Parti comuni del condominio: quali sono e quale uso farne?

Parti comuni del condominio: quali sono e quale uso farne?

Definire quali siano le parti comuni del condominio è molto importante in numerosi casi pratici come la ripartizione delle spese o l’attribuzione della causa di un danno. Scopri nel nostro articolo quali sono gli spazi in comune e quale uso puoi farne insieme agli altri condòmini.

INDICE:

  1. Quali sono gli spazi comuni condominiali?
  2. Come verificare quali sono le parti comuni del condominio?
  3. Quali sono le caratteristiche delle parti comuni?
  4. Uso delle parti comuni

Quali sono gli spazi comuni condominiali?

Con parti comuni condominiali si intendono le porzioni di edificio la cui proprietà è condivisa tra tutti i condomini, a meno che non sia stato indicato diversamente al momento dell’acquisto della casa.

Gli spazi comuni all’interno del condominio non vengono elencati in modo tassativo dal nostro ordinamento, che si limita, attraverso l’art. 1117 del Codice civile, a considerare comuni tutte quelle parti necessarie all’uso e alla funzionalità dei servizi condivisi. Rientrano in questi spazi, ad esempio, le scale, il cortile, il tetto e così via.

Questo articolo, inoltre, individua tre categorie di parti comuni, in base al loro rapporto strutturale o funzionale con l’edificio:

  • parti che formano la struttura dell’immobile;
  • locali accessori utilizzati per il servizio generale dell’edificio;
  • impianti e opere non indispensabili ma comunque destinati a servizi di uso e godimento comune.

I balconi sono parti comuni condominiali?

I balconi del condominio non sono considerati come parti comuni. Ogni spesa di manutenzione di ringhiere e sottobalconi, infatti, è a carico del proprietario. Un’eccezione si verifica quando i balconi rivestono una funzione decorativa della facciata dell’edificio, perché, in questo caso, la spesa viene suddivisa tra tutti i condomini.

Come verificare quali sono le parti comuni del condominio?

Se sono accatastate, puoi scoprire quali sono le parti comuni del condominio grazie ad una visura Elenco immobili. Ottienila online su VisureItalia in pochi semplici click!

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Elenco immobili

La visura catastale Elenco immobili è un documento che riporta con precisione l’elenco di tutte le unità immobiliari (come abitazioni, uffici, locali commerciali, cantine, garage, ecc.) presenti all’interno di un fabbricato. Serve per identificare quante e quali unità siano presenti in un determinato fabbricato qualora si conoscano gli identificativi catastali (foglio e particella) relativi all’immobile oggetto di visura.

Quali sono le caratteristiche delle parti comuni?

Le parti comuni dell’edificio si distinguono per due caratteristiche principali, l’irrinunciabilità e l’indivisibilità, dal momento che sono strumentali al godimento delle proprietà dei singoli.

Questo significa che nessun condòmino può rinunciare ai diritti sui beni comuni né sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la loro conservazione. Di conseguenza, l’eventuale rinuncia potrebbe avvenire solo in caso di privazione dell’intera proprietà.

Per quanto riguarda l’indivisibilità, invece, può essere derogata soltanto con il consenso unanime di tutti i condomini, a patto che si dimostri che la divisione del bene non comporti una diminuzione della funzionalità a cui è destinato.

Leggi anche >> Come fare la ripartizione delle spese del condominio?

Uso delle parti comuni condominiali

A differenza della proprietà esclusiva che può essere utilizzata a proprio piacimento, l’uso delle parti comuni è regolato dal regolamento del condominio. Quest’ultimo stabilisce che si può usufruire degli spazi comuni senza pregiudicare o impedire l’utilizzo da parte degli altri condomini e secondo la destinazione d’uso prevista.

Si possono modificare le parti comuni del condominio?

Secondo quanto è stato stabilito nel contratto di acquisto dell’immobile, è possibile effettuare alcune modifiche. Queste, però, devono trovare l’accordo unanime dei condomini in sede dell’assemblea, nelle quali votino i 4/5 dei partecipanti al condominio ed i 4/5 del valore dell’edificio per motivi di interesse condominiale.

Le innovazioni alle parti comuni, secondo quanto disciplinato dall’articolo 1120 del Codice civilepossono essere finalizzate ad abbattere eventuali barriere architettoniche, migliorare la sicurezza degli spazi condominiali, realizzare dei parcheggi e degli impianti di produzione di energia a servizio del condominio.

Si precisa, tuttavia, che sono vietate le modifiche che potrebbero pregiudicare la stabilità o la sicurezza dell’edificio, alterare il decoro architettonico ed infine pregiudicare l’indivisibilità degli spazi comuni.

 

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Ho conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione e un Master in Digital Marketing. Attualmente ricopro il ruolo di Content Marketing Specialist presso VisureItalia® e aiuto i lettori del blog SmartFocus a restare sempre aggiornati sulle novità in ambito fiscale, tributario ed economico.

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8 commenti per "Parti comuni del condominio: quali sono e quale uso farne?"

  • Fabio ha detto:

    Puó considerarsi “bene comune “ la rampa che porta a box privati ? Possono in questi spazi creare dei posti moto numerati ? Art 1120 e art 1127 cc mi hanno messo confusione. Nella speranza di risposta ringrazio anticipatamente . Ps. Ottimo servizio

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Fabio, per verificare quali sono le parti comuni accatastate del suo condominio può richiedere una visura Elenco immobili. Le suggeriamo inoltre di confrontarsi con il suo amministratore e di visionare il regolamento condominiale. Cordiali saluti.

  • Luca ha detto:

    Buongiorno, abito in un condominio di 3 piani, nel quale esiste un locale ex caldaia centralizzata, adesso vuoto.
    Avrei bisogno di montare un impianto fotovoltaico, ed ho già chiesto ed ottenuto la delibera per l’utilizzo del tetto, ma vorrei utilizzare il locale ex caldaia per metterci l’inverter e le batterie, fermo restando che le monterei all’interno di un armadio metallico a mie spese, e le dimensioni di quest’ultimo non inficerebbe l’ utilizzo del locale da parte degli altri condomini, visto lo spazio esistente.
    Devo chiedere la delibera anche per questo utilizzo o rientra nell’uso dei beni comuni?
    Grazie mille per la risposta.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno, le suggeriamo di verificare quanto previsto dal regolamento condominiale e di confrontarsi con il suo amministratore di condominio. Cordiali saluti.

  • Marco ha detto:

    Buongiorno da qualche mese un’azienda di logistica ha affittato il laboratorio sotto le due unità abitative che formano il nostro condominio.
    Il nostro condominio condivide la proprietà di un cortile carrabile con il condominio confinante.
    Quindi la proprietà del cortile è al 50% tra i due condomini.
    Questa azienda utilizza il suddetto cortile dalle 6 del mattino alle 24 per continue consegne con un via vai continuo di bici e motorini elettrici.
    I dipendenti di tale azienda inoltre utilizzano il cortile per le pause caffe e sigaretta sostando nel cortile in gruppetti da 4/5 persone costantemente dalle 6 alle 24.
    Tutto questo genera rumori molesti continui che disturbano i condomini di entrambe i due condomini.
    Il regolamento condominiale garantisce il carico/scarico dei mezzi ma non la sosta.
    Vorrei avere un vostro parere in merito all’eventuale abuso dell’uso delle parti comuni, se questa situazione può pregiudicare la sicurezza all’Interno del condominio nonché pregiudicare il decoro dei due stabili.
    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Marco, potreste provare ad accordarvi bonariamente con l’azienda di logistica affinché i loro dipendenti sostino in un luogo differente. Nel caso non riusciste a trovare un punto d’incontro, le suggeriamo di rivolgersi ad un legale. Cordiali saluti.

  • Giovambattista ha detto:

    Salve, grazie della dettagliata descrizione. Però, nel caso ci sia una proprietà , che il costruttore nelle concessioni ha indicato come guardiola, che ha iscritto al catasto tra le utilità comuni in fase di definizione, entrambi richiamati a partire dal primo atto di compravendita. che un condominio utilizza liberamente da decenni, Di cui il costruttore afferma di essere proprietario.Quale documento ai senzi dell’art. 1117 CC, può sciogliere il dubbio sulla sua vera natura.
    Grazie e saluti.
    Giovambattista

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Giovambattista, anche se non definita catastalmente, la guardiola già dal primo atto risulta come parte comune del condominio. Le consigliamo di verificare questa circostanza con il Notaio che a suo tempo fece il suo atto per verificare la situazione. Cordiali saluti.

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