Pignoramento canoni di locazione: quali sono i limiti normativi?

Pignoramento canoni di locazione: quali sono i limiti normativi?

Non avere alcun debito, ma ricevere comunque la notifica di un atto di pignoramento. Come è possibile? Può accadere, ad esempio, quando l’inquilino di un immobile diventa terzo pignorato in un procedimento di esecuzione presso terzi. Vediamo quando si può verificare il pignoramento dei canoni di locazione e cosa comporta.

INDICE:

  1. Quando è possibile il pignoramento dei canoni di locazione?
  2. Pignoramento canoni di locazione come pignoramento presso terzi
  3. Come può il creditore verificare l’esistenza di contratti di locazione a nome del debitore?
  4. Come funziona il pignoramento dei canoni di locazione
  5. Scarica il fac simile del pignoramento dei canoni di locazione

Quando è possibile il pignoramento dei canoni di locazione?

Tra i beni che possono essere oggetto di pignoramento ci sono anche i canoni di locazione. Se il locatore di un immobile ha dei debiti, i soldi che percepisce mensilmente come canone di locazione da un soggetto terzo, ovvero dall’inquilino (o conduttore), potrebbero essere sottoposti a pignoramento da parte del creditore.

Questa forma di pignoramento, così come il pignoramento dello stipendio o della pensione, rientra nel pignoramento presso terzi ed è possibile se il contratto di locazione è regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrante.

Pignoramento canoni di locazione come pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi vede coinvolti non solo il creditore e il debitore, ma anche il debitore del debitore, detto terzo. Questa tipologia di pignoramento è disciplinata dall’art. 543 del codice civile e al primo comma stabilisce che: “Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti“.

Nel nostro caso il terzo è il conduttore dell’immobile, il quale, a partire dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento, deve astenersi dall’adempiere (art. 546 c.c.) ai pagamenti dovuti per il canone di affitto al locatore debitore. Questi dovranno essere corrisposti, invece, al creditore del locatore.

Come può il creditore verificare l’esistenza di contratti di locazione a nome del debitore?

Il creditore per poter procedere con questa forma di pignoramento presso terzi deve innanzitutto verificare l’esistenza di contratti di locazione stipulati a nome del debitore.

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Tale controllo può essere svolto con il servizio rintraccio canoni di locazione che consente di verificare di quali contratti di locazione una persona, fisica o giuridica, risulta locatore o conduttore. Nello specifico è possibile conoscere tutti i dati del contratto, i dati dell’immobile oggetto di locazione e l’importo del canone di locazione. Quest’ultima informazione è molto importante proprio per verificare le fonti di reddito per l’azione di recupero crediti tramite il pignoramento del canone di locazione.

Come funziona il pignoramento dei canoni di locazione

Il pignoramento dei canoni di locazione si esegue mediante atto notificato personalmente all’inquilino terzo pignorato e al locatore debitore, come previsto dagli articoli 137 e seguenti del codice civile.

L’atto notificato al terzo e al debitore

L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione fatta dall’ufficiale giudiziario al debitore (art. 492 c.c.):

  1. l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto. Il titolo esecutivo è un documento scritto che attesta il diritto del creditore e, come stabilito dall’art. 474 c.p.c., può corrispondere, ad esempio, a una sentenza, una scrittura privata autenticata, una cambiale e altri titoli di credito. L’atto di precetto è, invece, l’intimazione ad adempiere fatta dal creditore al debitore relativamente all’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni con l’avvertimento che, in caso di inadempimento, si procederà all’esecuzione forzata (art. 480 c.p.c).
  1. l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice. Nel nostro caso, il terzo, ovvero il conduttore dell’immobile, viene intimato di non pagare i canoni di locazione al debitore.
  1. la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente, nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
  1. la citazione del locatore debitore a comparire davanti al giudice competente e l’invito all’inquilino terzo pignorato a comunicare al creditore procedente la dichiarazione di cui all’art. 547 c.c..

La dichiarazione del terzo

Il terzo pignorato personalmente, oppure tramite procuratore speciale o difensore munito di procura speciale, deve inviare al creditore procedente, a mezzo raccomandata o di posta elettronica certificata, una dichiarazione in cui deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

In assenza di tale comunicazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza. Se il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, “il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione” (art. 543 c.c.).

Le ultime fasi del pignoramento dei canoni di locazione

L’ufficiale giudiziario, eseguita l’ultima notificazione, consegna l’originale dell’atto di citazione al creditore. Quest’ultimo deve depositare, entro trenta giorni dalla consegna, la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione. Dopodiché, il cancelliere procede alla formazione del fascicolo dell’esecuzione.

Il pignoramento diviene inefficace se la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo vengono depositate oltre il termine sopraccitato.

Scarica il fac simile del pignoramento dei canoni di locazione

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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20 commenti per "Pignoramento canoni di locazione: quali sono i limiti normativi?"

  • Daniel ha detto:

    Salve,
    È in atto un processo di pignoramento sul un canone di locazione che percepisco per una casa in affitto a terzi , la domanda è visto che con quei soldi pago il mutuo per quell’ immobile , possono pignorare i canoni di locazione ? Togliendomi di fatto i soldi per pagare il mutuo. Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Daniel, in generale i canoni di locazione possono essere oggetto di pignoramento. Tuttavia, per aver riscontro riguardo al suo specifico caso è necessario confrontarsi con un legale. Cordiali saluti.

  • Pierpaolo ha detto:

    Salve, sono il secondo di sei locatori di un locale commerciale dato in affitto da tre anni.I miei soci colocatori mi negano la mia quota parte di affitto. Posso pignorare il conduttore affittuario “terzo” per recuperare gli arretrati da tre anni fa??????

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Pierpaolo, in questo caso è consigliabile confrontarsi con un legale. Cordiali saluti.

  • Mauro ha detto:

    Se percepisco un picct canone di locazione per un monolocale in usufrutto di 200€ al mese ed è la mia unica fonte di reddito.
    Posso rischiare un pignoramento verso terzi di questa somma o c’è un minimo che non è pignorabile?

    • Redazione ha detto:

      Buongioeno Mauro, poiché il pignoramento non riguarderebbe uno stipendio o una pensione, non sono previsti limiti. Le suggeriamo di confrontarsi con un legale affinché analizzi il suo caso specifico. Cordiali saluti.

  • Elisabetta Macchiavello ha detto:

    Buongiorno, mi hanno notifica attori pignoramento relativo al padrone di uno dei miei uffici .
    In realtà la proprietà è suddivisa fra due fratelli , e così l’affitto .
    Solo uno dei due fratelli è sottoposto a pignoramento, all’altro posso versare l’affitto? Ringrazio e saluto cordialmente

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Elisabetta, in questi casi è consigliabile confrontarsi con un legale. Cordiali saluti.

  • anna rita ha detto:

    Buongiorno volevo sapere se possibile pignorare un canone di affitto che io percepisco per un immobile non pio che sto riscattato con quel canone di affitto

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Anna Rita, in generale i canoni di locazione possono essere oggetto di pignoramento. Tuttavia, per aver riscontro riguardo al suo specifico caso è necessario confrontarsi con un legale. Cordiali saluti.

  • Ferdinando ha detto:

    Salve …non altri redditi…e sto per gestire un immobile di un mio amico x suo conto stipulando un contratto di fitto…quindi verrebbe pagato a me….avendo debiti con qualche privato e Equitalia … mi può essere pignorato

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Ferdinando, si tratta di una situazione particolare e poco chiara. In questo contratto di locazione, quale sarebbe il Suo ruolo? Cordiali saluti.

  • QUADRELLI SERGIO ha detto:

    ALLA SCADENZA NATURALE DEL CONTRATTO LOCAZIONE OGGETTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI TERMINA IL PIGNORAMENTO OPPURE?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Sergio, le confermiamo che, qualora non venisse rinnovato il contratto, il pignoramento cesserebbe con la scadenza naturale dello stesso. Cordiali saluti.

  • Enrico Moroni ha detto:

    Mi hanno pignoramento l’affitto, mi è arrivato dal tribunale il pagamento di 4 mesi ,ma su questa cifra ci sono 500 euro in più….mi sa dire cosa sono ?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Enrico, le suggeriamo di rivolgersi al suo legale affinché possa visionare la documentazione ed individuare la natura di tale addebito. Cordiali saluti.

  • Antonio Nappi ha detto:

    Ho un’azienda agricola con diversi terreni in affitto.
    Mi arrivato un pignoramento conto terzi in quanto un proprietario ha degli insoluti.
    Il mio canone di locazione è inferiore al debito che il suddetto ha con il fisco.
    Come mi devo comportare qualora non intende regolarizzare la sua posizione?
    A cosa vado incontro?
    Grazie mille.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Antonio, alla conclusione dei questo procedimento di pignoramento, lei dovrà corrispondere i canoni non più al locatore, bensì al creditore. Affinché ciò avvenga si dovrà eseguire una specifica procedura. Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale. Cordiali saluti.

  • Rocco Regine ha detto:

    Ho una pensione di Euro 530,000 mensili e percepisco anche un fitto di terreno agricolo di Euro 2500,00 annui, quindi una media mensile di circa Euro 750,00.
    Quale è la somma che mi può essere pignorata, se perdo una causa che ho attualmente in corso?
    Grazie e saluti

    • Redazione ha detto:

      Gentile Rocco, la somma pignorabile dipende dall’oggetto del pignoramento. Nel caso della pensione, ad esempio, è possibile pignorarne solamente 1/5 e questo valore viene calcolato a partire dalla differenza tra l’intero ammontare della pensione e l’importo impignorabile (quest’ultimo corrispondente alla misura dell’assegno sociale per l’anno in corso aumentato della metà). Le suggeriamo di chiedere informazioni al legale che la sta assistendo in questa causa. Cordiali saluti.

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