Come avviene il pignoramento auto del terzo in possesso del debitore?

Come avviene il pignoramento auto del terzo in possesso del debitore?

La Cassazione Civile, con ordinanza 17 ottobre 2019 n. 26327, si è recentemente espressa in merito al pignoramento auto del terzo rinvenuta nella disponibilità del debitore. Vediamo cosa è stato deciso.

Pignoramento mobiliare: come funziona?

Il pignoramento mobiliare ha ad oggetto i beni mobili del debitore presenti nella sua disponibilità materiale.

I beni mobili sono tutti quei beni che non rientrano tra i beni immobili, ovvero tutti quelli che non sono incorporati naturalmente o artificialmente al suolo, o saldamente assicurati alla riva o all’alveo.

Il pignoramento mobiliare consiste in un atto dell’ufficiale giudiziario compiuto su istanza del creditore procedente, dietro consegna del titolo esecutivo e del precetto debitamente notificati.

L’ufficiale giudiziario, compiuti i controlli formali e munito di titolo idoneo, ricerca le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti (art. 513 c.p.c.).

Pignoramento auto del terzo: è valido se in possesso del debitore?

Ma se nella nell’immobile del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti sono presenti beni mobili che non sono di sua proprietà, cosa succede? Può essere pignorata un’auto di terzi rinvenuta nella disponibilità del debitore?

L’ufficiale giudiziario incaricato di eseguire un pignoramento mobiliare può legittimamente procedere se rinviene un veicolo in possesso del debitore esecutato. Anche per gli autoveicoli trova applicazione il “possesso vale titolo”. È questo quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26327/2019.

Il caso

L’ufficiale giudiziario su richiesta del creditore aveva eseguito il pignoramento di un’automobile presso un autosalone debitore.

Il proprietario del bene pignorato, avverso a tale pignoramento, proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. deducendo l’illegittimità dei pignoramento in quanto l’automobile pignorata era stata da lui acquistata alcuni mesi prima.

Questa era stata lasciata presso l’autosalone in conto vendita, poiché aveva successivamente cambiato idea sull’acquisto e attendeva che l’autosalone trovasse un nuovo acquirente. L’autosalone gli aveva concesso in uso un’auto di cortesia.

Il Tribunale rigettava l’opposizione del proprietario del bene pignorato e la sentenza di primo grado veniva confermata anche dalla Corte di Appello. Il proprietario del bene pignorato proponeva ricorso per Cassazione.

Pronuncia della Cassazione sul pignoramento auto del terzo

La Corte di Cassazione, confermando l’orientamento dalla Corte di Appello, rigetta il ricorso. Viene ribadito il principio secondo il quale la trascrizione nel pubblico registro automobilistico (PRA) dell’atto di vendita di un autoveicolo non ha valore costitutivo, in quanto rappresenta uno strumento legale di pubblicità e di tutela per dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene.

Gli autoveicoli possono essere, quindi, validamente venduti con la semplice forma verbale consensuale, che può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova.

Da ciò deriva la validità del principio “possesso vale titolo”, al pari dei beni mobili non registrati, quando un veicolo è rinvenuto dall’ufficiale giudiziario nella disponibilità del debitore esecutato.

Una volta avvenuto il pignoramento, il terzo che sostiene di essere il proprietario del veicolo pignorato “deve dimostrare non solo di averlo acquistato, ma anche che il debitore ne ha conseguito il possesso per un titolo diverso dal trasferimento della proprietà mediante traditio“.

Il terzo opponente, per assolvere il sopraccitato onere, non può limitarsi ad invocare le risultanze del PRA, in quanto le stesse sono solo dimostrative del fatto che egli acquistò il veicolo e non anche del titolo diverso da un ulteriore, successivo, trasferimento della proprietà, per il quale lo stesso è stato rinvenuto nel possesso del debitore esecutato.

Secondo la Cassazione, quindi, “la trascrizione dell’atto di vendita in favore dell’opponente ha un valore meramente indiziario, che può essere liberamente apprezzato dal giudice di merito insieme ad ogni altro elemento di prova“.

Fonte: Corte di Cassazione, Sezione III, ordinanza 17 ottobre 2019 n. 26327

 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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