Pignoramento di beni mobili non di proprietà: come dimostrarlo

Pignoramento di beni mobili non di proprietà: come dimostrarlo

In base alla sentenza n. 23625/2012 del 20.12.2012, l’Ufficiale Giudiziario non può valutare l’appartenenza dei beni mobili da pignorare. Come agire in caso di pignoramento beni mobili non di proprietà?

Cosa succede nel caso di pignoramento beni mobili non di proprietà?

Se nell’immobile in cui fa visita l’Ufficiale Giudiziario sono presenti beni mobili non di proprietà del debitore, cosa succede? Non è sufficiente indicare che i mobili sono di proprietà di terzi. Essere in possesso di un contratto di comodato, registrato in data anteriore al pignoramento, che dichiara che tutto ciò che si trova all’interno della casa è di proprietà del comodante, non è abbastanza.

La Cassazione, con la sentenza n. 23625/2012 del 20.12.2012, si è espressa riguardo ai margini di autonomia dell’Ufficiale Giudiziario in caso di pignoramento di beni mobili presso il debitore. Ha stabilito che i mobili che si trovano nell’abitazione o negli altri luoghi appartenenti al debitore si presumono di sua proprietà. Non è compito dell’Ufficiale Giudiziario sindacare sulla veridicità di tale presunzione.

Quest’ultimo, infatti, svolge un’attività meramente esecutiva, quale ausiliario del Giudice. È a lui preclusa ogni valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni, anche se si tratta di atti pubblici o scritture private autenticate e registrate. Una valutazione di questo tipo sarà piuttosto di competenza del Giudice.

Leggi anche >> Pignoramento beni mobili: è ineseguibile se la casa è proprietà di terzi?

Tutela per i terzi proprietari dei beni pignorati

Potrebbe succedere che i beni appartenenti ad un terzo vengano inconsapevolmente pignorati. La legge prevede una forma di tutela per i terzi proprietari dei beni pignorati. Si tratta dell’opposizione di terzi all’esecuzione di beni che non appartengano al debitore anche se sono nella sua apparente disponibilità.

L’art. 619 cod. proc. civ., infatti, consente l’opposizione di terzo. Stabilisce che: “il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni. Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Se all’udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’articolo 616 tenuto conto della competenza per valore“.

L’opposizione di terzo accerta l’illegittimità dell’esecuzione con riferimento al suo oggetto e al diritto del terzo. Con tale strumento viene sottratto all’espropriazione un bene sul quale il terzo vanta un diritto di proprietà o altro diritto reale o di credito.

Riassumendo

L’Ufficiale Giudiziario relativamente a un pignoramento mobiliare dovrà:

  • essere munito, ai fini della regolarità del pignoramento, del precetto e del titolo esecutivo;
  • astenersi dal pignorare i beni indicati dall’art. 514 c.p.c.;
  • non esprimere alcuna valutazione giuridica sui titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione.

Leggi anche >> Pignoramento di beni mobiliari: quali sono esclusi?

 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

© Riproduzione riservata

Se hai trovato utile questo articolo o hai bisogno di un chiarimento, lascia un commento nel form a fine pagina o scrivici a smartfocus@visureitalia.com. Inoltre, iscriviti alla newsletter per ricevere gratuitamente aggiornamenti su attualità economica, novità fiscali e tributarie, consigli pratici su normative, leggi e tributi!
Servizi VisureItalia

20 commenti per "Pignoramento di beni mobili non di proprietà: come dimostrarlo"

  • Salvatore Guarneri ha detto:

    Mi hanno pignorato un locale….che è affittato a una società che vende prodotti alimentari…compreso tutti i beni che ci sono dentro….cella frigorifera…attrezzatute varie…ecc…abbiamo fatto un elenco nel contratto di affitto…..con contratto che scade ogni 5 anni…… abbiamo fatto un contratto di comodato
    d’uso che scade a ottobre 2025….per 1200 euro all’anno…rinnovabile automaticamente….a cosa vado incontro……grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Salvatore, trattandosi di una casistica piuttosto specifica, le consigliamo di confrontarsi con un legale che possa analizzare nel dettaglio la sua situazione e indicarle come procedere. Cordiali saluti.

  • barbara doganieri ha detto:

    Mio marito con sentenza civile è stato condannato a pagare spese alla controparte. Lui non ha reddito non ha beni intestati la casa principale dove abbiamo residenza è di mia proprietà al 16% in parte mia e in parte dei miei familiari. Siamo spostati in regime di separazione dei beni . possono fare rivalsa su di me sul mio immobile o sui miei figli grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Barbara, i creditori di Suo marito non dovrebbero rivalersi sul suo patrimonio in quanto il regime patrimoniale è quello della separazione dei beni. Vi suggeriamo di confrontarvi con il vostro legale per verificare nel dettaglio la situazione. Cordiali saluti.

  • Maurizio ha detto:

    Sono residente in una casa che è per 1/terzo mia e per 2/3 dei miei fratelli i mobili sono proprietà di tutti e 3,in caso di pignoramento dei mobili della casa,l’ufficiale giudiziario può pignorare tutti i beni mobili pignorabili?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Maurizio, nel caso di beni indivisibili, il valore del bene viene ripartito tra il creditore e gli altri comproprietari che potranno ottenere una cifra pari alla loro percentuale di quota di proprietà. Il creditore, invece, terrà per sé la quota del debitore, in modo da considerare saldato il debito. Cordiali saluti.

  • francesca ha detto:

    Buongiorno, ho la residenza presso una delle case di mio padre dove vivevo. Mi ha sbattuta fuori con una minore cambiando la serratura. C’è stata una causa, che ho perso, ed ora devo 4000 euro al suo avvocato. Non ho lavoro ne altri beni pignorabili, i miei mobili sono rimasti tutti nella casa. Cosa possono farmi visto che mio padre non mi ha restituito i mobili e sicuramente non li darà all’ufficiale giudiziario per pagare il suo avvocato?

  • nicola fiore ha detto:

    buongiorno,ho un’attività commerciale con il locale in comodato d’uso da parte di un familiare,registrato ufficio delle entrate.la mia domanda è’i beni dei clienti all’interno sono pignorabili?’
    attività di riparazione tv
    grazie nicola fiore

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Nicola, essendo dotato di idonea documentazione che certifica la non proprietà dei beni, dubitiamo possano essere pignorati. Le suggeriamo di confrontarsi con un legale per definire meglio la sua situazione. Cordiali saluti.

  • Walter ha detto:

    Un amico straniero mi ha dato il mini appartamento in comodato d’uso gratuito, ho una pendenza con l’agenzia delle entrate possono pignorare i mobili?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Walter, è una situazione che potrebbe verificarsi anche se il contratto di comodato d’uso è stato registrato in Agenzia delle Entrate. Se ciò avvenisse, in base a quanto previsto dall’art. 619 cod. proc. civ., “il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni”. Le suggeriamo di confrontarsi con un legale. Cordiali saluti.

  • Aniello Zappullo ha detto:

    ho un negozio di abbigliamento
    e tengo degli abiti in “conto vendita ” con contratto.
    Possono essere pignorati non essendo merce di proprietà?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Aniello, nel contratto estimatorio il proprietario della merce resta il fornitore fino a quando non si paga il prezzo dei beni ricevuti. Ciò significa che i suoi creditori non possono fino a tale momento aggredire la merce mediante atto di pignoramento. Cordiali saluti.

  • sergio ha detto:

    se è solo presente la mia compagna in casa, l’ufficiale giudiziario può entrare e pignorare i beni mobili senza lamia presenza?

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Sergio, la informiamo che l’Ufficiale Giudiziario ha la facoltà di entrare nella sua abitazione, a prescindere dalla sua presenza in quel momento. Cordiali saluti.

  • Maria ha detto:

    Buongiorno ho una camera in comodato d’uso gratuito registrato regolarmente con data certa cosa possono pignorare.

  • olimpia Di Lorenzo ha detto:

    Presso il CERVED e quindi anche sull’Agenzia del territorio mi ritrovo pignorati otto beni immobili non di mia proprietà dimostrabili mediante documenti catastali.
    Non riesco a trovare nessun argomento favorevole alla mia situazione

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Olimpia, le suggeriamo di richiedere maggiori informazioni all’Agenzia delle Entrate, munita della documentazione in Suo possesso. Cordiali saluti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *