Nuovo APE per la certificazione energetica degli edifici
Le linee guida nazionali per l’attestato di prestazione energetica degli edifici sono state oggetto di modifiche in seguito all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 48/2020. Ma quali sono le novità e come è il nuovo APE? Ecco un approfondimento.
INDICE:
Che cosa è l’APE?
L’attestato di prestazione energetica dell’edificio (spesso indicato anche come certificazione energetica) è definito dall’art. 2 del D. Lgs. n. 192/2005. Si tratta di un documento che deve redatto nel rispetto delle norme contenute nel predetto decreto e che deve essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti.
L’APE attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici indici e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.
Per approfondire, leggi l’articolo Certificato APE: cos’è e a cosa serve l’Attestato di Prestazione Energetica
Come fare l’APE online?
È possibile ottenere l’APE online con VisureItalia. Una volta completata la richiesta inserendo tutti i dati necessari, l’attestato viene consegnato via email entro 3 giorni:
Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Attestato di prestazione energetica apeCertificazione energetica nel D. Lgs. n. 192/2005
Prima di analizzare il nuovo APE previsto dal D. Lgs. n. 48/2020, facciamo un passo indietro e vediamo cosa è stato stabilito dal D. Lgs. n. 192/2005 per l’Attestato di Prestazione Energetica.
Il Decreto Legislativo del 2005 ha introdotto una importante novità: l’APE unico per tutto il territorio nazionale con metodologia di calcolo omogenea. Nello specifico, le informazioni contenute riguardano:
- prestazione energetica globale dell’edificio (energia primaria totale ed energia primaria non rinnovabile)
- qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffreddamento
- dati relativi all’uso di fonti rinnovabili
- emissioni di anidride carbonica
- energia esportata.
Il documento include anche le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica. Inoltre, contiene le informazioni su incentivi finanziari per realizzare gli interventi proposti. L’APE ha una validità di 10 anni.
E le classi energetiche degli edifici? Sono determinate dall’indice di prestazione energetica globale espresso in energia primaria non rinnovabile. Il D. Lgs. n. 192/2005 ha ampliato il numero delle classi energetiche, passando da 7 a 10, dalla migliore A4 alla peggiore G.
Il certificatore energetico: ruoli e sanzioni
L’APE è redatto da un certificatore energetico abilitato che dovrà acquisire i dati necessari alla sua predisposizione.
Per quanto riguarda le sanzioni alle quali si va incontro nel caso in cui il certificatore energetico non porti a termine i suoi doveri, il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativo alle sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto), del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune), del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).
SIAPE
Il D. Lgs. n. 192/2005 ha previsto, inoltre, la raccolta di tutti i dati degli attestati di prestazione energetica in un sistema informativo nazionale. Si tratta del SIAPE, Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica, realizzato e viene gestito da ENEA.
La sua funzione principale è quella di fornire un quadro dettagliato dello “stato dell’arte della riqualificazione energetica del parco edilizio nazionale“.
Nuovo APE del D. Lgs. n. 48/2020
Il D. Lgs. n. 48/2020 si è occupato dell’attuazione della direttiva (UE) 2018/844 e della “promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività”.
Tale direttiva ha previsto la modifica e l’integrazione del D. Lgs. n. 192/2005. Vediamo alcune novità che riguardano il Nuovo APE.
Sanzioni per omessa dichiarazione o allegazione
Tra le modifiche vi sono quelle introdotte dall’art. 9 del D. Lgs. n. 48/2020 che sostituisce integralmente il comma 3 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005.
Si stabilisce che “nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione” deve essere “inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari”. Se ciò non avviene, sono previste a carico delle parti delle sanzioni pecuniarie da euro 3.000 a euro 18.000.
Metodologia di calcolo e requisiti del Nuovo APE
Invece, l’art. 6 del D. Lgs. n. 48/2020 modifica l’art. 4 del D. Lgs. n. 192/2005, avente ad oggetto l’adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica. Tra le modifiche si stabilisce che:
- in fase di progettazione di nuovi edifici o di ristrutturazione importante di edifici esistenti è necessario tenere conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
- i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, se tecnicamente ed economicamente fattibile, devono essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare;
- nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi devono comprendere il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;
- per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti devono rispettare i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’attività sismica.
>> Scarica il Fac simile del certificato APE.
Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici
Il D. Lgs. n. 48/2020 non ha solo modificato D. Lgs. n. 192/2005, ma l’ha anche integrato. Infatti, ha introdotto l’art. 4-quater. Questo ha stabilito l’istituzione, presso ENEA, del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici.
Attraverso questo portale cittadini, imprese e pubblica amministrazione avranno a disposizione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici e sugli attestati di prestazione energetica.
Per completare l’approfondimento sul Nuovo APE, vi invitiamo alla lettura del testo aggiornato del DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192.
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