Piccola proprietà contadina: quali sono le agevolazioni?
La Corte Cassazione si pronuncia sulle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina. Infatti, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (previste dalla legge 604/1954), con sentenza 5378/2014, viene esclusa l’equiparazione tra l’imprenditore agricolo professionale e le società di persone esercenti attività agricole.
Le piccole proprietà contadine e la normativa
La legge prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e l’assoggettamento alla normale imposta di registro ridotta a un decimo e all’imposta ipotecaria in misura fissa riguardo alcuni atti di acquisizione dei terreni a carattere eccezionale.
Per questo motivo, come stabilito, nei casi di usucapione di terreno agricolo ai fini della costituzione di una piccola proprietà contadina, non si applica la tassazione agevolata ma quella ordinaria (prevista dall’art. 8 della tariffa allegata al Dpr 131/1986, di approvazione del Testo unico dell’imposta di registro).
La sentenza
La Corte, invece, ritiene esclusa proprio la suddetta equiparazione in quanto operante limitatamente alla disciplina nazionale in quanto materia che può esulare dalle direttive comunitarie (e avere un’applicazione tributaria autonoma).
L’agevolazione per la piccola proprietà contadina è regolata da presupposti propri, e non può essere goduta che dal contribuente che si qualifichi come imprenditore agricolo professionale, essendo da escludere la parificazione delle persone giuridiche e delle società di persone alle persone fisiche anteriormente al decreto legislativo 99/2004 che sanciva proprio tale parificazione.
La pronuncia
La pronuncia in rassegna ritiene decisivo anche il profilo oggettivo richiesto dalla disciplina agevolativa del 1954, ossia che il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia “idoneo alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall’acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso”.
Peraltro, nella pronuncia 12609/2008, i giudici avevano ritenuto che, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, l’elenco degli atti agevolati contenuto nell’articolo 1 della legge 604/1954 non deve essere considerato tassativo.
Quindi, posta la natura costitutiva della sentenza di usucapione, ove la stessa menzioni sia il terreno sia un fabbricato (dando implicitamente o esplicitamente atto dei presupposti per l’accessione di cui all’articolo 934 del codice civile), si applica l’imposta proporzionale di registro in relazione al valore complessivo del bene usucapito.
0 commenti per "Piccola proprietà contadina: quali sono le agevolazioni?"