Pensione di reversibilità: è possibile il pignoramento?

Pensione di reversibilità: è possibile il pignoramento?

La pensione di reversibilità spetta ai familiari superstiti qualora ricorrano determinate condizioni. Se quest’ultimi contraggono dei debiti che, nonostante i solleciti dei creditori, non vengono adempiuti, la pensione di reversibilità è pignorabile? Vediamo cosa stabilisce la legge.

Che cosa è la pensione di reversibilità

I parenti superstiti di un assicurato o pensionato iscritto in una delle gestioni dell’INPS, al decesso di quest’ultimo, hanno diritto alla pensione se ricorrono determinate condizioni:

  • il dante causa era titolare di pensione diretta oppure, avendone diritto, ne avena in corso la liquidazione. In questo, i familiari superstiti avranno diritto alla pensione di reversibilità;
  • il lavoratore deceduto aveva maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione (oppure 780 contributi settimanali) ovvero cinque anni di assicurazione e contribuzione (oppure 260 contributi settimanali), di cui almeno tre anni (oppure 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso. I familiari superstiti diventeranno titolari dalla pensione indiretta (art. 13 R.D.L. 636/39).

Chi ha diritto alla pensione di reversibilità

I superstiti che hanno diritto alla pensione di reversibilità sono:

  • il coniuge, anche separato legalmente o divorziato titolare dell’assegno periodico divorzile. Il coniuge che contrae nuovo matrimonio non ha più diritto alla pensione di reversibilità, ma gli spetta, una sola volta, un assegno pari a due annualità (art. 3, d.lgs. n. 39/ 1945) della quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura dovuta alla data delle nuove nozze. Se il pensionato defunto, invece, aveva contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote da assegnare al coniuge superstite e a quello divorziato vengono stabilite dal Tribunale.
  • il componente superstite dell’unione civile (Legge 76/2016, nello specifico a partire dal 5 giugno 2016).
  • i figli ed equiparati che non hanno superano i 18 anni alla data della morte del pensionato oppure, a prescindere dall’età, sono stati riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo. Inoltre, per i figli ed equiparati studenti che non prestano lavoro retribuito e a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di età è aumentato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e 26 anni in caso di frequenza dell’università.
  • i genitori del pensionato che, al momento della morte di quest’ultimo, hanno compiuto 65 anni, non sono titolari di pensione e risultano a carico del pensionato deceduto. Tale diritto sussiste in assenza del coniuge, dei figli ed equiparati oppure se questi, pur esistendo, non hanno diritto alla pensione ai superstiti.
  • i fratelli celibi e sorelle nubili del pensionato che, al momento della morte di quest’ultimo, sono inabili al lavoro, non sono titolari di pensione e a carico del lavoratore deceduto. Anche in tal caso, il diritto a questa forma di trattamento pensionistico è riconosciuto in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo, essi non hanno diritto a questa pensione.

La pensione reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato. L’ammontare corrisponde ad una quota percentuale della pensione già liquidata. Per approfondire vi invitiamo a visionare il sito web dell’INPS.

Quando si può pignorare la pensione

Prima intraprendere una azione legale di recupero crediti è importante valutare la solvibilità del debitore. Il creditore che decide, ad esempio, di pignorare la pensione del proprio debitore, deve assicurarsi quindi che lo stesso sia effettivamente titolare di una pensione.

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Il rintraccio pensione INPS rappresenta un ottimo strumento proprio per verificare la posizione pensionistica di un soggetto presso un ente pensionistico.

Il legislatore, con il D.L. 83/2015, ha rivisto la normativa sul pignoramento presso terzi, compreso il pignoramento della pensione. In particolare, è stato modificato art. 545 c.p.c., stabilendo che le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.

La parte eccedente questo ammontare è pignorabile presso l’INPS per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato oppure, se la pensione non è ancora stata erogata sul conto corrente, nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Leggi anche >> Limite pignoramento pensione 2020: come funziona?

Il pignoramento di una pensione già accreditata su conto bancario o postale intestato al debitore può avvenire, invece, secondo i seguenti limiti:

  • se l’accredito è avvenuto in data anteriore al pignoramento, le somme pignorabili sono quelle eccedenti al triplo dell’assegno sociale;
  • quando, invece, l’accredito è stato eseguito alla data del pignoramento o successivamente, le somme sono pignorabili nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma dell’art. 545 c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge.

La pensione di reversibilità è pignorabile?

Anche la pensione di reversibilità è pignorabile. Sempre l’art. 545 c.p.c. stabilisce i crediti che non sono pignorabili e tra questi non è citata la pensione di reversibilità.

Viene posto il divieto solo per:

  • i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
  • o crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

La pensione di reversibilità può essere, quindi, pignorata con le stesse modalità previste per la pensione diretta, come analizzato in precedenza.

Quando diventa impignorabile la pensione di reversibilità?

Ipotizziamo che Tizio percepisca una pensione e che questa, secondo i limiti previsti dalla legge, venga pignorata da un suo creditore.

Tizio viene a mancare e la moglie, in qualità familiare superstite, diviene titolare della pensione di reversibilità del marito. A quest’ultima è riconosciuta la possibilità di rinunciare all’eredità (art. 519 c.c.), affinché non gli venga pignorata la pensione di reversibilità dai creditori del marito deceduto.

In questo modo potrà comunque percepire tale pensione, eliminando, però, a seguito della rinuncia, i debiti del de cuius. La pensione di reversibilità non ha natura successoria ed è, quindi, spettante anche in caso di rinunzia all’eredità (Corte Costituzionale, con Sentenza n° 286/1987).

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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16 commenti per "Pensione di reversibilità: è possibile il pignoramento?"

  • Gianluigi ha detto:

    buongiorno,
    nel caso di pensione di reversibilità se i coniugi erano separati la pensione può essere pignorata comunque se non si rinuncia all’eredità?
    Grazie in aticipo

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Gianluigi, il coniuge separato rientra tra i soggetti superstiti che hanno diritto alla pensione di reversibilità e quest’ultima potrà essere oggetto di pignoramento. Cordiali saluti.

  • Marino Teresa ha detto:

    Mio marito invalido da 30anni …9 anni vale anno revocato laccompagnamento adesso vogliono i soldi indietro…però facendo di nuovo domanda laccompagnamento l’anno di nuovo dato entro 2mesi …però linpis vuole 10 anni indietro

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Teresa, trattandosi di un caso particolare le suggeriamo di rivolgersi presso un patronato. Cordiali saluti.

  • Stefania ha detto:

    Buona sera ho 2 domande da farle …..mio marito è morto a Giugno di questo anno,se io e i miei figli rinunciamo all’eredità avendo qualche debito di acqua e di immondizia..a reversibilità mi viene tolta? E poi il tfs superstiti ci verrà liquidato ugualmente oppure no?grazie attendo risposta

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Stefania, ci dispiace per la vostra perdita. La pensione di reversibilità non ha natura successoria e dovrebbe, quindi, spettare anche in caso di rinunzia all’eredità. Anche per quanto riguarda il TFS, l’eventuale rinuncia all’eredità dovrebbe essere irrilevante. In ogni caso le suggeriamo di chiedere conferma al notaio presso cui intende rivolgersi per effettuare la rinuncia dell’eredità. Cordiali saluti.

  • alessandro ha detto:

    Buongiorno, mia mamma di 90 anni percepisce una pensione minima, una di reversibilità, e un accompagnamento per un totale di 1600 € , cifra che serve a coprire la retta della casa di riposo
    Ora l’INPS chiede 9000 di contributi non pagati alla badante di oltre 10 anni fa ‘
    Quanto può pignorare sulla pensione totale
    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Alessandro, mentre l’indennità di accompagnamento rientra tra i casi di impignorabilità, le pensioni con natura previdenziale sono pignorabili nei limiti del quinto, una volta esclusa la quota di minimo vitale assicurata per legge che consente di avere degli adeguati mezzi di vita. Le suggeriamo di chiedere supporto ad un CAF per il calcolo dell’importo che i creditori potrebbero pignorare dalla pensione di sua madre. Cordiali saluti.

  • ketty ha detto:

    nel mio caso si tratta che nella pensione di mio marito deceduto a seguito di una sentenza della corte dei conti veniva effettuata una trattenuta. Mi chiedo se chiedo la pensione di reversibilità questa sarà gravata ancora da tale trattenuta o se io rinuncio all’eredità la pensione di reversibilità mi sarà corrisposta senza che io possa avere problemi sui beni che posseggo?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Ketty, si tratta di un caso particolare che richiede una consulenza pensionistica presso un CAF o legale. Cordiali saluti.

  • Di nunno Pasquale ha detto:

    un pensionato divorziato per anni non ha versato all’ex coniuge l’assegno di divorzio deciso dal Giudice che ha concesso il divorzio. L’ex moglie adiva presso il terzo che erogava il rateo di pensione presso il Giudice Esecuzione Mobiliari che provvedeva ha pignorare presso il terzo la somma di euro 46.054,73 decidendo altresì la quota di euro 150,00 mensili oltre l’assegno divorzile. Il pensionato successivamente dopo circa 1o anni muore. All’ex moglie nel frattempo 30 aprile c.a. le hanno sospeso la somma di euro 150,00 l’INPS non ha avvisato la signora della sospensione. Vogliamo sapere la signora ha diritto ad essere pagata sino al termine del resto risiduato dalla somma di euro 46.054,73 pignorata dal Giudice del Tribunale?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Pasquale, trattandosi di una casistica particolare e specifica, le suggeriamo di verificare presso gli uffici INPS la motivazione per la quale la signora non è stata avvisata relativamente alla sospensione della pensione. Cordiali saluti.

  • Massimo ha detto:

    Buongiorno volevo sapere se in caso di mia morte, a mia moglie verrà pignorata la pensione di reversibilità avendo un debito con agenzia delle entrate superiore a 50 mila eu. Attualmente mia moglie percepisce una pensione sociale.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Massimo, le comunichiamo che anche la pensione di reversibilità è pignorabile. In caso di sua morte, se sua moglie non dovesse rinunciare all’eredità, diventerebbe a tutti gli effetti sua erede e sarebbe responsabile dei debiti. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, inoltre, potrà pignorare soltanto la quota di 1/10 della pensione, mentre gli altri creditori potrebbero pignorare fino ad un quinto della stessa, detratto prima il cosiddetto “minimo vitale”. Cordiali saluti.

  • Maurizio ha detto:

    Buongiorno:
    Ho un pignoramento in corso con blocco del CC, a breve mi dovrebbero essere accreditati 12.000 euro di pensioni di reversibilità arretrate, mi verrà pignorata tutta la somma ?
    Grazie.

    • Redazione ha detto:

      Gentile Maurizio, sussistono dei limiti per le somme confluite sul conto corrente a titolo pensione in data successiva alla notifica dell’atto di pignoramento. Le suggeriamo di verificare quanto dispone l’art. 545 del Codice di procedura civile. Cordiali saluti.

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