Passaggio di proprietà auto: come risparmiare?

Passaggio di proprietà auto: come risparmiare?

Quando si decide di acquistare un’auto è necessario effettuare una serie di valutazioni. I costi da sostenere non sono solo quelli per all’acquisto del veicolo, bisogna considerare anche i soldi da investire per gli altri adempimenti collegati. Il passaggio di proprietà è uno dei grattacapi maggiori quando si decide di vendere o comprare un’auto. Può succedere infatti che il suo costo sia molto elevato.

Risparmiare con il passaggio di proprietà auto

Il trasferimento di proprietà di un’auto può avere ad oggetto l’acquisto di un veicolo nuovo oppure usato. Partiamo innanzitutto dal fatto che l’acquisto dei veicolo deve essere registrato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per dare pubblicità e certezza dell’acquisto.

In caso di un nuovo veicolo è il concessionario ad occuparsi dell’immatricolazione e della registrazione al PRA tramite un’agenzia di pratiche auto. Se il veicolo usato occorre invece prima di tutto controllare il numero di targa attraverso gli archivi PRA. Con una visura pra per targa è possibile infatti accertare l’eventuale esistenza di ipoteche, fermi amministrativi o altri vincoli sul veicolo. Il documento può essere richiesto da chiunque ne abbia interesse. Per quanto riguarda invece il suo passaggio di proprietà, questo può essere effettuato direttamente dall’acquirente senza ricorrere all’intermediazione di un’agenzia di pratiche auto e in questo modo è possibile risparmiare qualcosa.

Passiamo adesso alla documentazione da presentare e ai costi obbligatori che non dipendendo dalle nostre abilità di risparmio.

I documenti necessari per il passaggio di proprietà auto

Il termine entro il quale è necessario effettuare la registrazione del passaggio di proprietà è di 60 giorni a partire dalla conclusione del contratto con il venditore.

Per procedere è necessario infatti avere un atto di vendita sottoscritto dal venditore. Il Certificato di Proprietà cartaceo (CdP) o il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) possono essere utilizzati anche come dichiarazione di vendita e su di essi deve essere apportata la firma del venditore. In questo caso il retro del CdP del veicolo dovrà essere compilato nelle sezioni:

  • “Dichiarazione di vendita” (riquadro T) con i dati anagrafici di nascita e residenza dell’acquirente
  • “Soggetto a favore” con l’aggiunta del codice fiscale.

La firma del venditore deve essere autenticata da un funzionario qualificato per attribuire all’atto data certa. Superato anche questo step, è possibile presentare la pratica del passaggio tramite la compilazione di un apposito modello. Ad esso devono essere allegati i seguenti documenti:

  • certificato di proprietà, ovvero documento che certifica l’effettiva proprietà del veicolo e che funge da dichiarazione di vendita (su cui è stata infatti autenticata la firma del venditore). Dal 5 ottobre 2015 verrà rilasciato il Certificato di Proprietà Digitale;
  • atto di vendita del veicolo, da presentare solo in alternativa all’atto redatto sul retro del CdP cartaceo o del CDPD;
  • numero del codice fiscale dell’acquirente;
  • carta di circolazione;
  • modulo TT2119, con cui si richiede l’aggiornamento della carta di circolazione;
  • documento di identità dell’acquirente.

Dopodiché l’ACI rilascerà il certificato di proprietà digitale aggiornato. L’acquirente dovrà inoltre richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

Il costo del passaggio di proprietà auto

L’ acquirente dovrà poi sostenere i seguenti costi previsti per legge:

  • Emolumenti ACI: 27,00 euro;
  • Imposta di bollo per registrazione al PRA: 32,00 euro, in caso di utilizzo del CdP cartaceo o delCDPD come nota di presentazione; oppure 48,00 euro, se si utilizza il mod. NP-3B;
  • Diritti Motorizzazione Civile: 10,20 euro più i costi per i versamenti postali;
  • Imposta di bollo per aggiornamento Carta di Circolazione: 16,00 euro più costi per i versamenti postali;
  • Imposta Provinciale di Trascrizione (Ipt): varia in base alla tipologia del mezzo e alla provincia di residenza del venditore;

In caso di mancata registrazione la legge prevede sanzioni pecuniarie.

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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