Pignoramento di beni mobili non di proprietà: come dimostrarlo
In base alla sentenza n. 23625/2012 del 20.12.2012, l’Ufficiale Giudiziario non può valutare l’appartenenza dei beni mobili da pignorare. Come agire in caso di pignoramento beni mobili non di proprietà?
Cosa succede nel caso di pignoramento beni mobili non di proprietà?
Se nell’immobile in cui fa visita l’Ufficiale Giudiziario sono presenti beni mobili non di proprietà del debitore, cosa succede? Non è sufficiente indicare che i mobili sono di proprietà di terzi. Essere in possesso di un contratto di comodato, registrato in data anteriore al pignoramento, che dichiara che tutto ciò che si trova all’interno della casa è di proprietà del comodante, non è abbastanza.
La Cassazione, con la sentenza n. 23625/2012 del 20.12.2012, si è espressa riguardo ai margini di autonomia dell’Ufficiale Giudiziario in caso di pignoramento di beni mobili presso il debitore. Ha stabilito che i mobili che si trovano nell’abitazione o negli altri luoghi appartenenti al debitore si presumono di sua proprietà. Non è compito dell’Ufficiale Giudiziario sindacare sulla veridicità di tale presunzione.
Quest’ultimo, infatti, svolge un’attività meramente esecutiva, quale ausiliario del Giudice. È a lui preclusa ogni valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni, anche se si tratta di atti pubblici o scritture private autenticate e registrate. Una valutazione di questo tipo sarà piuttosto di competenza del Giudice.
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Tutela per i terzi proprietari dei beni pignorati
Potrebbe succedere che i beni appartenenti ad un terzo vengano inconsapevolmente pignorati. La legge prevede una forma di tutela per i terzi proprietari dei beni pignorati. Si tratta dell’opposizione di terzi all’esecuzione di beni che non appartengano al debitore anche se sono nella sua apparente disponibilità.
L’art. 619 cod. proc. civ., infatti, consente l’opposizione di terzo. Stabilisce che: “il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni. Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Se all’udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’articolo 616 tenuto conto della competenza per valore“.
L’opposizione di terzo accerta l’illegittimità dell’esecuzione con riferimento al suo oggetto e al diritto del terzo. Con tale strumento viene sottratto all’espropriazione un bene sul quale il terzo vanta un diritto di proprietà o altro diritto reale o di credito.
Riassumendo
L’Ufficiale Giudiziario relativamente a un pignoramento mobiliare dovrà:
- essere munito, ai fini della regolarità del pignoramento, del precetto e del titolo esecutivo;
- astenersi dal pignorare i beni indicati dall’art. 514 c.p.c.;
- non esprimere alcuna valutazione giuridica sui titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione.
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20 commenti per "Pignoramento di beni mobili non di proprietà: come dimostrarlo"
Mi hanno pignorato un locale….che è affittato a una società che vende prodotti alimentari…compreso tutti i beni che ci sono dentro….cella frigorifera…attrezzatute varie…ecc…abbiamo fatto un elenco nel contratto di affitto…..con contratto che scade ogni 5 anni…… abbiamo fatto un contratto di comodato
d’uso che scade a ottobre 2025….per 1200 euro all’anno…rinnovabile automaticamente….a cosa vado incontro……grazie
Buongiorno Salvatore, trattandosi di una casistica piuttosto specifica, le consigliamo di confrontarsi con un legale che possa analizzare nel dettaglio la sua situazione e indicarle come procedere. Cordiali saluti.
Mio marito con sentenza civile è stato condannato a pagare spese alla controparte. Lui non ha reddito non ha beni intestati la casa principale dove abbiamo residenza è di mia proprietà al 16% in parte mia e in parte dei miei familiari. Siamo spostati in regime di separazione dei beni . possono fare rivalsa su di me sul mio immobile o sui miei figli grazie
Buongiorno Barbara, i creditori di Suo marito non dovrebbero rivalersi sul suo patrimonio in quanto il regime patrimoniale è quello della separazione dei beni. Vi suggeriamo di confrontarvi con il vostro legale per verificare nel dettaglio la situazione. Cordiali saluti.
Sono residente in una casa che è per 1/terzo mia e per 2/3 dei miei fratelli i mobili sono proprietà di tutti e 3,in caso di pignoramento dei mobili della casa,l’ufficiale giudiziario può pignorare tutti i beni mobili pignorabili?
Buongiorno Maurizio, nel caso di beni indivisibili, il valore del bene viene ripartito tra il creditore e gli altri comproprietari che potranno ottenere una cifra pari alla loro percentuale di quota di proprietà. Il creditore, invece, terrà per sé la quota del debitore, in modo da considerare saldato il debito. Cordiali saluti.
Buongiorno, ho la residenza presso una delle case di mio padre dove vivevo. Mi ha sbattuta fuori con una minore cambiando la serratura. C’è stata una causa, che ho perso, ed ora devo 4000 euro al suo avvocato. Non ho lavoro ne altri beni pignorabili, i miei mobili sono rimasti tutti nella casa. Cosa possono farmi visto che mio padre non mi ha restituito i mobili e sicuramente non li darà all’ufficiale giudiziario per pagare il suo avvocato?
Buongiorno Francesca, in merito al Suo quesito le suggeriamo la lettura dell’articolo Recupero crediti da nullatenente: cosa fare?
Cordiali saluti.
buongiorno,ho un’attività commerciale con il locale in comodato d’uso da parte di un familiare,registrato ufficio delle entrate.la mia domanda è’i beni dei clienti all’interno sono pignorabili?’
attività di riparazione tv
grazie nicola fiore
Buongiorno Nicola, essendo dotato di idonea documentazione che certifica la non proprietà dei beni, dubitiamo possano essere pignorati. Le suggeriamo di confrontarsi con un legale per definire meglio la sua situazione. Cordiali saluti.
Un amico straniero mi ha dato il mini appartamento in comodato d’uso gratuito, ho una pendenza con l’agenzia delle entrate possono pignorare i mobili?
Buongiorno Walter, è una situazione che potrebbe verificarsi anche se il contratto di comodato d’uso è stato registrato in Agenzia delle Entrate. Se ciò avvenisse, in base a quanto previsto dall’art. 619 cod. proc. civ., “il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni”. Le suggeriamo di confrontarsi con un legale. Cordiali saluti.
ho un negozio di abbigliamento
e tengo degli abiti in “conto vendita ” con contratto.
Possono essere pignorati non essendo merce di proprietà?
Buongiorno Aniello, nel contratto estimatorio il proprietario della merce resta il fornitore fino a quando non si paga il prezzo dei beni ricevuti. Ciò significa che i suoi creditori non possono fino a tale momento aggredire la merce mediante atto di pignoramento. Cordiali saluti.
se è solo presente la mia compagna in casa, l’ufficiale giudiziario può entrare e pignorare i beni mobili senza lamia presenza?
Buonasera Sergio, la informiamo che l’Ufficiale Giudiziario ha la facoltà di entrare nella sua abitazione, a prescindere dalla sua presenza in quel momento. Cordiali saluti.
Buongiorno ho una camera in comodato d’uso gratuito registrato regolarmente con data certa cosa possono pignorare.
Gentile Maria, lei è il comodante o il comodatario? Cordiali saluti.
Presso il CERVED e quindi anche sull’Agenzia del territorio mi ritrovo pignorati otto beni immobili non di mia proprietà dimostrabili mediante documenti catastali.
Non riesco a trovare nessun argomento favorevole alla mia situazione
Buongiorno Olimpia, le suggeriamo di richiedere maggiori informazioni all’Agenzia delle Entrate, munita della documentazione in Suo possesso. Cordiali saluti.