

  • Angela ha detto:

    Buongiorno sto per acquistare una quota in cooperativa edilizia. Un appartamento subentrano con un mutuo già in essere. Per me è la prima volta. Che rischi posso correre se dovesse fallire la cooperativa? E se gli altri soci non pagano?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Angela, in base a quanto stabilito dall’art. 2518 del Codice Civile, “nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. Questo significa, quindi, che il creditore della cooperativa non potrà aggredire la quota del singolo socio e i beni personali dello stesso. Le suggeriamo comunque di chiedere conferma al Suo commercialista. Cordiali saluti.

  • Piero ha detto:

    Salve, sono socio di una Cooperativa mutua edilizia, in seguito al prolungarsi dei tempi di costruzione, alcuni soci aderenti ad un piano costruttivo decidono di ritirarsi richiedendo le quote versate. Successivamente il piano costruttivo va incontro a modifiche quali riduzione del numero di alloggi che si prevede vengano finanziate da mutuo bancario. Io faccio parte dei restanti soci assegnatari. Ora vi chiedo i soci che vantano crediti possono mettere in liquidazione la società cooperativa o bloccare l’assegnazione e costruzione dell’alloggio?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Pietro, le suggeriamo di verificare quanto previsto nello statuto o nell’atto di assegnazione, ed eventualmente rivolgersi ad un legale. Cordiali saluti.

  • palo sorrenti ha detto:

    Gentile Avv.ssa
    In quali casi può essere aggredito il patrimonio personale di un socio di coop di edilizia s.r.l. per saldare debiti? Gli articoli del c.v. citati nel prezioso scritto che riguardano debiti di cooperative, se ho capito bene, mettono al riparo il socio. Ribadendo che eventuali debiti devono essere saldati con il patrimonio della cooperativa.
    Grazie
    Distinti Saluti

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Paolo, al suo quesito risponde l’art. 2518 del Codice Civile, secondo cui “nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. Ciò significa, di conseguenza, che il creditore della cooperativa non potrà aggredire la quota del singolo socio e i beni personali dello stesso. Le suggeriamo, in ogni caso, di chiedere maggiori informazioni al Suo commercialista. Cordiali saluti.

  • Carmelo Di Minica ha detto:

    Preg.mo Avv. grazie per la risposta e cercherò di essere più preciso nella domanda : per gli anni 2014/2015 il Comune di Palermo ha effettuato un fermo amministrativo su vettura di mia proprietà, per IMU non pagata di un vano adoperato da tutti i soci della Cooperativa Edilizia a r.l. come garage, premetta che alle date 2014/2015 io non ero più proprietario di nessun immobile della cooperativa e la stessa aveva regolarmente costituito un condominio in quanto tutti gli immobili erano stati assegnati, Vero è che io ricoprivo la carica di presidente ma è normale che i vari soci ovvero assegnatari del bene non debbano pagare nulla e il tutto debba ricadere sulle mie spalle ? Grazie e scusi per il fastidio arrecatole..

    • Redazione ha detto:

      Gentile Carmelo, non ci è possibile fornirle ulteriori informazioni oltre a quelli già fornite. Trattandosi di una casistica specifica le suggeriamo di rivolgersi ad un legale per una consulenza. Cordiali saluti.

  • Gianni ha detto:

    Ero socio di una Cooperativa produzione lavoro srl e sono in pensione da un anno e mezzo,in caso di fallimento della Cooperativa, corro ancora il rischio di vedermi pignorare beni mobili ed immobili?

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Gianni, secondo l’art. 2518 Codice Civile “nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. Questo significa che il creditore della cooperativa non potrà aggredire la quota del singolo socio e i beni personali dello stesso. Le suggeriamo comunque di chiedere conferma al Suo commercialista. Cordiali saluti.

  • Carmelo Di Minica ha detto:

    Carmelo

    Per pura combinazione ho appreso che il Comune di Palermo ha emesso il fermo amministrativo su vettura di mia proprietà per IMU anni precedenti (2014 e 2015) non pagata su pertinenza /locale unico adibito a garage a me come Presidente di una Cooperativa Edilizia a r.l. (poteva farlo ) Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Carmelo, non ci è chiaro se il garage sia intestato a lei. In tal caso, secondo l’art. 2537 C.C., “il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo”. Ciò significa che la quota di partecipazione del socio alla cooperativa è impignorabile non solo per quanto attiene le obbligazioni della cooperativa, ma anche per le obbligazioni personali del socio verso terzi. Di conseguenza, qualora il socio di una cooperativa sia debitore verso terzi, il creditore potrà agire nei confronti dei beni mobili ed immobili o nelle fonti di reddito da lavoro o da pensione del socio. Cordiali saluti.

  • ANGELO ha detto:

    Essendo in questa situazione gli inquilini, non essendoci un condominio della cooperativa e avendo chiusi i conti con la cooperativa relativamente alle spese di gestione 2015-2020 (corrente, acqua, ascensori, pulizie, taglio erba, estintori, cancelli automatici e disinfestazione e derratizzazione), possiamo costituire un condominio e nominare un Amministratore, per poter pagare le spese ordinarie di condominio?
    Vorrei sapere anche in base a quali articoli del codice civile o cassazione. E’ un coso urgente. Grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Angelo, non conosciamo la situazione del suo condominio, ma la informiamo che è possibile costituirne uno minimo qualora nell’edificio vi siano almeno due condomini, cioè due proprietari o due unità immobiliari. Per ottenere maggiori informazioni su come procedere e sui riferimenti normativi le suggeriamo di rivolgersi ad un Avvocato. Cordiali saluti.

  • Rosanna ha detto:

    Salve, nel caso in cui una cooperativa di costruzione chieda fallimento, sono pignorabile gli immobili degli acquirenti (la casa acquista)?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Rosanna, in questi casi la responsabilità rimane in capo agli amministratori. Cordiali saluti.

  • Fabrizio ha detto:

    Buongiorno sono socio lavoratore di una società cooperativa sacrl, la società in questione contratto in prestito Bancario ma non è saldato. Adesso la società sta per essere messa in liquidazione. Cosa rischiano i soci? Vengono intaccati i loro beni personali non conferiti nella società?
    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Fabrizio, per rispondere al suo quesito facciamo riferimento a quanto disposto dall’art. 2518 Codice Civile, che stabilisce: “Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio“. Questo significa che il creditore della cooperativa non potrà aggredire la quota del singolo socio e i beni personali dello stesso. Cordiali saluti.

  • Paolo ha detto:

    Mi conferma che nello statuto di una cooperativa non può esserci nulla che vada contro agli articoli 2518 e 2495?
    O può esistere che lo statuto preveda una responsabilità anche per il socio?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Paolo, la natura giuridica delle società cooperative prescrive la non responsabilità per i soci. Lo statuto non può prevedere disposizione contrarie alla Legge in difetto la società cooperativa non può essere iscritta al Registro Imprese. La responsabilità è unicamente in capo agli amministratori.

  • Paolo ha detto:

    Un creditore della cooperativa, in caso di chiusura della stessa, può richiedere a un socio di saldare il debito? Anche se il debito non è stato contratto dal socio ma appunto dalla cooperativa?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Paolo, l’art. 2518 del codice civile stabilisce che nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Inoltre, alle Cooperative si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni, per cui per estensione troverebbe applicazione l’art. 2495 del codice civile che stabilisce “[…] dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi […]

  • luigi ha detto:

    Siete sicuri di quanto scritto alla fine di questo articolo? “Naturalmente, non lo sono gli immobili e i beni mobili di proprietà del socio. Così come, nel caso di una cooperativa lavoro, si può effettuare un pignoramento presso terzi dello stipendio del socio.”

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Luigi, l’art. 2537 C.C. specifica che “il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo“. Pertanto, la quota di partecipazione del socio alla cooperativa è impignorabile non solo per quanto attiene le obbligazioni della cooperativa ma anche per le obbligazioni personali del socio verso terzi.
      Ne deriva che, qualora il socio di una cooperativa risulti debitore verso terzi, il creditore potrà comunque agire nei confronti dei beni, mobili ed immobili, o nelle fonti di reddito da lavoro o da pensione del socio.

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