Opposizione fermo amministrativo: applicabile la sospensione feriale dei termini

Opposizione fermo amministrativo: applicabile la sospensione feriale dei termini

L’opposizione al fermo amministrativo rientra nei casi in cui si applica la sospensione dei termini? Troviamo risposta nella recente sentenza n. 16560/2019 della Corte di Cassazione.

Prima di affrontare l’argomento centrale del nostro articolo, ovvero la possibile applicazione della sospensione feriale dei termini all’opposizione al fermo amministrativo, è bene che siano chiari alcuni concetti chiave.

Partiamo dalla sospensione feriale dei termini processuali, della quale vi avevamo già parlato in occasione dell’articolo Istanza di vendita e sospensione feriale: cosa c’è da sapere. Consiste nell’interruzione dal 1 e al 31 agosto del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative (art. 1 della Legge 742/1969). Questo significa, quindi, che in tale arco temporale vengono sospesi i termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

Il fermo amministrativo è, invece, un atto al quale possono ricorrere le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, per riscuotere i crediti non pagati derivanti da tributi o tasse (ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, IMU, ecc.) oppure da multe per violazioni al Codice della Strada.

In caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale entro i termini di legge, la società di riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). È possibile verificare la presenza di un fermo amministrativo attraverso una visura PRA per targa, oppure richiedere la cancellazione o sospensione del fermo.

Si può, inoltre, fare opposizione al provvedimento di fermo amministrativo per ottenere la dichiarazione di nullità dell’iscrizione del fermo.

L’opposizione fermo amministrativo è soggetto a sospensione feriale?

Per rispondere a questa domanda facciamo riferimento a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16560/2019.

IL CASO

Il caso traeva origine dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale con cui veniva accolto il ricorso promosso da un contribuente contrario ai provvedimenti di iscrizione ipotecaria e di fermo amministrativo emessi nei suoi confronti per il presunto mancato pagamento di cartelle esattoriali.

Il ricorrente assumeva, a fondamento dell’opposizione, l’omessa notifica degli atti prodromici, l’illegittimità delle cartelle per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, la carenza di motivazione dell’iscrizione ipotecaria ed, infine, l’omesso rispetto dei termini per l’iscrizione dei ruoli.

La Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile il gravame promosso dall’Agente della Riscossione in quanto tardivo. Al caso di specie non era applicabile il periodo di sospensione feriale trattandosi di controversia rientrante nel novero delle cause di opposizione agli atti esecutivi.

La società di riscossione, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, ha dunque ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso fondati, evidenziando che:

  • l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 rappresenta una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, per questo motivo può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, c. 2, del sopraccitato D.P.R.. Quest’ultima è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento. Da ciò consegue che anche la relativa impugnazione sia svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi l’iniziativa giudiziaria come un’azione di accertamento negativo del diritto dell’esattore ad iscrivere l’ipoteca, con la conseguenza che essa, quand’anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale di cui all’art. 617 c.p.c..
  • la regola della sospensione feriale dei termini in materia civile non si applica solo nelle ipotesi previste dall’art. 3 della legge n. 742/1969 e in quelle previste da norme di settore, come le norme relative alla procedura fallimentare. Tra le eccezioni previste dall’art. 3 vi sono le cause o i procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12, in cui sono espressamente contemplate le opposizioni all’esecuzione. I termini nel periodo feriale non vengono sospesi per i giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., c. 2, (ovvero per le opposizioni esecutive, cioè successive all’inizio dell’esecuzione), per i giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., c. 1, oltre che per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all’esecuzione, nonché per i giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo nell’espropriazione dei crediti, per le controversie distributive e per i giudizi di divisione endoesecutiva.
  • viene affermata la giurisdizione del giudice tributario anche in materia di controversie concernenti l’esecuzione forzata successiva delle cartelle.

La sospensione feriale dei termini processuali può essere, quindi, applica anche alle opposizioni al fermo amministrativo e all’iscrizione ipotecaria.

 

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